(Pubblicata nel Suppl. n. 5 al  Bollettino ufficiale della Regione 
           Trentino-Alto Adige n. 44 del 27 ottobre 2009) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Inserimento dell'art. 55-bis nella legge provinciale 
                        19 luglio 1990, n. 23 
            (legge sui contratti e sui beni provinciali) 
 
    1.  Dopo  l'art.  55  della  legge  sui  contratti  e  sui   beni
provinciali e inserito il seguente: 
      «Art. 55-bis. (Disposizioni particolari) - 1.  I  servizi  gia'
affidati alla Croce rossa italiana territorialmente competente  dalla
Provincia e dai suoi enti pubblici strumentali alla data  di  entrata
in vigore di quest'articolo continuano ad essere  affidati  ad  essa,
sulla base di convenzioni che regolano  i  rapporti  economici  e  le
modalita' di svolgimento dei servizi stessi.».