(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
     Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'11 novembre 2010) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista  la  legge  regionale  7  luglio  2006,  n.   11,   recante
«Interventi   regionali   a   sostegno   della   famiglia   e   della
genitorialita'» e, successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 9-bis della menzionata legge regionale n. 11/2006 ed
in particolare il comma 1 laddove la Regione, al fine  di  assicurare
la tutela, la cura, la dignita' e il decoro dei  figli  minori  e  di
prevenire possibili  situazioni  di  disagio  sociale  ed  economico,
interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei
casi di mancata corresponsione da parte del genitore obbligato  delle
somme  destinate  al  mantenimento  nei  termini  e  alle  condizioni
stabilite dall'autorita' giudiziaria; 
    Visto, altresi',  il  comma  4  del  medesimo  art.  9-bis  della
menzionata  legge  regionale  n.  11/2006,  che   dispone   che   con
regolamento regionale siano stabilite: 
      a)  le  modalita'  di  presentazione   delle   domande   e   di
attribuzione della prestazione; 
      b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione; 
      c)  le  modalita'  di  accertamento  e   di   controllo   sulla
sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti  per
l'accesso alla prestazione; 
      d) le modalita' di  riparto  agli  Enti  gestori  del  Servizio
sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari; 
    Vista la deliberazione della  Giunta  regionale  n.  901  del  24
aprile 2009, con la quale e' stata approvata in  via  preliminare  la
bozza di «Regolamento per la determinazione del  sostegno  al  figlio
minore ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 7 luglio  2006,
n. 11  (Interventi  regionali  a  sostegno  della  famiglia  e  della
genitorialita')»; 
    Visto l'estratto del processo verbale  n.  30  del  14  settembre
2009, del Consiglio  delle  autonomie  locali,  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 34, comma 2, lettera b) della  legge  regionale  9  gennaio
2006, n. 1 (Principi e  norme  fondamentali  del  sistema  Regione  -
autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) esprime parere favorevole
con le seguenti proposte di modifica: 
      a) art. 6, comma 1: prevedere che la domanda di concessione del
contributo venga presentata dal soggetto richiedente non al comune di
residenza, ma  direttamente  all'ente  gestore  per  il  tramite  dei
servizi  sociali  dei  comuni,  al  fine  di  dare  unitarieta'  alla
procedura in capo all'ente gestore e avere come  unico  parametro  di
riferimento per il criterio cronologico  il  protocollo  dei  servizi
sociali; 
      b) art. 8, comma 1: premesso che la  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta' puo' assumere tecnicamente forme  diverse  da
quella suggerita si chiede di considerare l'opportunita' di eliminare
il  modello  contenuto  nell'allegato  A  al  Regolamento  ovvero  di
ritenerlo non vincolante  al  fine  di  evitare  che  costituisca  un
inutile appesantimento; 
      c) art. 9, comma 1: introdurre una disposizione in merito  alla
competenza ad erogare il beneficio in relazione alla  fattispecie  in
cui il soggetto beneficiario, cambiando residenza  all'interno  della
Regione,  ricada  nell'area  di  competenza  di  un  diverso  ambito,
prevedendo che l'ente gestore che ha concesso il  beneficio  continui
ad erogarlo fino al termine dell'annualita'  prevista,  con  subentro
del  nuovo  ente  solamente  alla  fine  di  questo  periodo,  previa
comunicazione della data di scadenza; 
    Ritenuto  di  recepire  le  suddette  proposte  con  le  seguenti
modalita': 
      proposta a) recepita come richiesto; 
      proposta b)  recepita  la  proposta  di  eliminare  il  modello
allegato; 
      proposta c) recepita, ma valutato opportuno inserirla nel testo
dell'art. 7; 
    Visto il verbale della seduta del  22  settembre  della  Consulta
regionale per le famiglie, la quale,  ai  sensi  dell'art.  21  della
legge regionale n. 11/2006, ha espresso parere favorevole; 
    Vista la nota prot. n. 62/TS/AM/09 del 23 settembre 2009  con  la
quale l'Ufficio del tutore pubblico dei minori ha espresso il  parere
favorevole ai sensi dell'art. 21, comma 1,  lettera  d)  della  legge
regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie
e per la tutela dei minori) e successive  modifiche  e  integrazioni,
nonche' proposto alcune modifiche, che si ritiene di recepire; 
    Vista la nota del Segretario  generale  del  Consiglio  regionale
prot. n. 2-6/0007329/P del 21 ottobre 2009, con la quale si  comunica
che la III Commissione permanente nella seduta del 20 ottobre 2009 ha
espresso favorevole; 
    Visto  l'art.   42   dello   Statuto   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Vista la legge regionale 18 giugno 2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2424  del  29
ottobre 2009, con la quale e' stato approvato in  via  definitiva  il
«Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio  minore  ai
sensi dell'art. 9-bis della legge regionale  7  luglio  2006,  n.  11
(Interventi   regionali   a   sostegno   della   famiglia   e   della
genitorialita')»; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento per la determinazione del  sostegno
al figlio minore ai sensi dell'art. 9-bis  della  legge  regionale  7
luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia  e
della genitorialita' nel testo allegato al  presente  decreto,  quale
parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO