(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 44 del 4 novembre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'art. 57 dello Statuto regionale; 
    Vista la legge regionale 4 giugno 2008,  n.  34  (Costituzione  e
funzionamento del Collegio di garanzia); 
    Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in  materia
di nomine e designazioni e di rinnovo degli organismi rappresentativi
di competenza della Regione); 
      
    Considerato quanto segue: 
      1. A fronte delle  difficolta'  riscontrate  nella  nomina  dei
componenti del Collegio di garanzia di cui all'art. 57 dello  Statuto
si rende necessario disporre alcune opportune modifiche  della  legge
regionale n. 34/2008 al fine di facilitare la possibilita' di  nomina
di detti componenti, mantenendo i principi fondamentali della  legge,
ma attenuando alcuni elementi di vincolo. 
      2. La legge regionale n. 34/2008, all'art. 2, comma 3,  dispone
che, tra i sette componenti del  Collegio  di  garanzia,  ve  ne  sia
almeno uno per ciascuna delle quattro categorie indicate al comma  2.
Queste categorie sono: a) professori universitari,  b)  magistrati  a
riposo, c) avvocati, d) ex dirigenti pubblici. 
      3. La presentazione delle  candidature  deve  avvenire  secondo
quanto disposto dalla legge regionale che disciplina le nomine (legge
regionale n. 5/2008), e cioe' sulla  base  di  autocandidatura  o  di
candidatura  da  parte  di  sindacati,   associazioni   riconosciute,
universita', ordini professionali (art. 7, comma 3);  in  ogni  caso,
anche in assenza di candidature, si procede a seguito di proposta  di
nomina da parte di un consigliere regionale o da parte  della  Giunta
(art. 7, commi 4 e 5). Ciascuna proposta deve indicare un  nominativo
di entrambi i generi. 
      4.1n conseguenza del combinato disposto delle norme citate, ove
non si dia la disponibilita'  di  alcun  professore  o  magistrato  a
riposo o avvocato o ex  dirigente,  ad  essere  nominato  membro  nel
Collegio di garanzia, oppure non ci sia la  volonta',  da  parte  dei
soggetti legittimati, a proporre alcun nome per  una  delle  suddette
categorie professionali,  non  si  puo'  procedere  alla  nomina  del
Collegio stesso. 
      5. Per  ovviare  a  questa  conseguenza,  occorre  mitigare  la
rigidita' del disposto dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n.
34/2008, mantenendo il principio di favorire sempre  la  presenza  di
tutte le categorie previste, ma prevedendo che  l'eventuale  mancanza
di candidature o designazioni per  una  delle  categorie  stesse  non
impedisca la nomina del Collegio di garanzia,  organo  previsto  come
necessario dall'art. 57 dello Statuto regionale. 
      6. L'art. 2 della legge regionale n. 34/2008  prevede  che  uno
dei sette membri del Collegio di garanzia sia scelto in una  rosa  di
tre nominativi designati dal Consiglio delle  autonomie  locali.  Per
evitare che la possibile mancata designazione di tre nomi,  da  parte
del  Consiglio  delle  autonomie  locali,  impedisca   al   Consiglio
regionale di nominare il Collegio di garanzia, e' opportuno prevedere
che, ove,  appunto,  tali  designazioni  non  intervengano  in  tempi
definiti, si proceda comunque alla nomina degli altri componenti  del
Collegio di garanzia, salvo successiva integrazione del medesimo. 
      7.  La  citata  legge  regionale  inerente  le  nomine   (legge
regionale n. 5/2008), nel disciplinare le proposte di nomina relative
agli organi di controllo contabile (art. 7, comma 7), non  impone  un
rigido criterio di parita' numerica  di  genere,  ma,  razionalmente,
l'obbligo di «attenersi al principio di parita' di genere per  quanto
possibile». Si tratta di tenere conto dell'esercizio di una  funzione
specialistica e  delle  professionalita'  necessarie  e,  infatti  si
richiamano  «gli  albi  e  gli  elenchi  professionali  dei  soggetti
legittimati ad essere nominati».  Anche  nel  caso  del  Collegio  di
garanzia   si   prendono   in    considerazione    categorie    molto
specialistiche,  all'interno  delle  quali   puo'   risultare   arduo
rispettare un rigido principio di parita' di  genere,  senza  contare
che,  trattandosi  non  di  una  professione  ma   di   un   incarico
praticamente onorifico, possono esserci anche difficolta'  a  trovare
disponibilita' da  parte  di  soggetti  astrattamente  legittimati  a
ricevere la nomina. Si ritiene pertanto  di  adottare  anche  per  il
Collegio di garanzia la disposizione gia' prevista per i collegi  dei
revisori. 
    Si approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 34/2008 
 
    1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge  regionale  n.  34/2008  e'
sostituito dal seguente: 
      «3. Il Consiglio regionale assicura, per quanto  possibile,  la
presenza all'interno del Collegio di tutte le  categorie  di  cui  al
comma 2.». 
    2. Alla fine del comma 4 dell'art. 2  della  legge  regionale  n.
34/2008 e' aggiunto il seguente periodo:  «Alla  presentazione  delle
candidature ed alle designazioni di competenza  del  Consiglio  delle
autonomie locali si applicano le disposizioni previste dai commi 6  e
7 dell'art. 7 della stessa legge regionale n. 5/2008 per  gli  organi
di controllo contabile.» 
    3. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale  n.  34/2008
sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. Il Presidente del Consiglio regionale, subito  dopo  la
pubblicazione dell'elenco delle nomine e designazioni  di  competenza
del Consiglio regionale, effettuata ai sensi dell'art. 5 della  legge
regionale n. 5/2008, invita il Consiglio delle  autonomie  locali  ad
effettuare le designazioni di cui al comma 2. 
    5-ter. Qualora il Consiglio delle autonomie locali  non  provveda
alle  designazioni  di  propria  competenza  entro   tre   mesi   dal
ricevimento  dell'invito,  il  Consiglio  regionale  puo'   procedere
comunque alla costituzione del  Collegio,  nella  pienezza  dei  suoi
poteri, con la nomina degli altri sei componenti, ferma  restando  la
possibilita' di integrare il Collegio stesso in ogni tempo non appena
il Consiglio delle autonomie locali abbia effettuato le  designazioni
di propria competenza.».