(Pubblicata nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                                Adige 
                      n. 41 del 6 ottobre 2009) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modificazione dell'art. 39 della legge provinciale 19 luglio 1990, n.
                                 23 
            (legge sui contratti e sui beni provinciali) 
 
    1. Alla fine del comma 3 dell'art. 39 della legge sui contratti e
sul beni provinciali e' aggiunto il seguente periodo: «E'  consentito
in ogni caso il  ricorso  alla  trattativa  diretta  per  le  aziende
agricole, o loro forme associative, iscritte nella  sezione  I  e  II
dell'Archivio  provinciale  delle  imprese  agricole  (APIA)  per  le
cessioni in  godimento  di  superfici  a  pascolo  e  delle  relative
eventuali infrastrutture, se l'importo contrattuale non eccede quello
previsto dall'art. 21, comma 4.». 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
      Trento, 22 settembre 2009 
 
                               DELLAI