(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 16 giugno 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Vista la deliberazione 8 maggio 2009, n. 1050 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' di elezione delle rappresentanze elettive, nonche' dei casi e delle modalita' di scioglimento del consiglio dell'istituzione scolastica e formativa (art. 22 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Questo regolamento, in attuazione dell'art. 22, comma 5, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata «legge provinciale sulla scuola», definisce i criteri e le modalita' di elezione delle rappresentanze elettive del consiglio dell'istituzione scolastica e formativa, di seguito indicata «istituzione», nonche' i casi e le modalita' di scioglimento del medesimo.