(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 58 del 13 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Art. 1 Modifica al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 27 recante: Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo. 1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 27 e' sostituito dal seguente: «2. Al fine di realizzare compiutamente il riallineamento temporale, le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie, compresi i componenti di comitati, di istituti,di commissioni e di organismi regionali o interregionali, nonche' delle societa' controllate e partecipate dalla Regione, in osservanza degli artt. 2449, commi 1º e 3º secondo capoverso, e 2450 dele codice civile, conferite dagli organi di direzione politica, hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo motivata conferma nei successivi 180 (centottanta) giorni. Per le societa' di capitali in osservanza delle disposizioni del codice civile, per le nuove nomine occorre aspettare la prima assemplea utile ove e' prevista l'approvazione del bilancio.».