(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 
                     n. 46 del 19 novembre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
         Nessuna richiesta du referebdyn e' stata presentata 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale statutaria: 
                               Art. 1 
 
             Modifica all'art. 19 della legge regionale 
                    statutaria 4 marzo 2005, n. 1 
 
    1. L'art. 19 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n.  1
(Statuto della Regione Piemonte) e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 19. (Diritto di accesso dei Consiglieri regionali) - 1. I
Consiglieri  regionali   hanno   diritto   di   ottenere,   ai   fini
dell'espletamento del loro mandato e secondo le  modalita'  stabilite
dal Regolamento interno del Consiglio regionale, le  informazioni,  i
dati, i documenti e  i  provvedimenti,  compresi  gli  atti  in  essi
richiamati, connessi con l'attivita' della Regione. 
    2. Il diritto di  accesso  si  esercita  mediante  la  visione  e
l'estrazione di copia degli atti di cui al comma 1  e  nei  confronti
dei seguenti soggetti: 
      a) Giunta regionale; 
      b) uffici della Regione; 
      c) enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati, anche
non direttamente, dalla Regione; 
      d)  agenzie,  aziende,   societa'   e   fondazioni   istituite,
controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente,  dalla
Regione; 
      e) concessionari di pubblici servizi regionali; 
      f) enti, agenzie, aziende, societa' e fondazioni  che  svolgono
attivita' o funzioni nelle materie di competenza regionale sottoposti
alla vigilanza o al controllo della Regione. 
    3. I Consiglieri hanno  facolta'  di  esercitare  il  diritto  di
accesso  sugli  atti  e  documenti  che  in  base  alla  legge   sono
qualificati come riservati, fermo restando l'obbligo di mantenere  la
riservatezza.».