(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
          Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 14 ottobre 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 19 maggio 1998, n. 10; 
    Vista la legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti
in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  come
modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999,  n.  229  e  altre
disposizioni in materia di sanita' e politiche sociali); 
    Vista la legge  regionale  del  31  marzo  2006,  n.  6  (Sistema
integrato di interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei
diritti di cittadinanza sociale), la quale stabilisce: 
      all'art. 8, comma 2, che la definizione dei requisiti minimi  e
le procedure per l'autorizzazione di  strutture  e  servizi  a  ciclo
residenziale    e    semiresidenziale    che    svolgono    attivita'
socio-assistenziali, socio-educative e  socio-sanitarie  pubbliche  e
private compete alla Regione; 
      all'art. 31,  comma  7,  che  con  regolamento  regionale  sono
definiti la tipologia dei  servizi  e  delle  strutture  soggette  ad
autorizzazione, le procedure  per  il  rilascio,  la  modifica  o  la
conferma  delle  autorizzazioni,  i  requisiti  minimi   generali   e
specifici  per  il  funzionamento  dei  servizi  e  delle   strutture
socio-assistenziali, socio-educative  e  socio-sanitarie  nonche'  le
modalita'  dell'esercizio   delle   funzioni   di   vigilanza   e   i
provvedimenti conseguenti in caso di violazioni; 
      all'art. 31, comma 8,  che  le  strutture  sociosanitarie  sono
soggette ad autorizzazione alla  realizzazione  e  all'esercizio,  in
conformita' a quanto disposto dall'art. 4  della  legge  regionale  9
marzo 2001, n. 8 e successive modifiche; 
    Visto il proprio decreto il dicembre 2008 n. 0333/Pres.,  con  il
quale e' stato emanato il «Regolamento di definizione  dei  requisiti
minimi  strutturali,  tecnologici  e  organizzativi   nonche'   delle
procedure  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  alla  costruzione,
ampliamento,  adattamento,  trasformazione  o   trasferimento   delle
strutture   residenziali   per   anziani   e    per    il    rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio delle relative attivita'»; 
    Visto in particolare l'art. 24 del predetto  Regolamento  emanato
con proprio decreto  n.  0333/Pres./2008  con  il  quale  si  prevede
l'obbligo per l'Ente gestore di strutture residenziali per anziani di
richiedere  l'autorizzazione  al  funzionamento   prima   dell'inizio
dell'attivita' e ad avvenuto completamento dei lavori di costruzione,
ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento di strutture
residenziali per anziani, per l'esecuzione dei quali ha gia' ottenuto
l'autorizzazione alla realizzazione prevista dall'art. 22; 
    Accertato che alcune strutture residenziali, alla data di entrata
in vigore del succitato Regolamento,  non  erano  in  possesso  della
prevista autorizzazione al funzionamento in  quanto,  gli  interventi
non soggetti  alla  sospensione  prevista  dall'art.  4  della  legge
regionale n. 8/2001 e gia' autorizzati dal punto di vista edilizio ai
sensi  della  legge  regionale  23  febbraio  2007,  n.  5   (Riforma
dell'urbanistica  e  disciplina   dell'attivita'   edilizia   e   del
paesaggio) non erano ancora conclusi; 
    Riscontrata altresi' la necessita'  di  fornire,  in  conseguenza
della modifica dell'Ente gestore del servizio  residenziale,  precise
indicazioni  in  merito  all'adeguamento  delle   autorizzazioni   al
funzionamento; 
    Ritenuto pertanto di  dover  integrare  la  succitata  disciplina
regolamentare, al fine di definire una procedura autorizzativa per le
strutture che rientrano nella fattispecie di cui  sopra,  alle  quali
non puo' essere applicata la disciplina prevista dagli art. 22  e  24
del Regolamento medesimo; 
    Visto  l'art.   42   dello   Statuto   della   Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Vista la legge regionale 18 giugno 2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
    Su conforme deliberazione della  Giunta  regionale  24  settembre
2009, n. 2145; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento recante integrazioni al Regolamento
di  definizione  dei  requisiti  minimi  strutturali,  tecnologici  e
organizzativi   nonche'   delle    procedure    per    il    rilascio
dell'autorizzazione  alla  costruzione,   ampliamento,   adattamento,
trasformazione  o  trasferimento  delle  strutture  residenziali  per
anziani e per il  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio  delle
relative attivita' emanato con DPReg. n. 0333 del 11  dicembre  2008»
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO