(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 13 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'art. 4 comma 1, lettere l) ed n) dello Statuto; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione); Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale); Visto gli artt. 86, 93, 94, 104 e 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59); Vista la legge 16 marzo 2001, n. 88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime); Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. l (Norme per il governo del territorio); Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo); Viste la sentenza della Corte costituzionale del 10 marzo 2006, n. 89, la sentenza della Corte costituzionale del 10 marzo 2006, n. 90 e la sentenza della Corte costituzionale del 10 ottobre 2007, n. 344; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 7 settembre 2009; Considerato quanto segue: 1. A seguito della riforma del titolo V della Costituzione la materia «porti» rientra nella competenza concorrente attribuita alle regioni; 2. L'art. 86 del decreto legislativo n. 112/1998 ha conferito alle regioni ed agli enti locali la gestione dei beni del demanio idrico; 3. Ai sensi dell'art. 104 del decreto legislativo n. 112/1998 sono di competenza dello Stato le funzioni relative alla sicurezza della navigazione interna; 4. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 112/1998, sono conferite alle regioni le funzioni che attengono alla programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica, manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale; 5. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo n. 112/1998, come modificata dall'art. 9 della legge n. 88/2001 sono attribuite alle regioni le funzioni relative al rilascio delle concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; 6. Le sentenze della. Corte costituzionale nn. 89/2006, 90/2006 e 344/2007 hanno contribuito a chiarire le competenze regionali con riferimento ai porti di rilievo regionale; 7. Alla luce della modifica dell'art. 105 del decreto legislativo n. 112/1998, effettuata con l'art. 9 della legge n. 88/2001 e alla luce delle citate sentenze della Corte costituzionale si e' posta la necessita' di procedere alla revisione della normativa regionale; 8. In particolare e' sorta l'esigenza di riformare la legge regionale n. 88/1998, la legge regionale n. 1/2005 e di integrare la legge regionale n. 91/1998; 9. E' necessario rispondere all'esigenza di introdurre nell'ambito della legislazione regionale la categoria dei porti di interesse regionale, anche definendo le modalita' attuative delle previsioni di ampliamento, riqualificazione o nuova localizzazione di detti porti; 10. E' necessario inoltre adeguare le funzioni di programmazione degli interventi e delle attivita' concernenti il sistema della portualita' regionale e della navigazione interna in coerenza con i principi di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale); 11. E' opportuno disciplinare la funzione concernente la valutazione dell'idoneita' tecnica dei progetti relativi alle opere dei porti regionali, individuando una struttura regionale in grado di svolgere detta valutazione, in precedenza svolta: a) dal genio civile opere marittime per i porti turistici, in base a quanto disposto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1997 e dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione); b) dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i porti di interesse regionale diversi da quelli turistici, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 84/1994; 12. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni degli enti locali, risulta opportuno e funzionale alle esigenze della semplificazione e dell'efficacia dell'azione amministrazione promuovere l'esercizio coordinato di dette funzioni anche tramite appositi accordi e convenzioni nell'ambito delle modalita' di collaborazione tra enti di cui alla legge regionale del 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative dei comuni); 13. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e differenziazione, e' opportuno attribuire alle province le funzioni amministrative relative a progettazione, costruzione, manutenzione delle vie navigabili di interesse regionale e locale e disciplinare lo svolgimento di dette funzioni, in quanto il livello provinciale appare quello piu' adeguato per il loro svolgimento; 14 . Nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e differenziazione, e' opportuno altresi' attribuire alle province le funzioni di vigilanza, di controllo della funzionalita' della circolazione dei natanti, nonche' le funzioni di ispettorato di porto e quelle concernenti le concessioni in materia di demanio idrico in coerenza con la legge regionale n. 91/1998; 15. Appare opportuno mantenere la previsione gia' esistente nell'art. 27, comma 3, della legge regionale n. 88/1998 che attribuisce al Comune di Pisa tutte le funzioni concernenti la navigazione del canale Pisa - Livorno - Canale dei Navicelli, in ragione del fatto che dette funzioni sono svolte dal Comune di Pisa sin dal 1982, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1982, n. 37 (Delega al Comune di Pisa di funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa - Livorno - Canale dei Navicelli) abrogata dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 2 aprile 2002, n. 11 (Semplificazione del sistema normativo regionale - anno 2002. Abrogazione di disposizioni normative); 16. Attesa la sua specificita', appare opportuno richiamare e mantenere ferma e distinta la disciplina speciale di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino/Gestione commissariale), prevista per l'invaso di Bilancino; 17. E' necessario disciplinare le modalita' di sfruttamento dei beni del demanio idrico; 18. E' necessario disciplinare i contenuti del piano regolatore portuale a seguito dell'introduzione della categoria dei porti regionali; 19. La disciplina del procedimento di approvazione dei progetti per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e' oggi contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1997. Tale