(Pubblicata nel S.O. n. 176 al Bollettino ufficiale della 
               Regione Lazio n. 37 del 7 ottobre 2009) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                             Ha adottato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                                Emana 
 
    il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
        Sostituzione dell'art. 150 del regolamento regionale 
            6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche 
 
    1. L'art. 150 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1  e
successive modifiche e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 150. (Individuazione del Datore di lavoro delle strutture
della Giunta regionale) - 1. Ai sensi dell'art. 2, comma  1,  lettera
b), del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  (Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in  materia  di  tutela
della salute e della sicurezza nei  luoghi  di  lavoro),  di  seguito
denominato decreto legislativo, il Datore di lavoro  e'  individuato,
di diritto, relativamente alle strutture della Giunta regionale,  nel
direttore della direzione regionale ''Organizzazione  e  personale'',
in quanto responsabile dell'organizzazione delle strutture stesse con
i relativi poteri di gestione, decisionali e di spesa. 
    2. Nei casi di assenza o impedimento del  datore  di  lavoro,  le
relative funzioni sono svolte dal dirigente al quale sono affidate le
funzioni vicarie di direttore della direzione  regionale  di  cui  al
comma 1. 
    3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Datore di  lavoro  si
avvale di  un'apposita  area,  nell'ambito  della  quale  operano  il
servizio di prevenzione e protezione  ed  il  relativo  responsabile,
nonche'  il  medico  competente  ed  eventuali  consulenti  ai  sensi
dell'art. 153. 
    4.  Le  funzioni  del  Datore  di  lavoro  sono  delegabili  alle
condizioni e nei limiti di  cui  agli  artt.  16  e  17  del  decreto
legislativo. 
    5.  I  dirigenti  delle  strutture  organizzative  della   Giunta
regionale ed i lavoratori che operano presso le strutture  stesse  ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sono
tenuti a dare  immediata  attuazione  alle  direttive  impartite  dal
datore di lavoro  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,
ciascuno nell'ambito della  propria  attivita'  e  delle  risorse  in
dotazione. 
    6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il datore si avvale
di risorse appositamente stanziate nel bilancio di  previsione  della
Regione.».