(Pubblicatra nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 
                     n. 46 del 19 novembre 2009) 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
    Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
    Vista la legge regionale 29 maggio 2009, n. 16; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37-12568 del  16
novembre 2009 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
Regolamento regionale recante: «Disposizioni  attuative  della  legge
  regionale  29  maggio  2009,  n.   16   (Istituzione   dei   centri
  antiviolenza con case rifugio)». 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento, ai  sensi  dell'art.  6  della  legge
regionale 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione dei centri  antiviolenza
con case rifugio) stabilisce i criteri per l'istituzione  dei  Centri
Antiviolenza  e  per  la  concessione  dei   relativi   finanziamenti
regionali e definisce, inoltre, i requisiti strutturali e  gestionali
delle strutture destinate  all'accoglienza  delle  donne  vittime  di
violenza denominate Case Rifugio.