(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo 
                     n. 58 del 13 novembre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
La seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifica al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 2005,
  n. 27 recante: Nuove norme sulle nomine di competenza degli  organi
  di direzione politica della Regione Abruzzo. 
    1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 12  agosto  2005,
n. 27 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Al  fine  di  realizzare  compiutamente  il  riallineamento
temporale,  le  nomine  degli  organi  di  vertice,   individuali   e
collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti  dalla  Regione,
economici e non, dei consorzi, delle agenzie, compresi  i  componenti
di comitati, di istituti,di commissioni e di  organismi  regionali  o
interregionali, nonche'  delle  societa'  controllate  e  partecipate
dalla Regione,  in  osservanza  degli  artt.  2449,  commi  1º  e  3º
secondo capoverso, e 2450 dele codice civile, conferite dagli  organi
di direzione politica, hanno una  durata  massima  effettiva  pari  a
quella  della  legislatura   regionale   e   decadono   all'atto   di
insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo  motivata  conferma
nei successivi 180 (centottanta) giorni. Per le societa' di  capitali
in osservanza delle disposizioni del  codice  civile,  per  le  nuove
nomine occorre aspettare la prima assemplea  utile  ove  e'  prevista
l'approvazione del bilancio.».