(Pubblicata nel Suppl. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 27 ottobre 2009) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento dell'art. 55-bis nella legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali) 1. Dopo l'art. 55 della legge sui contratti e sui beni provinciali e inserito il seguente: «Art. 55-bis. (Disposizioni particolari) - 1. I servizi gia' affidati alla Croce rossa italiana territorialmente competente dalla Provincia e dai suoi enti pubblici strumentali alla data di entrata in vigore di quest'articolo continuano ad essere affidati ad essa, sulla base di convenzioni che regolano i rapporti economici e le modalita' di svolgimento dei servizi stessi.».