(Pubblicata nel S.O. n. 176 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 37 del 7 ottobre 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1 Sostituzione dell'art. 150 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche 1. L'art. 150 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e' sostituito dal seguente: «Art. 150. (Individuazione del Datore di lavoro delle strutture della Giunta regionale) - 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), di seguito denominato decreto legislativo, il Datore di lavoro e' individuato, di diritto, relativamente alle strutture della Giunta regionale, nel direttore della direzione regionale ''Organizzazione e personale'', in quanto responsabile dell'organizzazione delle strutture stesse con i relativi poteri di gestione, decisionali e di spesa. 2. Nei casi di assenza o impedimento del datore di lavoro, le relative funzioni sono svolte dal dirigente al quale sono affidate le funzioni vicarie di direttore della direzione regionale di cui al comma 1. 3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Datore di lavoro si avvale di un'apposita area, nell'ambito della quale operano il servizio di prevenzione e protezione ed il relativo responsabile, nonche' il medico competente ed eventuali consulenti ai sensi dell'art. 153. 4. Le funzioni del Datore di lavoro sono delegabili alle condizioni e nei limiti di cui agli artt. 16 e 17 del decreto legislativo. 5. I dirigenti delle strutture organizzative della Giunta regionale ed i lavoratori che operano presso le strutture stesse ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sono tenuti a dare immediata attuazione alle direttive impartite dal datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno nell'ambito della propria attivita' e delle risorse in dotazione. 6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il datore si avvale di risorse appositamente stanziate nel bilancio di previsione della Regione.».