(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 7 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 F i n a l i t a' 1. La Regione interviene con la presente legge per favorire, nell'ambito delle proprie competenze. la destinazione, l'assegnazione e la gestione dei beni immobili confiscati alle organizzazioni criminali, ai fini del loro ottimale utilizzo sociale, in coerenza con quanto previsto all'art. 2-undecies, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche.