(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 4 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo Visto l'art. 57 dello Statuto regionale; Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia); Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organismi rappresentativi di competenza della Regione); Considerato quanto segue: 1. A fronte delle difficolta' riscontrate nella nomina dei componenti del Collegio di garanzia di cui all'art. 57 dello Statuto si rende necessario disporre alcune opportune modifiche della legge regionale n. 34/2008 al fine di facilitare la possibilita' di nomina di detti componenti, mantenendo i principi fondamentali della legge, ma attenuando alcuni elementi di vincolo. 2. La legge regionale n. 34/2008, all'art. 2, comma 3, dispone che, tra i sette componenti del Collegio di garanzia, ve ne sia almeno uno per ciascuna delle quattro categorie indicate al comma 2. Queste categorie sono: a) professori universitari, b) magistrati a riposo, c) avvocati, d) ex dirigenti pubblici. 3. La presentazione delle candidature deve avvenire secondo quanto disposto dalla legge regionale che disciplina le nomine (legge regionale n. 5/2008), e cioe' sulla base di autocandidatura o di candidatura da parte di sindacati, associazioni riconosciute, universita', ordini professionali (art. 7, comma 3); in ogni caso, anche in assenza di candidature, si procede a seguito di proposta di nomina da parte di un consigliere regionale o da parte della Giunta (art. 7, commi 4 e 5). Ciascuna proposta deve indicare un nominativo di entrambi i generi. 4.1n conseguenza del combinato disposto delle norme citate, ove non si dia la disponibilita' di alcun professore o magistrato a riposo o avvocato o ex dirigente, ad essere nominato membro nel Collegio di garanzia, oppure non ci sia la volonta', da parte dei soggetti legittimati, a proporre alcun nome per una delle suddette categorie professionali, non si puo' procedere alla nomina del Collegio stesso. 5. Per ovviare a questa conseguenza, occorre mitigare la rigidita' del disposto dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 34/2008, mantenendo il principio di favorire sempre la presenza di tutte le categorie previste, ma prevedendo che l'eventuale mancanza di candidature o designazioni per una delle categorie stesse non impedisca la nomina del Collegio di garanzia, organo previsto come necessario dall'art. 57 dello Statuto regionale. 6. L'art. 2 della legge regionale n. 34/2008 prevede che uno dei sette membri del Collegio di garanzia sia scelto in una rosa di tre nominativi designati dal Consiglio delle autonomie locali. Per evitare che la possibile mancata designazione di tre nomi, da parte del Consiglio delle autonomie locali, impedisca al Consiglio regionale di nominare il Collegio di garanzia, e' opportuno prevedere che, ove, appunto, tali designazioni non intervengano in tempi definiti, si proceda comunque alla nomina degli altri componenti del Collegio di garanzia, salvo successiva integrazione del medesimo. 7. La citata legge regionale inerente le nomine (legge regionale n. 5/2008), nel disciplinare le proposte di nomina relative agli organi di controllo contabile (art. 7, comma 7), non impone un rigido criterio di parita' numerica di genere, ma, razionalmente, l'obbligo di «attenersi al principio di parita' di genere per quanto possibile». Si tratta di tenere conto dell'esercizio di una funzione specialistica e delle professionalita' necessarie e, infatti si richiamano «gli albi e gli elenchi professionali dei soggetti legittimati ad essere nominati». Anche nel caso del Collegio di garanzia si prendono in considerazione categorie molto specialistiche, all'interno delle quali puo' risultare arduo rispettare un rigido principio di parita' di genere, senza contare che, trattandosi non di una professione ma di un incarico praticamente onorifico, possono esserci anche difficolta' a trovare disponibilita' da parte di soggetti astrattamente legittimati a ricevere la nomina. Si ritiene pertanto di adottare anche per il Collegio di garanzia la disposizione gia' prevista per i collegi dei revisori. Si approva la presente legge Art. 1 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 34/2008 1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 34/2008 e' sostituito dal seguente: «3. Il Consiglio regionale assicura, per quanto possibile, la presenza all'interno del Collegio di tutte le categorie di cui al comma 2.». 2. Alla fine del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 34/2008 e' aggiunto il seguente periodo: «Alla presentazione delle candidature ed alle designazioni di competenza del Consiglio delle autonomie locali si applicano le disposizioni previste dai commi 6 e 7 dell'art. 7 della stessa legge regionale n. 5/2008 per gli organi di controllo contabile.» 3. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 34/2008 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Il Presidente del Consiglio regionale, subito dopo la pubblicazione dell'elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, effettuata ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 5/2008, invita il Consiglio delle autonomie locali ad effettuare le designazioni di cui al comma 2. 5-ter. Qualora il Consiglio delle autonomie locali non provveda alle designazioni di propria competenza entro tre mesi dal ricevimento dell'invito, il Consiglio regionale puo' procedere comunque alla costituzione del Collegio, nella pienezza dei suoi poteri, con la nomina degli altri sei componenti, ferma restando la possibilita' di integrare il Collegio stesso in ogni tempo non appena il Consiglio delle autonomie locali abbia effettuato le designazioni di propria competenza.».