(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                      n. 30 del 12 agosto 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 
    Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502  (Riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421); 
    Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
    Considerato quanto segue: 
      1. La disciplina dell'autorizzazione  ed  accreditamento  degli
studi e delle strutture sanitarie prevista dalla legge  regionale  23
febbraio 1999, n. 8  (Norme  in  materia  di  requisiti  strutturali,
tecnologici   ed    organizzativi    delle    strutture    sanitarie:
autorizzazione  e  procedure  di  accreditamento),  ha  prodotto   la
certezza di un sistema di  regole  sulla  qualita'  e  sicurezza  dei
servizi sanitari sia pubblici che privati. 
      2. Nell'applicazione  della  legge  regionale  n.  8/1999  sono
tuttavia emerse alcune criticita' che hanno determinato la necessita'
di una modifica normativa che produca un aggiornamento  delle  regole
in materia di qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie rispetto
alle trasformazioni avvenute all'interno del  servizio  sanitario  ed
alle evoluzioni intercorse nei sistemi di valutazione della  qualita'
a livello nazionale ed internazionale. 
      3. L'esigenza di un miglioramento del sistema e' stato espresso
con  chiarezza  anche  nell'ambito  del  piano  sanitario   regionale
2008-2010 che, nella volonta' di rafforzare il  sistema  di  garanzie
sulla qualita' e sicurezza delle prestazioni sanitarie a  tutela  dei
cittadini ha posto come linea strategica del triennio l'aggiornamento
della normativa regionale in questa materia. 
      4. Non e'  necessario  aggiornare  la  disciplina  della  legge
regionale n. 8/1999 relativa ai procedimenti  per  l'esercizio  degli
studi professionali e delle strutture sanitarie private poiche' e' da
considerarsi tuttora valida e coerente con il sistema delineato dalle
indicazioni strategiche del piano sanitario regionale 2008-2010. 
      5.  E'  necessario  invece  modificare  la   disciplina   della
procedura di verifica dei requisiti di  esercizio  per  le  strutture
pubbliche, degli standard e delle procedure di  accreditamento  delle
strutture pubbliche e private e prevedere la costituzione di un nuovo
sistema di verifica della qualita' delle strutture accreditate. 
      6. E' necessario separare  il  procedimento  di  accreditamento
delle  strutture  sanitarie  pubbliche  da  quello  di  verifica  dei
requisiti di esercizio al fine di garantire in tempi piu'  rapidi  le
azioni di accreditamento  delle  strutture  delle  aziende  sanitarie
regionali. 
      7. E' necessario prevedere procedure piu' snelle  per  favorire
una  maggiore  semplificazione  e  celerita'  nelle   verifiche   dei
requisiti  di  esercizio  per  le  aziende  sanitarie   pubbliche   e
nell'ambito  delle  procedure  di  accreditamento   delle   strutture
pubbliche e private e degli studi professionali. 
      8. E' necessario che siano previste procedure di adeguamento ed
eventuali  interventi  sostitutivi  nei  confronti  delle   strutture
sanitarie pubbliche che presentino difformita' rispetto ai  requisiti
e standard prescritti al fine di garantire la  qualita'  e  sicurezza
delle prestazioni erogate dal servizio sanitario regionale. 
      9. E' opportuno introdurre  nel  sistema  sanitario  regionale,
oltre all'accreditamento istituzionale,  un  processo  volontario  di
verifica e di attestazione del livello di  qualita'  raggiunto  dalle
strutture sanitarie pubbliche e private in relazione  a  processi  di
miglioramento continuo, al fine di far emergere e stimolare le stesse
strutture verso situazioni di eccellenza. 
      10. E' opportuno promuovere lo sviluppo professionale  continuo
dei professionisti stimolando l'utilizzo di tutte  quelle  iniziative
che  possano  valorizzare  il  possesso  di  competenze  e  capacita'
professionali. 
