(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria 
                     n. 18 del 21 ottobre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
    la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Sostituzione dell'art. 15-quater della legge  regionale  24  dicembre
  2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
  pluriennale  della  Regione  Liguria.  Legge  finanziaria  2009)  e
  successive modificazioni ed integrazioni 
    1.  L'art.  15-quater  della  legge  regionale  n.   43/2008   e'
sostituito dal seguente: 
      «Art. 15-quater. (Programma di investimenti) -  1.  Per  l'anno
2009 e' finanziato un  Programma  di  interventi  infrastrutturali  a
favore dei Comuni  e  delle  organizzazioni  non  lucrative  con  una
dotazione di € 12.000.000,00. 
    2. Sono finanziati  gli  interventi  infrastrutturali  articolati
sulle seguenti aree: 
      a) viabilita', urbanistica e opere di  difesa  a  mare  per  un
importo di € 5.100.000,00; 
      b) edilizia pubblica e scolastica, riqualificazione urbana  per
un importo di € 3.150.000,00; 
      c) tutela ambiente e parchi per un importo di € 1.650.000,00; 
      d) beni culturali e infrastrutture sportive per un  importo  di
€ 1.900.000,00; 
      e) politiche sociali per un importo di € 200.000,00. 
    3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge la Giunta regionale determina i criteri e le modalita'
di selezione degli interventi da  finanziare  e  fissa  la  quota  da
destinare ai  piccoli  Comuni  ai  sensi  dell'art.  46  della  legge
regionale n. 24/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    4. Fermo restando l'importo  massimo  di  cui  al  comma  1  sono
consentite compensazioni tra gli importi previsti per area nel limite
del 10 per cento della dotazione stabilita.».