(Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 43 del 27 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni all'art. 7-bis 1. Al comma 3 dell'art. 7-bis della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1º dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), le parole: «da effettuarsi a cura della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della struttura regionale competente». 2. Il comma 4 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999 e' sostituito dal seguente: «4. Qualora dall'esito dell'accertamento, disposto ai sensi del comma 3, risultino differenze sostanziali, consistenti nel difetto di conoscenze essenziali funzionali alla salvaguardia della sicurezza dei clienti, rispetto alla formazione prescritta ai sensi della presente legge per l'esercizio in Valle d'Aosta della professione di maestro di sci, la Regione, su proposta e con l'ausilio tecnico dell'AVMS, dispone nei confronti del richiedente l'applicazione di misure compensative o di sistemi di vigilanza. All'applicazione delle misure compensative provvede l'AVMS, mentre all'applicazione dei sistemi di vigilanza provvedono le Scuole di sci autorizzate operanti nel comprensorio interessato dall'esercizio temporaneo della professione.». 3. Dopo il comma 4 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999, come sostituito dal comma 2, e' inserito il seguente: «4-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, l'AVMS redige e aggiorna annualmente la lista dei titoli ritenuti validi per l'esercizio temporaneo della professione e la trasmette alla struttura regionale competente entro il 31 agosto di ogni anno.». 4. Il comma 5 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999 e' abrogato. 5. Al comma 6 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999, dopo le parole: «di misure compensative» sono inserite le seguenti: «e dei sistemi di vigilanza». 6. Dopo il comma 6 della legge regionale n. 44/1999, come modificato dal comma 5, e' inserito il seguente: «6-bis. Il maestro di sci straniero gia' in possesso del decreto di idoneita' permanente rilasciato dall'assessore regionale competente in materia di turismo, puo' esercitare temporaneamente la professione in Valle d'Aosta a condizione che: a) permanga l'autorizzazione all'esercizio della professione nello Stato di provenienza; b) si sottoponga ad un aggiornamento professionale, secondo le modalita' stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6; c) sia in possesso di copertura assicurativa mediante polizza di responsabilita' civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell'attivita', valida sul territorio nazionale.». 7. Il comma 7 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999 e' abrogato.