      11. E' necessario prevedere un nuovo  sistema  di  governo  dei
processi di qualita'  costituito  da  un  organismo  all'interno  del
Consiglio sanitario regionale, in  posizione  di  terzieta'  rispetto
all'amministrazione, con funzioni di orientamento del  sistema  e  di
consulenza scientifica, e  da  un  organismo  tecnico  regionale  con
funzioni di verifica delle strutture accreditate. 
      12. E' necessario garantire e promuovere la partecipazione  dei
cittadini per il miglioramento ed il controllo sociale della qualita'
dell'assistenza sanitaria e la sicurezza delle cure. 
      13. E'  necessario  sostenere  un'azione  formativa  a  livello
regionale che supporti il processo  di  cambiamento  del  sistema  di
accreditamento  e  faccia  crescere  le  competenze  sui  temi  della
qualita' e della sicurezza all'interno delle aziende sanitarie. 
      14.   E'   necessario,   in    ragione    della    complessita'
dell'istruttoria da  effettuare,  stabilire  in  novanta  e  sessanta
giorni  i  termini   per   la   conclusione   dei   procedimenti   di
autorizzazione rispettivamente per le strutture sanitarie  private  e
per gli studi professionali. 
      15. E' necessario che tutte le strutture pubbliche e private  e
gli studi professionali si adeguino ai requisiti di  esercizio  e  di
accreditamento previsti dalla nuova normativa. 
      16. E'  necessario  che  il  rinnovo  dell'accreditamento  alle
strutture pubbliche e private gia' accreditate sia effettuato secondo
le procedure ed i  requisiti  previsti  dalla  nuova  normativa,  con
conseguente proroga della validita' degli accreditamenti in essere. 
      17. E' necessario garantire che  i  procedimenti  in  corso  si
concludano secondo la normativa previgente. 
      18. E' necessario garantire la continuita'  delle  funzioni  di
verifica per il rilascio dell'accreditamento istituzionale. 
    Si approva la seguente legge 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. La presente legge, in attuazione del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n.  421)
e nel rispetto di quanto previsto dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione  dell'atto  di  indirizzo  e
coordinamento alle Regioni ed alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano,  in  materia  di  requisiti  strutturali,   tecnologici   ed
organizzativi minimi per l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da
parte delle strutture pubbliche e private) disciplina: 
      a) i requisiti e le procedure necessarie  per  l'esercizio,  da
parte delle strutture pubbliche e private, delle attivita'  sanitarie
nelle seguenti tipologie: 
        1)  prestazioni  di  assistenza   specialistica   in   regime
ambulatoriale, ivi  comprese  quelle  riabilitative,  di  diagnostica
strumentale e radiologiche nonche' di laboratorio; 
        2) prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o
diurno; 
        3) prestazioni in regime  di  ricovero  ospedaliero  a  ciclo
continuativo o diurno per acuti; 
      b) i requisiti e  le  procedure  per  l'esercizio  degli  studi
professionali, singoli o associati, medici, odontoiatrici e di  altre
professioni sanitarie, di cui al capo III; 
      c)  i   requisiti   e   le   procedure   per   l'accreditamento
istituzionale  dei  soggetti  che   intendono   erogare   prestazioni
sanitarie per conto e a carico del servizio sanitario regionale; 
      d)  i  requisiti  e  le   procedure   per   l'attestazione   di
accreditamento di eccellenza per le strutture pubbliche e private che
si sottopongono volontariamente a processi  valutativi  orientati  al
miglioramento continuo della qualita'; 
      e) i principi per l'accreditamento dei professionisti e per  la
promozione della qualita' professionale. 
    2. La presente legge intende fornire gli strumenti per  garantire
la  sicurezza  delle  attivita'  sanitarie  erogate  nelle  strutture
pubbliche e private e per  promuovere  la  qualita'  delle  strutture
sanitarie e dei processi di cura, assicurando  la  trasparenza  e  la
pubblicita' delle informazioni e idonee forme di controllo sociale.