(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 46 del 13 novembre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
    Visto l'art. 4 comma 1, lettere l) ed n) dello Statuto; 
    Visto il regio decreto  30  marzo  1942,  n.  327  (Codice  della
navigazione); 
    Vista  la  legge  28  gennaio  1994,  n.   84   (Riordino   della
legislazione in materia portuale); 
    Visto gli artt. 86, 93, 94, 104 e 105 del decreto legislativo  31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed Enti locali, in  attuazione  del  capo  I
della legge 15 marzo 1997, n. 59); 
    Vista la legge regionale 1 dicembre  1998,  n.  88  (Attribuzione
agli enti locali e disciplina generale delle funzioni  amministrative
e  dei  compiti  in   materia   di   urbanistica   e   pianificazione
territoriale,  protezione  della  natura  e   dell'ambiente,   tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti  e  gestione  dei  rifiuti,  risorse
idriche e difesa del suolo,  energia  e  risorse  geotermiche,  opere
pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997,
n.  509  (Regolamento  recante   disciplina   del   procedimento   di
concessione di beni del demanio marittimo  per  la  realizzazione  di
strutture dedicate alla nautica da diporto,  a  norma  dell'art.  20,
comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59); 
    Vista la legge 16  marzo  2001,  n.  88  (Nuove  disposizioni  in
materia di investimenti nelle imprese marittime); 
    Vista la legge regionale 3 gennaio  2005,  n.  l  (Norme  per  il
governo del territorio); 
    Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91  (Norme  per  la
difesa del suolo); 
    Viste la sentenza della Corte costituzionale del 10  marzo  2006,
n. 89, la sentenza della Corte costituzionale del 10 marzo  2006,  n.
90 e la sentenza della Corte costituzionale del 10 ottobre  2007,  n.
344; 
    Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie  locali,
espresso nella seduta del 7 settembre 2009; 
      
    Considerato quanto segue: 
      1. A seguito della riforma del titolo V della  Costituzione  la
materia «porti» rientra nella competenza concorrente attribuita  alle
regioni; 
      2. L'art. 86 del decreto legislativo n. 112/1998  ha  conferito
alle regioni ed agli enti locali la gestione  dei  beni  del  demanio
idrico; 
      3. Ai sensi dell'art. 104 del decreto legislativo  n.  112/1998
sono di competenza dello Stato le funzioni  relative  alla  sicurezza
della navigazione interna; 
      4. Ai sensi dell'art. 105, comma 2,  lettera  e),  del  decreto
legislativo n. 112/1998, sono conferite alle regioni le funzioni  che
attengono alla  programmazione,  progettazione  ed  esecuzione  degli
interventi  di  costruzione,  bonifica,  manutenzione  dei  porti  di
rilievo regionale e delle opere edilizie  a  servizio  dell'attivita'
portuale; 
      5. Ai sensi dell'art. 105, comma 2,  lettera  l),  del  decreto
legislativo n. 112/1998, come modificata dall'art. 9 della  legge  n.
88/2001 sono attribuite alle regioni le funzioni relative al rilascio
delle concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, del
demanio marittimo e di  zone  del  mare  territoriale  per  finalita'
diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; 
      6. Le sentenze della. Corte costituzionale nn. 89/2006, 90/2006
e 344/2007 hanno contribuito a chiarire le competenze  regionali  con
riferimento ai porti di rilievo regionale; 
      7.  Alla  luce  della  modifica  dell'art.  105   del   decreto
legislativo n. 112/1998, effettuata  con  l'art.  9  della  legge  n.
88/2001 e alla luce delle citate sentenze della Corte  costituzionale
si e' posta la necessita' di procedere alla revisione della normativa
regionale; 
      8. In particolare e' sorta l'esigenza  di  riformare  la  legge
regionale n. 88/1998, la legge regionale n. 1/2005 e di integrare  la
legge regionale n. 91/1998; 
      9.  E'  necessario  rispondere   all'esigenza   di   introdurre
nell'ambito della legislazione regionale la categoria  dei  porti  di
interesse regionale, anche definendo  le  modalita'  attuative  delle
previsioni di ampliamento, riqualificazione o nuova localizzazione di
detti porti; 
      10.   E'   necessario   inoltre   adeguare   le   funzioni   di
programmazione degli interventi  e  delle  attivita'  concernenti  il
sistema della portualita' regionale e della  navigazione  interna  in
coerenza con i principi di cui alla legge regionale 11  agosto  1999,
n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale); 
      11.  E'  opportuno  disciplinare  la  funzione  concernente  la
valutazione dell'idoneita' tecnica dei progetti relativi  alle  opere
dei porti regionali, individuando una struttura regionale in grado di
svolgere detta valutazione, in precedenza svolta: 
        a) dal genio civile opere marittime per i porti turistici, in
base a quanto disposto dall'art. 6 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 509/1997 e dall'art.  12  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  15  febbraio  1952,  n.  328   (Approvazione   del
regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione); 
        b) dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i porti di
interesse regionale diversi da quelli turistici, ai sensi dell'art. 5
della legge n. 84/1994; 
      12.  Nell'ambito  dell'esercizio  delle  funzioni  degli   enti
locali,  risulta  opportuno  e   funzionale   alle   esigenze   della
