(Pubblicatra nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 19 novembre 2009) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 29 maggio 2009, n. 16; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37-12568 del 16 novembre 2009 Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Disposizioni attuative della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio)». Art. 1 Finalita' 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio) stabilisce i criteri per l'istituzione dei Centri Antiviolenza e per la concessione dei relativi finanziamenti regionali e definisce, inoltre, i requisiti strutturali e gestionali delle strutture destinate all'accoglienza delle donne vittime di violenza denominate Case Rifugio.