(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 14 ottobre 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 8 aprile 2005, n. 7, recante «Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro», di seguito denominata legge; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, della legge, che prevede che l'accreditamento dei Punti di Ascolto attivabili all'interno dei progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro di cui al comma 1 sia disposto sulla base di un regolamento regionale; Visto, altresi', l'art. 6, comma 1, della legge, che stabilisce che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, approva il regolamento per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 2, indicando le modalita' di attuazione e i criteri di valutazione, tra i quali quelli riguardanti i progetti che prevedano anche l'attivazione dei Punti di Ascolto; Visto il Regolamento recante «legge regionale n. 7/2005 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro). Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di Ascolto», emanato con proprio decreto 10 novembre 2006, n. 0347/Pres., come modificato dal successivo proprio decreto 25 giugno 2007, n. 0266/Pres.; Ritenuto, a seguito dell'esperienza maturata nella valutazione e gestione dei progetti presentati, di introdurre alcune modifiche al testo dello stesso regolamento, in particolare per cio' che concerne i termini di presentazione e di conclusione dei progetti e il punteggio minimo di ammissione di graduatoria; Sentita la Commissione regionale per il lavoro integrata in materia di molestie morali e psico-fisiche sul lavoro che nella seduta del 30 luglio 2009 ha esaminato il testo di regolamento di modifica ad uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2009, n. 1874, con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica al regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati ''Punti di Ascolto'', emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 347»; Sentita, ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 6, comma 1, della legge la competente Commissione del Consiglio regionale, che nella seduta del 16 settembre 2009 ha esaminato il testo del regolamento ad uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2009, n. 2131, con la quale e' stato approvato il «Regolamento di modifica al regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e plico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati ''Punti di Ascolto'', emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 347»; Decreta: 1. E' emanato, per le motivazioni esposte in premessa, il «Regolamento di modifica al regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche' sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati ''Punti di Ascolto'', emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 347», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrane e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. TONDO