(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio 
                     n. 41 del 7 novembre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                          F i n a l i t a' 
 
    1. La Regione interviene con  la  presente  legge  per  favorire,
nell'ambito delle proprie competenze. la destinazione, l'assegnazione
e la  gestione  dei  beni  immobili  confiscati  alle  organizzazioni
criminali, ai fini del loro ottimale utilizzo  sociale,  in  coerenza
con quanto previsto all'art. 2-undecies, comma 2,  lettera  b)  della
legge 31 maggio  1965,  n.  575  (Disposizioni  contro  la  mafia)  e
successive modifiche.