(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
                      n. 30 del 12 agosto 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'art. 122, primo comma, della Costituzione; 
    Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di  attuazione
dell'art. 122, primo comma, della Costituzione); 
    Visto il parere espresso dalla Commissione regionale per le  pari
opportunita' nella seduta del 27 luglio 2009; 
    Considerato quanto segue: 
      1. che il sistema  di  elezione  del  Presidente  della  Giunta
regionale e dei consiglieri regionali  e'  disciplinato  dalla  legge
regionale 13 maggio 2004, n.25 (Norme per  l'elezione  del  Consiglio
regionale e del Presidente della Giunta regionale); 
      2. che il Consiglio regionale  con  l'approvazione  dell'ordine
del giorno  del  27giugno  2007  si  e'  impegnato  a  prevedere  una
significativa riduzione del numero dei consiglieri regionali; 
      3. che il Consiglio regionale  con  deliberazione  18  dicembre
2007, n. 131, ha istituito una Commissione speciale per  l'attuazione
dell'ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007,  attribuendole,
fra  gli  altri,  il  compito  di  predispone  gli   atti   necessari
all'attuazione dei punti 1 e 2 dell'ordine del giorno consiliare  del
27 giugno 2007 ed eventuali atti correlati e/o conseguenti; 
      4. che il Consiglio regionale  con  deliberazione  10  dicembre
2008, n. 89, ha istituito una Commissione speciale per  la  normativa
elettorale, con  il  compito  di  svolgere  l'esame  referente  delle
proposte di legge  in  materia  di  riforma  del  sistema  elettorale
regionale gia' presentate  in  Consiglio  regionale  o  che  potranno
essere eventualmente presentate entro il termine di  attivita'  della
Commissione stessa; 
      5. che, alla luce del dibattito realizzatosi in questi mesi  in
ambito consiliare, si ritiene necessario procedere  ad  una  modifica
della legge elettorale vigente, attraverso l'introduzione  di  alcune
modiche che realizzino  la  riduzione  del  numero  dei  consiglieri,
l'incompatibilita'  fra  la  carica  di   assessore   e   quella   di
consigliere, la revisione del numero massimo dei candidati regionali,
la revisione della soglia  di  accesso  ai  seggi,  la  modifica  del
sistema di assegnazione dei seggi ai gruppi di liste; 
      6. che il  parere  della  Commissione  regionale  per  le  pari
opportunita'  non  si  configura  come  un  complesso   organico   di
emendamenti rispetto all'impianto normativo della proposta di legge; 
    Si approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 25/2004 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 13  maggio  2004,
n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del  presidente
della Giunta regionale) il numero: «63« e' sostituito dalla  seguente
parola: «cinquantatre».