semplificazione   e   dell'efficacia   dell'azione    amministrazione
promuovere l'esercizio coordinato di  dette  funzioni  anche  tramite
appositi  accordi  e  convenzioni  nell'ambito  delle  modalita'   di
collaborazione tra enti di cui alla legge  regionale  del  16  agosto
2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino  territoriale  e  di
incentivazione delle forme associative dei comuni); 
      13.   Nel   rispetto   dei   principi   di   sussidiarieta'   e
differenziazione, e' opportuno attribuire alle province  le  funzioni
amministrative relative a  progettazione,  costruzione,  manutenzione
delle vie navigabili di interesse regionale e locale  e  disciplinare
lo svolgimento di dette funzioni, in quanto  il  livello  provinciale
appare quello piu' adeguato per il loro svolgimento; 
      14  .  Nel  rispetto   dei   principi   di   sussidiarieta'   e
differenziazione, e' opportuno altresi' attribuire alle  province  le
funzioni  di  vigilanza,  di  controllo  della  funzionalita'   della
circolazione dei natanti, nonche' le funzioni di ispettorato di porto
e quelle concernenti le concessioni in materia di demanio  idrico  in
coerenza con la legge regionale n. 91/1998; 
      15. Appare opportuno mantenere  la  previsione  gia'  esistente
nell'art.  27,  comma  3,  della  legge  regionale  n.  88/1998   che
attribuisce al Comune  di  Pisa  tutte  le  funzioni  concernenti  la
navigazione del canale Pisa - Livorno  -  Canale  dei  Navicelli,  in
ragione del fatto che dette funzioni sono svolte dal Comune  di  Pisa
sin dal 1982, ai sensi della legge regionale 22 maggio  1982,  n.  37
(Delega al Comune di Pisa di funzioni amministrative  riguardanti  la
navigazione sul  canale  Pisa  -  Livorno  -  Canale  dei  Navicelli)
abrogata dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 2 aprile 2002, n.
11 (Semplificazione del sistema  normativo  regionale  -  anno  2002.
Abrogazione di disposizioni normative); 
      16. Attesa la sua specificita', appare opportuno  richiamare  e
mantenere ferma e distinta la disciplina speciale di cui  alla  legge
regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per
il completamento della  diga  di  Bilancino/Gestione  commissariale),
prevista per l'invaso di Bilancino; 
      17. E' necessario disciplinare le modalita' di sfruttamento dei
beni del demanio idrico; 
      18. E' necessario disciplinare i contenuti del piano regolatore
portuale  a  seguito  dell'introduzione  della  categoria  dei  porti
regionali; 
      19. La disciplina del procedimento di approvazione dei progetti
per  la  realizzazione  delle  strutture  dedicate  alla  nautica  da
diporto,  e'  oggi  contenuta  nel  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 509/1997. Tale disciplina e'  complessa  e  disomogenea
rispetto ai procedimenti previsti dalla legge  regionale  n.  1/2005,
pertanto e' opportuno fissare i principi di detto procedimento  nella
legge regionale, rinviando poi ad un  regolamento  di  attuazione  la
disciplina  di  dettaglio  del  procedimento,  in  coerenza  con   le
disposizioni dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 509/1997 che prevede che il regolamento statale  si  applica  fino
alla ridefinizione della materia dopo  l'avvenuto  conferimento  alla
Regione e agli altri enti locali  cosi'  come  previsto  dall'art.  l
della  legge  15  marzo  1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per  il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti  locali,  per
la riforma della pubblica amministrazione e  per  la  semplificazione
amministrativa); 
      20. E' coerente con le esigenze della semplificazione prevedere
un regolamento regionale di attuazione  che  individui  le  opere  di
trascurabile importanza per le quali non e' necessaria la valutazione
di idoneita' tecnica da parte della struttura regionale competente; 
      21. E' necessario chiarire che le opere pubbliche di competenza
statale sono assoggettate ai controlli sulla sicurezza sismica  delle
amministrazioni  statali  competenti  e  sono  pertanto  escluse  dai
controlli delle strutture tecniche regionali; 
      22. E' rilevata l'esigenza di prevedere due  norme  transitorie
rispetto alla  disciplina  precedente  all'entrata  in  vigore  della
presente legge: 
        a) al fine di non creare una lacuna nell'ordinamento,  appare
opportuno mantenere in vigore i criteri per i contributi  in  materia
di porti regionali e navigazione interna definiti ai sensi  dell'art.
21-bis della legge regionale 27 maggio 2008, n.  27  (Modifiche  alla
legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 «Legge finanziaria per l'anno
2008») con la deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 2008,
n. 101 (Definizione dei criteri per i contributi in materia di  porti
regionali e navigazione interna ai sensi dell'art. 21-bis della legge
regionale 27 maggio 2008, n. 27 «Modifiche alla  legge  regionale  21
dicembre 2007, n. 67 - Legge finanziaria per l'anno 2008»), fino alla
individuazione delle vie navigabili effettuata attraverso il piano di
indirizzo territoriale (PIT) ai sensi dell'art. 48, comma 4,  lettera
c-quinquies) della legge regionale n. 1/2005, e  alla  determinazione
dei criteri con cui si ripartiscono le risorse  destinate  agli  enti
locali per gli interventi necessari sui porti e le vie navigabili che
avra' luogo ai sensi dell'art. 26, comma 6 della legge  regionale  n.
88/1998, come modificati dalla presente legge; 
        b) al  fine  di  non  duplicare  inutilmente  l'attivita'  di
controllo tecnico sui piani portuali ed i progetti concernenti  opere
portuali gia' controllati al momento  dell'entrata  in  vigore  della
nuova legge regionale, e' necessario prevedere che non debbano essere
sottoposti a valutazioni tecniche da parte della struttura  regionale
competente i piani  ed  i  progetti  gia'  sottoposti  a  valutazioni
tecniche al momento dell'entrata in vigore della presente legge. 
    Si approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
       Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 88/1998 
 
    1. L'art. 25 della  legge  regionale  1º  dicembre  1998,  n.  88
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale  delle  funzioni
amministrative  e  dei  compiti   in   materia   di   urbanistica   e
pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente  dagli  inquinamenti  e  gestione  dei  rifiuti,
risorse idriche e difesa del suolo, energia  e  risorse  geotermiche,
opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite  alla  Regione  dal
decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112)  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 25. (Opere pubbliche. Riparto di competenze) -  1.  Nella
materia «opere pubbliche» di cui agli  articoli  93  e  seguenti  del
decreto sono riservate alla Regione le seguenti funzioni: 
        a) l'individuazione nel piano di indirizzo territoriale (PIT)
dei porti di interesse regionale; la previsione degli  interventi  di
ampliamento, di riqualificazione di quelli esistenti e la  disciplina
delle funzioni di tali  porti,  nonche'  l'individuazione  delle  vie
fluviali e dei laghi  di  interesse  regionale  ai  fini  della  loro
navigabilita' ai sensi dell'art. 48, comma  4,  lettera  c-quater)  e
c-quinquies), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1  (Norme  per
il governo del territorio); 
        b)  la  valutazione  dell'idoneita'  tecnica   dei   progetti
relativi alle opere realizzate nei porti di interesse  regionale  ivi
compresi i progetti relativi alle opere di grande infrastrutturazione
portuale. 
    2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), sono considerate  opere
di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi,  di
dighe foranee  di  difesa,  di  darsene,  di  bacini  e  di  banchine
attrezzate, nonche' l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. 
    3. Sono trasferite alle province  le  funzioni  statali  delegate
alla Regione nella materia delle opere pubbliche di cui agli artt. 93
e seguenti del decreto. 
    4. Sono attribuite ai comuni, che possono  esercitarle  anche  in
forma associata, tutte le funzioni non espressamente  riservate  alla
Regione e non trasferite alle province ai  sensi  del  comma  3,  ivi
comprese le funzioni concernenti le opere di manutenzione  ordinaria,
straordinaria, quelle che attengono alla realizzazione di nuove opere
delle aree a  terra,  degli  specchi  acquei,  dei  fondali  e  delle
infrastrutture  nei  porti  e  il  ripristino  di   edifici   privati
danneggiati da eventi bellici, nonche' l'edilizia di culto. 
    5. La Regione partecipa al  finanziamento  delle  funzioni  nella
misura  necessaria  a  garantire  la  funzionalita'   e   continuita'
dell'esercizio  dei  porti  e  delle  vie  navigabili  di   interesse
regionale  di  cui  all'art.  48,   comma   4,   letterec-quater)   e
c-quinquies), della legge regionale n. 1/2005. 
    6. La Regione partecipa, in  attuazione  delle  individuazioni  e
delle previsioni contenute nel PIT ai sensi dell'art.  48,  comma  4,
della legge regionale n. 1/2005, alla realizzazione degli  interventi
infrastrutturali  nei  porti  di  interesse  regionale  e  nelle  vie
navigabili.  A  tal  fine,  il  Consiglio   regionale   approva   una
deliberazione di indirizzo con la quale sono determinati i criteri da
utilizzare per il riparto delle risorse a favore  degli  enti  locali
per la realizzazione di detti interventi,  tenuto  conto  del  quadro
delle risorse attivabili su base triennale. 
    7. La Giunta regionale, in attuazione della presente  legge,  del
PIT e dei criteri approvati dal Consiglio regionale con atto  di  cui
al  comma  6,  provvede  annualmente  con  propria  deliberazione,  a
specificare gli obiettivi operativi, ad individuare le  modalita'  di
intervento, nonche' all'aggiornamento del  quadro  finanziario  sulla
base del  bilancio  di  previsione  annuale;  tale  deliberazione  e'
trasmesa  dalla  Giunta   regionale   alla   commissione   consiliare
competente. 
    8. La Regione  promuove  l'esercizio  coordinato  delle  funzioni
proprie e di quelle trasferite  agli  enti  locali  tramite  appositi
accordi e convenzioni.».