(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 40 del 15 ottobre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; 
    Considerato quanto segue: 
      1. In Regione Toscana, ai sensi dell'art.  10  della  legge  27
ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo  dell'agricoltura
nel quinquennio 1966-1970), furono  realizzati  quattro  impianti  di
particolare  interesse  pubblico  per  la  raccolta,   conservazione,
lavorazione,  trasformazione  e  vendita  dei  prodotti  agricoli   e
zootecnici. Gli  impianti  sono  il  centro  macellazione  carni  per
l'Italia  centrale  ubicato  nel  comune  di  Chiusi,  il  Centro  di
commercializzazione dei fiori dell'Italia centrale (Comicent) ubicato
nel Comune di Pescia, il mercato  ortofrutticolo  del  medio  tirreno
ubicato nel Comune di Pisa, l'impianto  invecchiamento  vini  ubicato
nel Comune di Radda in Chianti; 
      2. La proprieta' dei suddetti impianti, ai sensi  dell'art.  4,
comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143  (Conferimento
alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di  agricoltura
e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale),  e'  stata
trasferita  alla  Regione  Toscana  dal  Ministero  delle   politiche
agricole, alimentari e forestali, secondo le modalita'  previste  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001; 
      3. Nel rispetto del principio  di  sussidiarieta',  la  Regione
Toscana con la presente legge  dispone  il  trasferimento  ai  comuni
territorialmente competenti, in  quanto  risultano  essere  gli  enti
territoriali che piu' conoscono le necessita' e le opportunita' della
comunita' locale. Inoltre, avendo i comuni un ruolo  determinante  in
termini di pianificazione urbanistica, e'  piu'  facile  fare  scelte
tali da individuare priorita' di utilizzazione che  garantiscano  uno
sviluppo economico locale sostenibile; 
      4. Nel rispetto  dell'autonomia  organizzativa  e  patrimoniale
degli enti locali il trasferimento  e'  subordinato  all'accettazione
del comune interessato; 
      5. Lo stato di conservazione degli immobili richiede interventi
di manutenzione ordinaria  e  straordinaria,  in  alcuni  casi  anche
lavori urgenti di messa in sicurezza. Pertanto, tenuto conto che  dal
2005 sono state stanziate risorse per spese di investimento per  tali
immobili, si ritiene necessario trasferire una quota  parte  di  tali
fondi ai comuni che accettano  il  trasferimento  in  proprieta'  dei
beni; 
      6. Gli impianti suddetti furono  realizzati  per  finalita'  di
particolare interesse pubblico. Il mantenimento di dette strutture al
servizio della collettivita'  costituisce  una  scelta  da  favorire,
cosi' come quella di utilizzare i beni per  la  valorizzazione  della
filiera agro-alimentare e le attivita' ad essa complementari. 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. In ottemperanza al principio di sussidiarieta' e  al  fine  di
dotare i comuni interessati  di  ulteriori  risorse  immobiliari  per
l'esercizio delle loro funzioni istituzionali, la Regione trasferisce
in proprieta' a titolo gratuito ai seguenti comuni i beni immobili, o
parti di essi, a fianco di ciascuno di essi indicati: 
      a) al Comune di Chiusi (Siena) il centro macellazione carni per
l'Italia centrale; 
      b)   al   Comune   di   Pescia   (Pistoia)   il    Centro    di
commercializzazione dei fiori per l'Italia centrale; 
      c) al Comune  di  Pisa  il  mercato  ortofrutticolo  del  medio
Tirreno; 
      d)  al  Comune  di  Radda   in   Chianti   (Siena)   l'impianto
invecchiamento vini. 
    2. Ai comuni che accettano gli immobili e' concesso un contributo
straordinario, determinato secondo  quanto  disposto  dal  successivo
art. 3.