(Pubblicato nel supplemento n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 24 novembre 2009) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. L'articolo 7-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e' cosi' sostituito: «Art. 7-bis (Criteri di determinazione) - 1. L'indennita' di espropriazione e' determinata in base a parametri diversi a seconda che l'espropriazione interessi aree edificabili, aree non edificabili o aree edificate. 2. La distinzione fra aree non edificabili, edificabili ed edificate di cui alla presente legge vale esclusivamente ai fini della determinazione dell'indennita' di espropriazione ed e' ininfluente sulla disciplina legislativa ed amministrativa degli interventi sul territorio. 3. Non possono essere calcolate nel computo dell'indennita' le costruzioni, le piantagioni e le miglorie, se, tenuto conto del tempo in cui furono fatte e di altre circostanze, risultano eseguite allo scopo di conseguire un'indennita' maggiore; e' fatto salvo il diritto del proprietario ad asportare a sue spese i materiali e tutto cio' che puo' essere tolto, senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilita' da eseguirsi. Si considerano eseguite allo scopo di conseguire una maggiore indennita', senza bisogno di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie realizzate sui fondi interessati dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito degli atti nella segreteria del comune ai sensi dell'articolo 3.»