(Pubblicato  nel  supplemento  n. 4  al  Bollettino  ufficiale  della
                               Regione 
           Trentino-Alto Adige n. 48 del 24 novembre 2009) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
    1. L'articolo 7-bis della legge provinciale 15  aprile  1991,  n.
10, e' cosi' sostituito: 
    «Art. 7-bis (Criteri di  determinazione)  -  1.  L'indennita'  di
espropriazione e' determinata in base a parametri diversi  a  seconda
che l'espropriazione interessi aree edificabili, aree non edificabili
o aree edificate. 
    2. La  distinzione  fra  aree  non  edificabili,  edificabili  ed
edificate di cui alla presente  legge  vale  esclusivamente  ai  fini
della  determinazione  dell'indennita'  di   espropriazione   ed   e'
ininfluente sulla  disciplina  legislativa  ed  amministrativa  degli
interventi sul territorio. 
    3. Non possono essere calcolate nel  computo  dell'indennita'  le
costruzioni, le piantagioni e le miglorie, se, tenuto conto del tempo
in cui furono fatte e di altre circostanze, risultano  eseguite  allo
scopo di conseguire un'indennita' maggiore; e' fatto salvo il diritto
del proprietario ad asportare a sue spese i materiali  e  tutto  cio'
che puo' essere  tolto,  senza  pregiudizio  dell'opera  di  pubblica
utilita'  da  eseguirsi.  Si  considerano  eseguite  allo  scopo   di
conseguire una  maggiore  indennita',  senza  bisogno  di  prova,  le
costruzioni, le piantagioni  e  le  migliorie  realizzate  sui  fondi
interessati dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito degli atti
nella segreteria del comune ai sensi dell'articolo 3.»