(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 21 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo Visto l'art. 117, terzo comma , della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile); Visti gli art. 107 e 108 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni con la legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la legge regionale 1º dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita'); Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale); Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale); Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norma per il governo del territorio); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 7 settembre 2009; Considerato quanto segue: 1. A seguito della riforma della parte seconda, titolo V, della Costituzione le materie «protezione civile» e «territorio» rientrano nella competenza legislativa concorrente delle regioni; 2. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 112/1998 sono trasferite alle regioni tutte le funzioni concernenti la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi di eventi calamitosi e catastrofi in genere sulla base degli indirizzi nazionali; 3. Con la sentenza della Corte costituzionale 30 ottobre 2003, n. 327, in osservanza ai principi di sussidiarieta', cooperazione ed adeguatezza, la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che, nell'esercizio dell'attivita' di previsione e prevenzione le regioni devono tenere presenti gli indirizzi operativi predisposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri; 4. Il decreto-legge n. 343/2001 attribuisce rilevanza all'attivita' consultiva e propositiva della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi e ai criteri generali formulati dal Dipartimento della protezione civile; 5. L'art. 4 della legge regionale n. 67/2003 prevede che l'attivita' di prevenzione ovvero le azioni connesse alla riduzione dei rischi da calamita' possano essere svolte anche nell'ambito di specifiche materie attinenti alle diverse tipologie di rischio; 6. Dato il loro rilievo, si ravvisa l'opportunita' di regolare in modo specifico le attivita' finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi derivanti dagli eventi sismici; 7. Si rileva l'esigenza di introdurre nell'ambito della legislazione regionale un sistema di azioni integrate e coordinate tra di loro volte a prevenire i danni derivanti dal sisma; 8. E' importante delineare un doppio ordine di interventi secondo la distinzione tradizionale tra interventi finalizzati alla previsione del rischio sismico, da un lato, ed interventi finalizzati alla prevenzione di detto rischio, dall'altro lato; 9. Tra gli interventi finalizzati alla previsione del rischio sismico appare importante comprendere le attivita' di analisi, valutazione e studio svolte dalle strutture regionali competenti, da enti di ricerca o universita' e le altre attivita' concernenti il sistema di previsione degli eventi sismici in coerenza con le disposizioni della normativa regionale in materia di programmazione; 10. Tra gli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico appare importante comprendere ad esempio, l'erogazione di contributi per il miglioramento del patrimonio edilizio con priorita' per gli edifici pubblici strategici e rilevanti situati nei comuni a maggior rischio sismico, le campagne di informazione alla cittadinanza, l'attivita' di formazione del personale coinvolto a vario titolo nelle attivita' antisismiche; 11. E' importante prevedere, come risultato delle attivita' di ricerca effettuate, la redazione periodica di un documento tecnico conoscitivo sul rischio sismico approvato dalla Giunta regionale, che puo' costituire: a) la base delle conoscenze tecniche per fissare gli obiettivi del piano per la prevenzione del rischio sismico a seconda delle varie necessita' ed evenienze; b) la base informativa per la redazione dei piani della protezione civile e degli strumenti della pianificazione territoriale; 12. E' importante che il documento tecnico conoscitivo sul rischio sismico approvato dalla Giunta regionale faccia parte del quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'art. 48 della legge regionale n. 1/2005, al fine di costituire punto di riferimento per gli strumenti della pianificazione territoriale di province e comuni; 13. E' fondamentale disciplinare con legge regionale le modalita' di spesa delle risorse regionali destinate alla previsione e alla prevenzione del rischio sismico in coerenza con il sistema della programmazione regionale di cui alla legge n. 49/1999 mediante il piano regionale di azione ambientale (PRAA) di cui alla legge regionale n. 14/2007. Si approva la seguente legge: Art. 1 Oggetto della legge 1. La presente legge disciplina le attivita' dirette a garantire la maggiore sicurezza delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio sismico del territorio, mediante la realizzazione di interventi aventi la finalita' di eliminare o ridurre il grado di pericolosita', vulnerabilita' ed esposizione agli eventi sismici.