(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
        Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 16 giugno 2009) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente   della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta; 
    Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  670  del  1972,  secondo  il  quale  la  Giunta
provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione
delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 
    Vista la deliberazione 8 maggio 2009, n. 1050  con  la  quale  la
Giunta provinciale ha approvato il «Regolamento  per  la  definizione
dei criteri  e  delle  modalita'  di  elezione  delle  rappresentanze
elettive, nonche' dei casi e  delle  modalita'  di  scioglimento  del
consiglio dell'istituzione scolastica  e  formativa  (art.  22  della
legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. Questo regolamento, in attuazione dell'art. 22, comma 5, della
legge  provinciale  7  agosto  2006,  n.  5  (Sistema  educativo   di
istruzione e formazione del Trentino), di seguito  denominata  «legge
provinciale sulla scuola», definisce i  criteri  e  le  modalita'  di
elezione delle rappresentanze elettive del consiglio dell'istituzione
scolastica e formativa, di seguito indicata «istituzione», nonche'  i
casi e le modalita' di scioglimento del medesimo.