(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 14 ottobre 2009)) IL PRESlDENTE Visto l'art. 56-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), introdotto dall'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), in base al quale la Regione istituisce il Fondo regionale di solidarieta' per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore delle famiglie delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro; Visto, il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'art. 56-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)» emanato con proprio decreto 30 luglio 2008, n. 0186/Pres.; Atteso che la Commissione regionale per il lavoro, nella seduta dell'11 febbraio 2009, in sede di esame dello schema del «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'art. 10, commi 68 e 69 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)», ha proposto di estendere l'erogazione dei contributi anche nei casi in cui l'infortunio sul lavoro si verifichi al di fuori del territorio regionale; Precisato che tale proposta e' stata accolta all'unanimita'; Ritenuto, per ragioni di omogeneita', di modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0186/Pres/2008, prevedendo l'erogazione di contributi ai familiari superstiti delle vittime decedute in Regione per infortunio sul lavoro successivamente al 31 dicembre 2006 anche qualora l'infortunio si sia verificato al di fuori del territorio regionale; Sentita la Commissione regionale per il lavoro che, nella riunione del 4 giugno 2009, ha esaminato lo schema di regolamento, esprimendo sul medesimo parere favorevole; Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 2009, n. 1325, con la quale e' stato approvato, in via preliminare, il regolamento recante «Legge regionale n. 18/2005 di data 9 agosto 2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro). Modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'art. 56-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)»; Sentita, ai sensi dell'articolo 56-bis, comma 3, della legge regionale n. 18/2005, la competente Commissione consiliare che nella seduta del 16 settembre 2009, ha esaminato il sopra citato regolamento, esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2009, n. 2132, con la quale e' stato approvato in via definitiva il regolamento recante «Legge regionale n. 18/2005 di data 9 agosto 2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro). Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro emanato con decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2008, n. 186/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; Decreta: 1. E' emanato il regolamento recante «Legge regionale n. 18/2005 di data 9 agosto 2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro). Modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'art. 56-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO