(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 15 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; Considerato quanto segue: 1. In Regione Toscana, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970), furono realizzati quattro impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici. Gli impianti sono il centro macellazione carni per l'Italia centrale ubicato nel comune di Chiusi, il Centro di commercializzazione dei fiori dell'Italia centrale (Comicent) ubicato nel Comune di Pescia, il mercato ortofrutticolo del medio tirreno ubicato nel Comune di Pisa, l'impianto invecchiamento vini ubicato nel Comune di Radda in Chianti; 2. La proprieta' dei suddetti impianti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), e' stata trasferita alla Regione Toscana dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001; 3. Nel rispetto del principio di sussidiarieta', la Regione Toscana con la presente legge dispone il trasferimento ai comuni territorialmente competenti, in quanto risultano essere gli enti territoriali che piu' conoscono le necessita' e le opportunita' della comunita' locale. Inoltre, avendo i comuni un ruolo determinante in termini di pianificazione urbanistica, e' piu' facile fare scelte tali da individuare priorita' di utilizzazione che garantiscano uno sviluppo economico locale sostenibile; 4. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa e patrimoniale degli enti locali il trasferimento e' subordinato all'accettazione del comune interessato; 5. Lo stato di conservazione degli immobili richiede interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in alcuni casi anche lavori urgenti di messa in sicurezza. Pertanto, tenuto conto che dal 2005 sono state stanziate risorse per spese di investimento per tali immobili, si ritiene necessario trasferire una quota parte di tali fondi ai comuni che accettano il trasferimento in proprieta' dei beni; 6. Gli impianti suddetti furono realizzati per finalita' di particolare interesse pubblico. Il mantenimento di dette strutture al servizio della collettivita' costituisce una scelta da favorire, cosi' come quella di utilizzare i beni per la valorizzazione della filiera agro-alimentare e le attivita' ad essa complementari. Art. 1 Oggetto 1. In ottemperanza al principio di sussidiarieta' e al fine di dotare i comuni interessati di ulteriori risorse immobiliari per l'esercizio delle loro funzioni istituzionali, la Regione trasferisce in proprieta' a titolo gratuito ai seguenti comuni i beni immobili, o parti di essi, a fianco di ciascuno di essi indicati: a) al Comune di Chiusi (Siena) il centro macellazione carni per l'Italia centrale; b) al Comune di Pescia (Pistoia) il Centro di commercializzazione dei fiori per l'Italia centrale; c) al Comune di Pisa il mercato ortofrutticolo del medio Tirreno; d) al Comune di Radda in Chianti (Siena) l'impianto invecchiamento vini. 2. Ai comuni che accettano gli immobili e' concesso un contributo straordinario, determinato secondo quanto disposto dal successivo art. 3.