(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                    n. 45 dell'11 novembre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo  1997,  n.
59) ed in particolare l'art. 89, comma 1, lettera b); 
    Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91  (Norme  per  la
difesa del suolo), ed in particolare l'art. 12, comma 1, delettera f)
e l'art. 14, comma 1, lettera f); 
    Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia
ambientale) ed in paprticolare l'art. 61, comma 3; 
    Visto il parere favorevole del Consiglio delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 24 luglio 2009; 
      
    Considerato quanto segue: 
      1.  Si  e'  manifestata  la   necessita'   di   modificare   le
disposizioni della legge regionale 7 gennaio 1994, n.  l  (Disciplina
delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in  materia  di
progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta
e dei relativi  bacini  di  accumulo),  che  disciplina  le  funzioni
attribuite alle regioni ai sensi dell'abrogata legge 18 maggio  1989,
n. 183 (Norme per  il  riassetto  organizzativo  e  funzionale  della
difesa del suolo), in materia di difesa del suolo e  della  legge  21
ottobre 1994, n. 584 (Conversione in legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge 8 agosto 1994, n.  507,  recante:  «Misure  urgenti  in
materia di dighe»); 
      2. E' emersa l'esigenza di una nuova legge al fine di  prendere
atto del mutato  quadro  normativo  di  riferimento  in  ordine  alle
funzioni   amministrative,   attualmente   delineato   dal    decreto
legislativo n. 112/1998, dal decreto legislativo n. 152/2006, nonche'
del nuovo assetto delle competenze determinato dalla legge  regionale
n. 91/1998, che ha attribuito alle province  tutte  le  funzioni  che
prima erano svolte dagli uffici del genio civile; 
      3. E' necessario tener conto del nuovo  assetto  costituzionale
delle competenze nell'ambito del quale la disciplina in oggetto,  per
quanto concerne la progettazione e  costruzione  degli  impianti,  si
colloca sul piano della normativa tecnica «trasversale»,  finalizzata
alla tutela della pubblica incolumita', mentre, per  l'aspetto  della
tutela  ambientale,  e'  riconducibile  alla  «difesa   del   suolo»,
presentando  punti  di  stretta  interconnessione  con   materie   di
legislazione concorrente, tra le quali il «governo del territorio»  e
la «protezione civile»; 
      4. Nell'ambito delle competenze  gia'  riservate  alla  Regione
dalla legge regionale n.  91/1998,  si  e'  posta  la  necessita'  di
assicurare il raccordo con le funzioni regionali in materia di difesa
del suolo attraverso l'espressione del relativo parere  regionale  di
conformita' agli atti di pianificazione  e  programmazione  regionale
nonche'  specificare  le  funzioni  amministrative  corrispondenti  a
specifici interessi di carattere unitario che la  Regione  svolge  in
ordine al monitoraggio  idrogeologico  ed  idraulico  e  che  trovano
concreta esplicazione nell'invio da parte della  provincia  dei  dati
relativi ai provvedimenti adottati e alle caratteristiche  essenziali
degli impianti oggetto dei provvedimenti; 
      5. Si e' reso necessario adeguare la parte  che  disciplina  le
fasi della progettazione  alle  nuove  norme  in  materia  di  lavori
pubblici, con l'introduzione delle corrette definizioni di  «progetto
preliminare» e «progetto definitivo», di cui al  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive  2004/17/CE
e 2004/18/CE), in luogo del progetto di «massima» ed «esecutivo»  che
attualmente costituisce la normativa di riferimento ai sensi all'art.
