(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
          Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 16 dicembre 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il regolamento (CE) n. 875/2007 della  Commissione  del  24
luglio 2007, relativo  all'applicazione  degli  artt.  87  e  88  del
Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca  e  recante
modifica al regolamento (CE) n. 1860/2004; 
    Visto il  regolamento  (CE)  n.  1198/2006  del  27  luglio  2006
relativo al Fondo europeo per la pesca e il regolamento (CE)  n.  498
/2007,  che  definiscono  modalita'   e   condizioni   delle   azioni
strutturali  comunitarie  nel  settore  della  pesca  e  il  relativo
Programma operativo; 
    Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44  concernente
l'affidamento della gestione sperimentale della pesca  dei  molluschi
bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei
molluschi bivalvi; 
    Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1996 con  il  quale  si
affida al locale - Consorzio Co.Ge.Mo Monfalcone - la gestione  della
pesca  dei  molluschi  bivalvi   nel   Compartimento   marittimo   di
Monfalcone; 
    Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n.  515,  con  il
quale si adotta il regolamento recante la  disciplina  dell'attivita'
dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  dicembre  2000  recante  la
disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; 
    Visto  il  decreto  direttoriale  16  febbraio  2007  di  rinnovo
dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel
Compartimento marittimo di Monfalcone al Co.Ge.Mo. Monfalcone; 
    Visto il verbale del Consiglio di amministrazione  del  Co.Ge.Mo.
Monfalcone datato 10 ottobre 2009 con cui e' stato richiesto al  Capo
del Compartimento marittimo di Monfalcone di sospendere per la durata
di due mesi la  pesca  delle  specie  vongole  (Chamelea  gallina)  e
cannolicchi (Ensis minor e Solen marginatus) a partire dal 10 ottobre
2009 fino al 10 dicembre 2009; 
    Vista la relazione tecnica dell'8 settembre 2009  sulla  campagna
sperimentale svolta per conto del Co.Ge.Mo. di Monfalcone sullo stock
di vongole (Chamelea gallina) disponibile nel Compartimento marittimo
di  Monfalcone,  redatta  dal  Dipartimento  di  Scienze  della  vita
dell'Universita' degli studi di Trieste che evidenzia una forte moria
della risorsa Chamelea gallina tale  da  non  supportare  l'attivita'
commerciale delle imprese operanti; 
    Vista l'ordinanza n. 58/2009 del 14 ottobre 2009 con la quale  il
Comandante  della  Capitaneria  di  Porto  di  Monfalcone  ordina  la
sospensione della pesca delle  vongole  alle  imbarcazioni  abilitate
alla pesca con il sistema draga idraulica; 
    Atteso che il Co.GE.Mo Monfalcone, con nota del 2  ottobre  2009,
prot. n. 11.5/69887 del 6 ottobre 2009, richiede, in  relazione  alla
situazione di crisi del settore della pesca  delle  vongole  a  causa
della diffusa moria della risorsa Chamelea gallina, un intervento  di
aiuto in regime de minimis a favore delle  imprese  autorizzate  alla
pesca delle vongole e dei cannolicchi con sistema draga idraulica nel
Compartimento marittimo di Monfalcone che sospendano  l'attivita'  di
prelievo per  il  ripopolamento  dei  banchi  naturali,  ai  fini  di
limitare  le  perdite  economiche  delle  imprese  interessate  e  di
mantenere i livelli occupazionali; 
    Ritenuto pertanto di attivare con apposito regolamento gli  aiuti
de minimis a favore  degli  imprenditori  ittici  del  Friuli-Venezia
Giulia  che  esercitano  la   pesca   dei   molluschi   bivalvi   nel
Compartimento marittimo di Monfalcone  ai  sensi  dell'art.  3  della
legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 come modificato  dall'art.  19
della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11; 
    Atteso che con comunicazione del 22 ottobre 2009 si e' provveduto
ai sensi della circolare del Segretariato  generale  n,  4/2001  alla
diramazione del presente regolamento; 
    Atteso che con nota  prot.  n.  75921  del  29  ottobre  2009  il
Servizio  Pesca  e  Acquacoltura  della  Direzione  centrale  risorse
agricole naturali e forestali ha provveduto a segnalare al  Ministero
delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  il  testo  del
Regolamento concernente gli aiuti in  oggetto  per  il  rispetto  dei
limiti del plafond nazionale in regime de minimis del settore pesca e
acquacoltura; 
    Visto il parere favorevole sul  testo  regolamentare  in  parola,
espresso dalla seconda Commissione consiliare, che si e'  riunita  il
giorno 20 novembre 2009 presso la sede del Consiglio regionale; 
    Ritenuto pertanto di emanare il presente  Regolamento  nel  testo
definitivo  che  tiene  conto  delle  ultime   osservazioni   formali
formulate dal Servizio qualita' della legislazione e semplificazione; 
    Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 che detta norme  in
materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale; 
    Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 18  concernente  il
Bilancio di previsione per gli anni  2009-2011  ed  il  bilancio  per
l'anno 2009 della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto  il  proprio  decreto  27  agosto  2004,   n,   0277/Pres.,
concernente il  Regolamento  di  organizzazione  dell'amministrazione
regionale  e  degli  enti  regionali,  e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la  legge  regionale  20  marzo  2000  n.  7  e  successive
modifiche e  integrazioni,  che  detta  disposizioni  in  materia  di
procedimenti amministrativi e di diritto di accesso; 
    Visto  l'art.   42   dello   Statuto   della   Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2665  del  26
novembre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento per  la  concessione  di  aiuti  in
regime de minimis a  favore  degli  imprenditori  ittici  del  Friuli
Venezia Giulia che esercitano la  pesca  dei  molluschi  bivalvi  nel
Compartimento marittimo di Monfalcone  ai  sensi  dell'art.  3  della
legge regionale 30 dicembre  2008,  n.  17»  nel  testo  allegato  al
presente provvedimento  del  quale  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO