(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 6 ottobre 2009) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazione dell'art. 39 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali) 1. Alla fine del comma 3 dell'art. 39 della legge sui contratti e sul beni provinciali e' aggiunto il seguente periodo: «E' consentito in ogni caso il ricorso alla trattativa diretta per le aziende agricole, o loro forme associative, iscritte nella sezione I e II dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) per le cessioni in godimento di superfici a pascolo e delle relative eventuali infrastrutture, se l'importo contrattuale non eccede quello previsto dall'art. 21, comma 4.». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 22 settembre 2009 DELLAI