2 della legge n. 584/1994  e  dell'art.  61,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 152/2006; 
      6. Si e' riscontrata la  necessita'  di  introdurre  specifiche
disposizioni finalizzate  a  garantire,  nell'ambito  dei  poteri  di
controllo  e  vigilanza  attribuiti  alle  province,  il   necessario
coordinamento con le competenti strutture in  materia  di  protezione
civile; 
      7.  Con  il  regolamento  di  attuazione   della   legge   sono
disciplinati il procedimento per l'approvazione dei  progetti  ed  il
controllo sull'esercizio delle  opere,  nonche'  la  suddivisione  in
classi degli impianti  e  la  classificazione  di  rischio  connessa;
quanto agli aspetti procedurali, si e' posta l'esigenza di: 
        a) definire piu' chiaramente le ipotesi di regolarizzaazione,
autorizzazione in sanatoria e denuncia di  esistenza  degli  impianti
esistenti; 
        b)  integrare  le  casistiche  contemplate  introducendo  una
specifica  disciplina  per  i  casi  di  chiusura  temporanea  o   di
cessazione definitiva dell'impianto e, in connessione a  tale  ultima
previsione,  l'ipotesi  di  demolizione  su  istanza   del   soggetto
interessato ovvero d'ufficio  ove  necessaria  per  la  tutela  della
pubblica incolumita'; 
      8. Si e' ritenuto altresi' opportuno rinviare  alla  disciplina
di dettaglio del regolamento: 
        a)  l'individuazione  di  parametri  e  specifiche   tecniche
univoci e  coerenti  con  le  definizioni  adottate  dalla  normativa
statale; 
        b) la suddivisione degli impianti in classi e la creazione di
un connesso sistema  di  classificazione  del  rischio,  al  fine  di
diversificare le modalita' dei progetti da presentare, individuare  i
criteri di effettuazione del  collaudo,  ottimizzando  tempi  e  modi
dell'attivita'  di  controllo,  in  connessione  alla  rilevanza   ed
incidenza sul territorio dei singoli impianti; 
    Si approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                            O g g e t t o 
 
    1.  La  presente  legge  disciplina  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative in materia di progettazione, costruzione, esercizio  e
vigilanza degli sbarramenti di ritenuta  e  dei  relativi  bacini  di
accumulo conferite alla Regione ai sensi del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del  capo
I della legge 15 marzo 1997, n.  59)  e  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonche' attribuite
alle  province  dall'art.  14,  comma  1,  lettera  f),  della  legge
regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Nonne per la difesa del suolo). 
    2. Le norme di cui alla presente legge si applicano a  tutti  gli
sbarramenti che non superano  i  quindici  metri  di  altezza  e  che
determinano un invaso non superiore ad un milione di metri  cubi,  ad
eccezione degli sbarramenti al  servizio  di  grandi  derivazioni  di
acqua di competenza statale. 
    3. Le disposizioni contenute nella presente  legge  si  applicano
anche alle opere di ritenuta destinate alla  formazione  di  serbatoi
idrici artificiali realizzati fuori alveo. 
    4. Sono escluse dall'applicazione della presente legge: 
      a) le opere di regimazione di  fiumi  e  torrenti  soggette  ad
autorizzazioni ai sensi del regio decreto  25  luglio  1904,  n.  523
(Testo  Unico  delle  disposizioni  di  legge  intorno   alle   opere
idrauliche delle diverse categorie); 
      b) le opere  di  sbarramento  che  determinano  invasi  adibiti
esclusivamente a  deposito  o  decantazione  o  lavaggio  di  residui
industriali, in quanto riservate alla competenza statale. 
    5. Sono altresi' esclusi dalla disciplina di  cui  alla  presente
legge: 
      a) gli impianti il cui bacino di accumulo e' ricavato  mediante
semplice escavazione dal piano di campagna e che risultano sprovvisti
di rilevato o di altra struttura di ritenuta, ad eccezione  dei  casi
in cui tali impianti sono situati in prossimita' di pendii, scarpate,
ovvero di particolari conformazioni del terreno  che  determinano  la
formazione di un  corpo  terroso  assimilabile  ad  un  struttura  di
ritenuta; 
      b) i manufatti di altezza non  superiore  a  due  metri  e  che
determinano un accumulo di acqua di  volume  non  superiore  a  5.000
metri cubi.