disciplina e' complessa e disomogenea rispetto ai procedimenti previsti dalla legge regionale n. 1/2005, pertanto e' opportuno fissare i principi di detto procedimento nella legge regionale, rinviando poi ad un regolamento di attuazione la disciplina di dettaglio del procedimento, in coerenza con le disposizioni dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1997 che prevede che il regolamento statale si applica fino alla ridefinizione della materia dopo l'avvenuto conferimento alla Regione e agli altri enti locali cosi' come previsto dall'art. l della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa); 20. E' coerente con le esigenze della semplificazione prevedere un regolamento regionale di attuazione che individui le opere di trascurabile importanza per le quali non e' necessaria la valutazione di idoneita' tecnica da parte della struttura regionale competente; 21. E' necessario chiarire che le opere pubbliche di competenza statale sono assoggettate ai controlli sulla sicurezza sismica delle amministrazioni statali competenti e sono pertanto escluse dai controlli delle strutture tecniche regionali; 22. E' rilevata l'esigenza di prevedere due norme transitorie rispetto alla disciplina precedente all'entrata in vigore della presente legge: a) al fine di non creare una lacuna nell'ordinamento, appare opportuno mantenere in vigore i criteri per i contributi in materia di porti regionali e navigazione interna definiti ai sensi dell'art. 21-bis della legge regionale 27 maggio 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 «Legge finanziaria per l'anno 2008») con la deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 2008, n. 101 (Definizione dei criteri per i contributi in materia di porti regionali e navigazione interna ai sensi dell'art. 21-bis della legge regionale 27 maggio 2008, n. 27 «Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 - Legge finanziaria per l'anno 2008»), fino alla individuazione delle vie navigabili effettuata attraverso il piano di indirizzo territoriale (PIT) ai sensi dell'art. 48, comma 4, lettera c-quinquies) della legge regionale n. 1/2005, e alla determinazione dei criteri con cui si ripartiscono le risorse destinate agli enti locali per gli interventi necessari sui porti e le vie navigabili che avra' luogo ai sensi dell'art. 26, comma 6 della legge regionale n. 88/1998, come modificati dalla presente legge; b) al fine di non duplicare inutilmente l'attivita' di controllo tecnico sui piani portuali ed i progetti concernenti opere portuali gia' controllati al momento dell'entrata in vigore della nuova legge regionale, e' necessario prevedere che non debbano essere sottoposti a valutazioni tecniche da parte della struttura regionale competente i piani ed i progetti gia' sottoposti a valutazioni tecniche al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Si approva la presente legge Art. 1 Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 88/1998 1. L'art. 25 della legge regionale 1º dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e' sostituito dal seguente: «Art. 25. (Opere pubbliche. Riparto di competenze) - 1. Nella materia «opere pubbliche» di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione le seguenti funzioni: a) l'individuazione nel piano di indirizzo territoriale (PIT) dei porti di interesse regionale; la previsione degli interventi di ampliamento, di riqualificazione di quelli esistenti e la disciplina delle funzioni di tali porti, nonche' l'individuazione delle vie fluviali e dei laghi di interesse regionale ai fini della loro navigabilita' ai sensi dell'art. 48, comma 4, lettera c-quater) e c-quinquies), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio); b) la valutazione dell'idoneita' tecnica dei progetti relativi alle opere realizzate nei porti di interesse regionale ivi compresi i progetti relativi alle opere di grande infrastrutturazione portuale. 2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonche' l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. 3. Sono trasferite alle province le funzioni statali delegate alla Regione nella materia delle opere pubbliche di cui agli artt. 93 e seguenti del decreto. 4. Sono attribuite ai comuni, che possono esercitarle anche in forma associata, tutte le funzioni non espressamente riservate alla Regione e non trasferite alle province ai sensi del comma 3, ivi comprese le funzioni concernenti le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, quelle che attengono alla realizzazione di nuove opere delle aree a terra, degli specchi acquei, dei fondali e delle infrastrutture nei porti e il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici, nonche' l'edilizia di culto. 5. La Regione partecipa al finanziamento delle funzioni nella misura necessaria a garantire la funzionalita' e continuita' dell'esercizio dei porti e delle vie navigabili di interesse regionale di cui all'art. 48, comma 4, letterec-quater) e c-quinquies), della legge regionale n. 1/2005. 6. La Regione partecipa, in attuazione delle individuazioni e delle previsioni contenute nel PIT ai sensi dell'art. 48, comma 4, della legge regionale n. 1/2005, alla realizzazione degli interventi infrastrutturali nei porti di interesse regionale e nelle vie navigabili. A tal fine, il Consiglio regionale approva una deliberazione di indirizzo con la quale sono determinati i criteri da utilizzare per il riparto delle risorse a favore degli enti locali per la realizzazione di detti interventi, tenuto conto del quadro delle risorse attivabili su base triennale. 7. La Giunta regionale, in attuazione della presente legge, del PIT e dei criteri approvati dal Consiglio regionale con atto di cui al comma 6, provvede annualmente con propria deliberazione, a specificare gli obiettivi operativi, ad individuare le modalita' di intervento, nonche' all'aggiornamento del quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione annuale; tale deliberazione e' trasmesa dalla Giunta regionale alla commissione consiliare competente. 8. La Regione promuove l'esercizio coordinato delle funzioni proprie e di quelle trasferite agli enti locali tramite appositi accordi e convenzioni.».