(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'11 novembre 2010) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, recante «Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita'» e, successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 9-bis della menzionata legge regionale n. 11/2006 ed in particolare il comma 1 laddove la Regione, al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignita' e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione da parte del genitore obbligato delle somme destinate al mantenimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorita' giudiziaria; Visto, altresi', il comma 4 del medesimo art. 9-bis della menzionata legge regionale n. 11/2006, che dispone che con regolamento regionale siano stabilite: a) le modalita' di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione; b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione; c) le modalita' di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione; d) le modalita' di riparto agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 901 del 24 aprile 2009, con la quale e' stata approvata in via preliminare la bozza di «Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita')»; Visto l'estratto del processo verbale n. 30 del 14 settembre 2009, del Consiglio delle autonomie locali, il quale, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) esprime parere favorevole con le seguenti proposte di modifica: a) art. 6, comma 1: prevedere che la domanda di concessione del contributo venga presentata dal soggetto richiedente non al comune di residenza, ma direttamente all'ente gestore per il tramite dei servizi sociali dei comuni, al fine di dare unitarieta' alla procedura in capo all'ente gestore e avere come unico parametro di riferimento per il criterio cronologico il protocollo dei servizi sociali; b) art. 8, comma 1: premesso che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' puo' assumere tecnicamente forme diverse da quella suggerita si chiede di considerare l'opportunita' di eliminare il modello contenuto nell'allegato A al Regolamento ovvero di ritenerlo non vincolante al fine di evitare che costituisca un inutile appesantimento; c) art. 9, comma 1: introdurre una disposizione in merito alla competenza ad erogare il beneficio in relazione alla fattispecie in cui il soggetto beneficiario, cambiando residenza all'interno della Regione, ricada nell'area di competenza di un diverso ambito, prevedendo che l'ente gestore che ha concesso il beneficio continui ad erogarlo fino al termine dell'annualita' prevista, con subentro del nuovo ente solamente alla fine di questo periodo, previa comunicazione della data di scadenza; Ritenuto di recepire le suddette proposte con le seguenti modalita': proposta a) recepita come richiesto; proposta b) recepita la proposta di eliminare il modello allegato; proposta c) recepita, ma valutato opportuno inserirla nel testo dell'art. 7; Visto il verbale della seduta del 22 settembre della Consulta regionale per le famiglie, la quale, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2006, ha espresso parere favorevole; Vista la nota prot. n. 62/TS/AM/09 del 23 settembre 2009 con la quale l'Ufficio del tutore pubblico dei minori ha espresso il parere favorevole ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera d) della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche e integrazioni, nonche' proposto alcune modifiche, che si ritiene di recepire; Vista la nota del Segretario generale del Consiglio regionale prot. n. 2-6/0007329/P del 21 ottobre 2009, con la quale si comunica che la III Commissione permanente nella seduta del 20 ottobre 2009 ha espresso favorevole; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2424 del 29 ottobre 2009, con la quale e' stato approvato in via definitiva il «Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita')»; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita' nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO