(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 16 dicembre 2009) IL PRESIDENTE Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n.1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, e successive modificazioni e integrazioni; Richiamata la legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonche' modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 - Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) e, in particolare, l'art. 6, comma 1, che prevede, tra l'altro, che con regolamento regionale siano disciplinate le modalita' tecnico-procedurali per lo svolgimento delle operazioni di variazione del potenziale viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate; Considerato che con proprio decreto 1° ottobre 2007, n. 0313/Pres. e' stato approvato il «Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalita' tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20»; Considerato, inoltre, che nella gestione dei procedimenti amministrativi di competenza, la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e' autorizzata ad avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell'art. 8, commi 22 e 23, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), come modificato dall'art. 13 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attivita' economiche e produttive); Ritenuto necessario, alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute alle disposizioni comunitarie relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, approvare un nuovo regolamento regionale di attuazione, contenente anche le modalita' tecnico-procedurali per la gestione del potenziale vitivinicolo regionale mediante i CAA convenzionati con la Regione e per la misurazione delle superfici vitate; Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2535 del 12 novembre 2009; Visto il decreto del Direttore centrale delle risorse agricole, naturali e forestali n. 2958 del 25 novembre 2009 con cui e' stata disposta ai sensi dell'art. 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, la correzione di errore materiale contenuto nell'allegato B al testo regolamentare approvato con la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 2535 del 12 novembre 2009; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalita' tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO