(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 17 novembre 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Vista la legge provinciale n. 26 del 10 settembre 1993; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2303 di data 25 settembre 2009, avente ad oggetto: «Revoca della deliberazione n. 1845 di data 24 luglio 2009 e riapprovazione del regolamento di attuazione dell'art. 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) concernente la tutela dei lavoratori; approvazione del regolamento di attuazione dell'art. 46-ter della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) concernente la disciplina economica dell'esecuzione di lavori pubblici.»; Emana il seguente regolamento: «Regolamento di attuazione dell'art. 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, (''Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti'') concernente la tutela dei lavoratori». Art. 1 Introduzione dell'art. 25-bis nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg 1. Dopo l'art. 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. e' inserito il seguente: «Art. 25-bis. Tutela dei lavoratori. 1. Il riferimento all'appaltatore richiamato in questo articolo e negli articoli 25-ter e 25-quater, e' esteso anche al concessionario, se esecutore, qualora ne ricorra il caso. 2. A garanzia dell'osservanza degli obblighi dell'appaltatore previsti dall'art. 43 della legge, sull'importo netto progressivo dei lavori e' operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento, a valere sulle ritenute previste da questo comma, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne chiedano il pagamento nelle forme di legge. 3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimita' della richiesta entro il termine sopra assegnato, le amministrazioni aggiudicatrici possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ad ogni stato di avanzamento. 4. I pagamenti di cui al comma 3, eseguiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. 5. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 3, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla struttura competente in materia di lavoro per i necessari accertamenti.»