(Pubblicata nl Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 41 del 26 ottobre 2009) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                                Emana 
 
    il seguente regolamento: 
 
                             Preambolo: 
 
    Visto l'art. 117, sesto comma, della Costituzione; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Toscana; 
    Vista la legge regionale 11 dicembre 2007 n. 66 «Servizi  postali
e di prossimita'. Interventi di sostegno ai comuni disagiati»,  e  in
particolare, l'art. 3; 
    Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso  nella
seduta del 27 agosto 2009; 
    Vista la  preliminare  deliberazione  della  Giunta  regionale  7
luglio 2009, n. 780; 
    Visto il parere della Commissione consiliare competente  espresso
nella seduta del 6 ottobre 2009; 
    Visto il parere del Consiglio  delle  Autonomie  locali  espresso
nella seduta del 5 ottobre 2009; 
    Visto  l'ulteriore  parere   della   direzione   generale   della
Presidenza; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 ottobre 2009, n.
922; 
    Considerato quanto segue: 
      1. la scelta di limitare la  concessione  del  contributo  alle
forme associative gia' costituite e operanti  ai  sensi  della  legge
regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di  riordino
territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) e
fornite dei requisiti per l' incentivazione  da  questa  prevista  e'
dettata dal buon esito applicativo della stessa  legge  regionale  n.
40/2001  e  risponde   al   contempo   all'intento   di   convogliare
l'orientamento dei comuni verso una uniforme soluzione associativa, a
tutto vantaggio anche di snellimento e semplificazione dell'attivita'
amministrativa; 
      2.  la  scelta  del   criterio   per   l'individuazione   delle
aggregazioni cui attribuire il contribuito  e'  frutto  del  positivo
riscontro delle prime annualita' applicative della legge regionale 11
dicembre 2007, n. 66 (Servizi postali e di prossimita'. Interventi di
sostegno ai comuni  disagiati),  nonche'  della  legge  regionale  27
luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e  dei  piccoli
comuni in situazioni di disagio. Modifiche  alla  legge  regionale  7
maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l'attuazione dei
piani di recupero del patrimonio edilizio esistente). Modifiche  alla
legge  regionale  2  novembre  1999,  n.  58  (Norme   sulla   tutela
dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e  disposizioni  in
materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani); 
      3. sono previste norme transitorie per consentire una fluidita'
di transizione dalla disciplina vigente  per  le  annualita'  2007  e
2008, che consente ai comuni singoli l'accesso  al  contributo,  alla
disciplina  a  regime,  che  opta  invece  per  la  concessione   del
contributo alle sole gestioni associate; 
      4. in conformita' a quanto osservato  dalla  Prima  commissione
consiliare nella seduta 5 ottobre 2009 e' stato  integrato  l'art.  5
con  l'inserimento  di  un  limite  massimo  alla  somma  annualmente
concedibile per singola aggregazione; 
      5. a fronte dell'osservazione  mossa  dalla  Prima  commissione
consiliare nella citata seduta 5 ottobre 2009 si e'  mantenuto  fermo
il termine del 10 dicembre 2009 fissato nell'articolo  9  ritenendolo
congruo, trattandosi di data comunque nota agli  interessati  perche'
coincidente con il termine disposto gia'  dalla  deliberazione  della
Giunta regionale  n.  974/2007,  che  al  punto  2  del  paragrafo  6
dell'allegato A stabilisce detto termine in un anno dalla concessione
del contributo, avvenuta con decreto  dirigenziale  n.  6090  del  10
dicembre 2008; 
    Si approva il presente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                      Oggetto (art. 3, comma 2) 
 
    1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi  dell'articolo  3
della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 66 (Servizi postali  e  di
prossimita'.  Interventi  di  sostegno  ai   comuni   disagiati),   i
requisiti, le condizioni e le  modalita'  per  la  concessione  e  la
quantificazione del contributo regionale di cui alla  legge  medesima
alle forme  associative  di  comuni,  costituite  per  affrontare  le
situazioni di disagio delle comunita'  locali,  causate  da  carenza,
rarefazione o inadeguato funzionamento delle attivita' e dei  servizi
di prossimita'. 
    2. Disciplina altresi' i casi e le  modalita'  della  revoca  del
contributo medesimo, e i casi in cui, in alternativa alla revoca, non
si provvede alla concessione del contributo negli anni successivi.