(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
                      n. 30 del 12 agosto 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; 
    Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  560  (Norme  in  materia  di
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); 
    Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77  (Riordino  delle
competenze in materia di edilizia residenziale pubblica); 
    Considerato quanto segue: 
      1.  La   materia   dell'edilizia   residenziale   pubblica   e'
disciplinata da diverse leggi statali ed in particolare dalla legge 5
agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), dalla  legge
17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)
e dalla  legge  24  dicembre  1993,  n.  560  (Norme  in  materia  di
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); 
      2.  A  livello  regionale,  la  materia   e'   regolata   dalle
disposizioni contenute nella legge regionale 3 novembre 1998,  n.  77
(Riordino  delle  competenze  in  materia  di  edilizia  residenziale
pubblica) e nella legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina
per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); 
      3. La  legge  n.  560/1993  e'  la  norma  di  riferimento  per
l'alienazione degli immobili  di  edilizia  residenziale  pubblica  e
definisce, in assenza di norme regionali  diverse,  i  criteri  e  le
modalita' di alienazione  degli  immobili  di  edilizia  residenziale
pubblica; 
      4. La disciplina  dell'intera  materia  «edilizia  residenziale
pubblica», a seguito  dell'approvazione  del  nuovo  titolo  V  della
Costituzione,   necessita   di   un    adeguamento    all'ordinamento
costituzionale vigente che ha  attribuito  alle  Regioni  «competenza
esclusiva  o  residuale»  per  quanto  riguarda  la  parte   relativa
all'organizzazione e  la  gestione  degli  interventi  e  per  quanto
attiene alle politiche della  casa,  compresi  gli  aspetti  relativi
all'alienazione del patrimonio degli alloggi ricompresi nei programmi
regionali di vendita; 
      5. Che il mutato quadro costituzionale induce a procedere  alla
definizione  di  una  nuova   disciplina   organica   e   sistematica
dell'edilizia  residenziale  e  che  la  stessa  e'   in   corso   di
elaborazione sulla base della proposta di legge n. 332 del  10  marzo
2009  (Disciplina   regionale   dell'edilizia   abitativa   sociale),
attualmente in fase di esame istruttorio da  parte  delle  competenti
commissioni consiliari; 
      6. In attesa del riordino generale della materia, che andra'  a
disciplinare in maniera  diversa  l'intero  settore  con  l'effettivo
esercizio  delle  competenze  regionali  in   materia   di   edilizia
residenziale pubblica, con particolare riferimento  ai  requisiti  ed
alle condizioni di alienabilita'  degli  immobili  stessi,  si  rende
necessario  intervenire  con   un   atto   legislativo   ad   effetto
transitorio; 
      7. Con deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2008, n.
43, sono stati sospesi tutti i procedimenti in  corso  relativi  alla
vendita degli immobili di edilizia residenziale pubblica in qualunque
stato di definizione, fatti  salvi  i  procedimenti  in  cui,  previa
verifica dei requisiti costituenti titolo all'acquisto, il prezzo sia
stato determinato in via definitiva ed espressamente accettato e  sia
stata prodotta la documentazione necessaria per la stipula  dell'atto
di compravendita; 
      8. Valutata la necessita' di provvedere ad un  ulteriore  breve
sospensione delle attivita' di vendita  degli  immobili  di  edilizia
residenziale pubblica, in attesa di  un  riordino  complessivo  della
materia che introduca nuovi criteri per la  cessione  degli  alloggi,
diversi rispetto alla legge n. 560/1993 e piu' rigorosi; 
      9. Che il blocco delle attivita' di vendita degli  immobili  di
edilizia residenziale  pubblica,  ricompresi  nei  diversi  programmi
regionali di  cessione  ed  alle  loro  successive  deliberazioni  di
integrazione,  viene  previsto  per  periodo  limitato  con  la  sola
esclusione degli alloggi per i quali i soggetti gestori, di cui  alla
legge regionale n. 77/1998, dichiarino che  sia  intervenuto  accordo
con  gli  assegnatari,  alla  data  del   27   maggio   2008,   sulla
compravendita dell'immobile alle condizioni ed al prezzo di  cessione
stabiliti dalla citata legge n. 560/1993; 
      10. Che le  procedure  relative  alla  cessione  degli  alloggi
devono concludersi per un periodo di centottanta giorni  dall'entrata
in vigore della presente legge; 
      11. Che sulla base del principio di buona  amministrazione,  e'
necessario  stabilire  che  gli  enti  proprietari  si  impegnano   a
verificare che i gestori abbiano dato risposta agli  assegnatari  che
avevano presentato domanda per l'acquisto dell'alloggio; 
    Si approva la seguente legge 
                               Art. 1 
 
          Sospensione dell'efficacia dei piani di cessione 
           degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
 
    1. Nelle more della  revisione  della  disciplina  relativa  alla
edilizia  residenziale  pubblica,  sono  sospese  le   procedure   di
alienazione degli  alloggi  ricompresi  nel  programma  regionale  di
cessione di cui alla deliberazione del Consiglio  regionale  8  marzo
1994, n. 91, ed  alle  successive  deliberazioni  di  integrazione  e
modifica, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 
    2. Le procedure di  cessione  relative  ad  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica possono concludersi  nel  caso  in  cui  l'ente
gestore dichiari che sia intervenuto, alla data del 27  maggio  2008,
accordo  tra  le  parti  sulla  compravendita   dell'immobile,   alle
condizioni ed al prezzo di cessione stabiliti dalla legge  24dicembre
1993, n. 560 (Norme  in  materia  di  alienazione  degli  alloggi  di
edilizia residenziale pubblica),  e  previa  ulteriore  verifica  dei
requisiti  di  legge  e  delle  condizioni.  Tali  procedure   devono
concludersi entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente legge. 
    3. Alla luce del principio di  buona  amministrazione,  gli  enti
proprietari  si  impegnano,   secondo   criteri   di   imparzialita',
trasparenza  ed  equita',  a  verificare  che   i   gestori   abbiano
effettivamente dato una risposta in  merito  alla  loro  posizione  a
tutti gli assegnatari che abbiano presentato  domanda  o  abbiano  in
corso l'istruttoria per l'acquisto dell'alloggio  alla  data  del  27
maggio 2008. Tale risposta  deve  essere  trasmessa  all'assegnatario
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge.