(Pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                                Adige 
                  n. 47/I-II del 17 novembre 2009) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visto l'art. 53 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il  Trentino
Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia  emana,
con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; 
    Visto l'art. 54, comma 1, numero  1,  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la  Giunta  provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale; 
    Vista la legge provinciale n. 26 del 10 settembre 1993; 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2303  di  data
25 settembre 2009, avente ad oggetto: «Revoca della deliberazione  n.
1845 di data 24 luglio  2009  e  riapprovazione  del  regolamento  di
attuazione dell'art. 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n.
26 (Norme in materia di lavori pubblici di  interesse  provinciale  e
per  la  trasparenza  negli  appalti)  concernente  la   tutela   dei
lavoratori; approvazione  del  regolamento  di  attuazione  dell'art.
46-ter della legge provinciale 10 settembre 1993,  n.  26  (Norme  in
materia  di  lavori  pubblici  di  interesse  provinciale  e  per  la
trasparenza  negli  appalti)  concernente  la  disciplina   economica
dell'esecuzione di lavori pubblici.»; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
    «Regolamento di attuazione dell'art. 43 della  legge  provinciale
10 settembre 1993, n. 26, (''Norme in materia di lavori  pubblici  di
interesse  provinciale  e  per  la   trasparenza   negli   appalti'')
concernente la tutela dei lavoratori». 
                               Art. 1 
 
Introduzione dell'art. 25-bis nel decreto del Presidente della Giunta
             provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg 
 
    1. Dopo  l'art.  25  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. e' inserito il seguente: 
      «Art. 25-bis. Tutela dei lavoratori. 
    1. Il riferimento all'appaltatore richiamato in questo articolo e
negli articoli 25-ter e 25-quater, e' esteso anche al concessionario,
se esecutore, qualora ne ricorra il caso. 
    2. A garanzia  dell'osservanza  degli  obblighi  dell'appaltatore
previsti dall'art. 43 della legge, sull'importo netto progressivo dei
lavori e' operata una ritenuta  dello  0,5  per  cento.  Le  ritenute
possono essere svincolate soltanto dopo  la  liquidazione  del  conto
finale, previa approvazione del collaudo e comunque se  le  eventuali
inadempienze   accertate   sono   state   sanate.   L'amministrazione
aggiudicatrice  provvede  al  pagamento,  a  valere  sulle   ritenute
previste da questo  comma,  di  quanto  dovuto  per  le  inadempienze
accertate dagli enti competenti che ne chiedano  il  pagamento  nelle
forme di legge. 
    3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute  al
personale   dipendente   dell'appaltatore   il    responsabile    del
procedimento  invita  per  iscritto  il   soggetto   inadempiente   a
provvedervi   entro   i   successivi   quindici    giorni.    Decorso
infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia  stata  contestata
formalmente e motivatamente la legittimita' della richiesta entro  il
termine sopra assegnato, le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono
pagare  anche  in  corso  d'opera  direttamente  ai   lavoratori   le
retribuzioni arretrate, detraendo il  relativo  importo  dalle  somme
dovute all'appaltatore ad ogni stato di avanzamento. 
    4. I pagamenti di cui al comma 3, eseguiti dalle  amministrazioni
aggiudicatrici, sono provati dalle quietanze predisposte a  cura  del
responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. 
    5. Nel caso di formale contestazione delle richieste  di  cui  al
comma 3, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro  delle
richieste e delle contestazioni alla struttura competente in  materia
di lavoro per i necessari accertamenti.»