(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 39 del 16 ottobre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                             Preambolo: 
 
    Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) e z) dello Statuto; 
    Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle
attivita' di pesca marittima edegli interventi a sostegno della pesca
marittima e dell'acquacoltura); 
    Visto il parere del Consiglio delle  autonomie  locali,  espresso
nella seduta del 7 settembre 2009. 
    Considerato quanto segue: 
      1.  La  scelta  di  prevedere  che  gli  incentivi   finanziari
regionali in questo settore possano riguardare anche i pescatori  che
esercitano l'attivita' nelle acque interne comporta la necessita'  di
modificare il titolo della legge; 
      2. La disciplina prevista  dalla  legge  regionale  24  gennaio
2006, n. 1 (Disciplina  degli  interventi  regionali  in  materia  di
agricoltura e sviluppo rurale)  ha  individuato  nel  piano  agricolo
regionale (PAR) lo strumento  programmatorio  unitario  che  realizza
politiche economiche agricole  e  di  sviluppo  rurale  indicate  nel
programma  regionale  di  sviluppo   (PRS)   e   nel   documento   di
programmazione economico finanziaria regionale  (DPEF)  nel  rispetto
degli indirizzi di politica agricola comunitaria  e  nazionale  e  in
linea  con  il  criterio  della  gestione  flessibile  delle  risorse
finanziarie (art.  2  della  citata  legge).  Con  questa  scelta  il
legislatore regionale ha  inteso  perseguire  una  politica  organica
degli interventi nel settore agricolo e rurale e superare il  sistema
di distinti piani di settore. In coerenza con tale  scelta  si  rende
pertanto necessario modificare  la  disciplina  della  programmazione
attualmente vigente nel settore della pesca  al  fine  di  ricondurre
anche gli interventi a sostegno della pesca all'interno del PAR; 
      3. La previsione degli interventi a sostegno della pesca in una
specifica sezione del PAR  comporta  la  necessita'  di  rivedere  il
contenuto del programma regionale  per  la  pesca  e  l'acquacoltura.
Nella vigente normativa infatti, il citato programma  costituisce  lo
strumento sia per gestire gli interventi finanziari sia per  definire
le misure di sostenibilita' dello «sforzo di pesca».  Con  la  scelta
effettuata di ricondurre anche gli interventi a sostegno della  pesca
all'interno del PAR si e' quindi separata la  parte  finanziaria,  la
cui definizione viene rinviata al PAR, da quella di disciplina  delle
misure di sostenibilita'; 
      4. L'attivita' di pescaturismo  e  l'attivita'  di  ittiturismo
sono, ai sensi della normativa statale, attivita' connesse  a  quelle
di  pesca.  Al  fine  di  sviluppare  opportunita'  occupazionali   e
incentivare la multifunzionalita' nel settore  e  per  dare  certezza
giuridica agli operatori del settore che intendono esercitare  queste
attivita' connesse, si rende necessario  individuare  una  disciplina
regionale per lo svolgimento di tali  attivita',  in  particolare  in
relazione ai procedimenti,  alle  competenze  amministrative  e  alle
modalita' di esercizio dell'attivita'; 
      5. La necessita' di avere in questo settore un  organismo  piu'
tecnico-specialistico, rende  opportuno  modificare  la  composizione
nonche'  il  nome  della  commissione  consultiva  per  la  pesca   e
l'acquacoltura; 
      6. Le modifiche e le integrazioni apportate rendono  necessario
rivedere il sistema sanzionatorio, il contenuto  del  regolamento  di
attuazione nonche' le norme transitorie. 
    Si approva la seguente legge 
                               Art. 1 
 
      Sostituzione del titolo della legge regionale n. 66/2005 
 
    1. Il titolo  della  legge  regionale  7  dicembre  2005,  n.  66
(Disciplina delle attivita' di pesca marittima e degli  interventi  a
sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura) e' sostituito dal
seguente: «Disciplina delle attivita'  di  pesca  marittima  e  degli
interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura».