(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 186 del 4 novembre 2009) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione del Parco regionale, finalita' e obiettivi gestionali 1. Con la presente legge e' istituito il Parco regionale fluviale del Trebbia. Il perimetro del Parco ricade nell'ambito territoriale dei comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Rivergaro, Rottofreno ed e' individuato dalla carta allegata alla presente legge. 2. Le finalita' istitutive del Parco sono: a) conservazione della biodiversita', attraverso la tutela dell'insieme delle specie animali e vegetali, dei sistemi ecologici e degli habitat naturali e innaturali; b) tutela e ricostituzione degli equilibri idraulici e dei sistemi idrogeologici; c) tutela e riqualificazioni del paesaggio e dei valori storico-culturali del territorio; d) recupero di aree marginali e di ambienti degradati; e) applicazione di metodi di gestione o di restauro ad ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e tradizionali; f) qualificazione e promozione delle attivita' economiche e dell'occupazione locale basate su un uso sostenibile delle risorse naturali; g) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla presenza e all'evoluzione degli ambienti naturali e delle specie animali e vegetali, della vita e dell'attivita' dell'uomo nel loro sviluppo storico; h) valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione di attivita' culturali, educative del tempo libero collegate alla fruizione ambientale sostenibile. 3. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco: a) la ricerca scientifica in campo naturalistico, in particolare quella connessa alla conoscenza del patrimonio naturale, e la ricerca scientifica in campo storico ed archeologico; b) il monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell'area con particolare riferimento alle dinamiche vegerazionali ed allo stato di conservazione delle specie animali e vegetali; c) la gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno del territorio del Parco; d) il recupero dell'alveo del fiume e delle sue pertinenze ad una condizione di naturalita' e funzionalita' ecologica; e) la tutela e la valorizzazione delle emergenze ambientali attraverso il mantenimento o il recupero delle attivita' tradizionali controllate e la promozione delle attivita' agricole eco-compatibili, tipiche e di qualita'; f) il monitoraggio costante delle popolazioni di fauna, con particolare riferimento alle specie potenzialmente dannose per l'agricoltura, per attuare sistemi per la prevenzione e la minimizzazione dei danni alle colture e per programmare gli eventuali interventi di controllo e contenimento numerico volti ad attenuare gli effetti delle popolazioni selvatiche sulle colture; g) la razionalizzazione dell'attivita' estrattiva e la riqualificazione degli ambiti interessaci dalle coltivazioni di cava, dagli impianti di trasformazione e dalla viabilita' di servizio, al fine di recuperare progressivamente all'originaria naturalita' le fasce di pertinenza fluviale; h) la riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica dei luoghi degradati o dismessi da precedenti attivita'; i) la promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni residenti; j) la promozione della conoscenza della ricca e particolare storia naturale e antropica del fiume Trebbia e del territorio circostante, come elemento centrale delle politiche pubbliche e della fruizione diffusa; k) la realizzazione di strutture per la divulgazione, l'informazione e l'educazione ambientale rivolte ai cittadini residenti ed ai visitatori; l) la realizzazione e la manutenzione di percorsi per la fruizione responsabile e sostenibile; m) la promozione di specifici accordi tra l'Ente di gestione e gli altri Enti locali al fine della semplificazione delle procedure autorizzative in particolare per le attivita' delle aziende agricole presenti all'interno del territorio del Parco, ivi compresa la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CE del Consiglio delll'11 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.