(Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
              Valle d'Aosta n. 43 del 27 ottobre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Modificazioni all'art. 7-bis 
 
    1. Al comma 3 dell'art. 7-bis della legge regionale  31  dicembre
1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci  e  delle
scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali  1º
dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992,  n.
74), le parole: «da effettuarsi a cura della Regione» sono sostituite
dalle seguenti: «da parte della struttura regionale competente». 
    2. Il comma 4 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999 e'
sostituito dal seguente: 
    «4. Qualora dall'esito dell'accertamento, disposto ai  sensi  del
comma 3, risultino differenze sostanziali, consistenti nel difetto di
conoscenze essenziali funzionali alla  salvaguardia  della  sicurezza
dei clienti, rispetto  alla  formazione  prescritta  ai  sensi  della
presente legge per l'esercizio in Valle d'Aosta della professione  di
maestro di sci, la Regione,  su  proposta  e  con  l'ausilio  tecnico
dell'AVMS, dispone nei confronti del  richiedente  l'applicazione  di
misure compensative o di sistemi di vigilanza. All'applicazione delle
misure compensative  provvede  l'AVMS,  mentre  all'applicazione  dei
sistemi di vigilanza provvedono le Scuole di sci autorizzate operanti
nel  comprensorio   interessato   dall'esercizio   temporaneo   della
professione.». 
    3. Dopo il comma 4  dell'art.  7-bis  della  legge  regionale  n.
44/1999, come sostituito dal comma 2, e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Ai fini dell'applicazione  dei  commi  3  e  4,  l'AVMS
redige e aggiorna annualmente la lista dei titoli ritenuti validi per
l'esercizio  temporaneo  della  professione  e  la   trasmette   alla
struttura regionale competente entro il 31 agosto di ogni anno.». 
    4. Il comma 5 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999 e'
abrogato. 
    5. Al comma 6 dell'art. 7-bis della legge regionale  n.  44/1999,
dopo le parole: «di misure compensative» sono inserite  le  seguenti:
«e dei sistemi di vigilanza». 
    6. Dopo il  comma  6  della  legge  regionale  n.  44/1999,  come
modificato dal comma 5, e' inserito il seguente: 
      «6-bis. Il maestro  di  sci  straniero  gia'  in  possesso  del
decreto di idoneita' permanente rilasciato  dall'assessore  regionale
competente in materia di turismo, puo' esercitare temporaneamente  la
professione in Valle d'Aosta a condizione che: 
        a) permanga l'autorizzazione all'esercizio della  professione
nello Stato di provenienza; 
        b) si sottoponga ad un aggiornamento  professionale,  secondo
le modalita' stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di
cui al comma 6; 
        c) sia in possesso di copertura assicurativa mediante polizza
di responsabilita' civile verso i terzi derivante  dallo  svolgimento
dell'attivita', valida sul territorio nazionale.». 
    7. Il comma 7 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999 e'
abrogato.