(Pubblicata nl Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 26 ottobre 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: Preambolo: Visto l'art. 117, sesto comma, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Toscana; Vista la legge regionale 11 dicembre 2007 n. 66 «Servizi postali e di prossimita'. Interventi di sostegno ai comuni disagiati», e in particolare, l'art. 3; Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 27 agosto 2009; Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2009, n. 780; Visto il parere della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 6 ottobre 2009; Visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 5 ottobre 2009; Visto l'ulteriore parere della direzione generale della Presidenza; Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 ottobre 2009, n. 922; Considerato quanto segue: 1. la scelta di limitare la concessione del contributo alle forme associative gia' costituite e operanti ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) e fornite dei requisiti per l' incentivazione da questa prevista e' dettata dal buon esito applicativo della stessa legge regionale n. 40/2001 e risponde al contempo all'intento di convogliare l'orientamento dei comuni verso una uniforme soluzione associativa, a tutto vantaggio anche di snellimento e semplificazione dell'attivita' amministrativa; 2. la scelta del criterio per l'individuazione delle aggregazioni cui attribuire il contribuito e' frutto del positivo riscontro delle prime annualita' applicative della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 66 (Servizi postali e di prossimita'. Interventi di sostegno ai comuni disagiati), nonche' della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazioni di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l'attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani); 3. sono previste norme transitorie per consentire una fluidita' di transizione dalla disciplina vigente per le annualita' 2007 e 2008, che consente ai comuni singoli l'accesso al contributo, alla disciplina a regime, che opta invece per la concessione del contributo alle sole gestioni associate; 4. in conformita' a quanto osservato dalla Prima commissione consiliare nella seduta 5 ottobre 2009 e' stato integrato l'art. 5 con l'inserimento di un limite massimo alla somma annualmente concedibile per singola aggregazione; 5. a fronte dell'osservazione mossa dalla Prima commissione consiliare nella citata seduta 5 ottobre 2009 si e' mantenuto fermo il termine del 10 dicembre 2009 fissato nell'articolo 9 ritenendolo congruo, trattandosi di data comunque nota agli interessati perche' coincidente con il termine disposto gia' dalla deliberazione della Giunta regionale n. 974/2007, che al punto 2 del paragrafo 6 dell'allegato A stabilisce detto termine in un anno dalla concessione del contributo, avvenuta con decreto dirigenziale n. 6090 del 10 dicembre 2008; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Oggetto (art. 3, comma 2) 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 66 (Servizi postali e di prossimita'. Interventi di sostegno ai comuni disagiati), i requisiti, le condizioni e le modalita' per la concessione e la quantificazione del contributo regionale di cui alla legge medesima alle forme associative di comuni, costituite per affrontare le situazioni di disagio delle comunita' locali, causate da carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento delle attivita' e dei servizi di prossimita'. 2. Disciplina altresi' i casi e le modalita' della revoca del contributo medesimo, e i casi in cui, in alternativa alla revoca, non si provvede alla concessione del contributo negli anni successivi.