(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
          Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 16 dicembre 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n.  11,  recante  «Misure
urgenti in materia  di  sviluppo  economico  regionale,  sostegno  al
reddito dei lavoratori e  delle  famiglie,  accelerazione  di  lavoro
pubblici», ed in particolare l'art. 22, il quale prevede nei casi  di
fine lavoro il riconoscimento di una  somma,  liquidata  in  un'unica
soluzione, di entita' non superiore  al  30  per  cento  del  reddito
percepito nell'anno precedente ai collaboratori  a  progetto  di  cui
all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), iscritti  in  via
esclusiva  alla  gestione  separata   presso   I'Istituto   Nazionale
Previdenza Sociale (di seguito denominato  INPS)  del  Friuli-Venezia
Giulia di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
(Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), con
esclusione dei soggetti individuati dall'art.  1,  comma  212,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662  (Misure  di  razionalizzazione  della
finanza pubblica),  i  quali  soddisfino  i  requisiti  reddituali  e
contributivi fissati dal medesimo art. 22; 
    Visti, in particolare, il comma 3 del medesimo art.  22,  secondo
cui  l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  trasferire  le
risorse disponibili per l'erogazione del  trattamento  di  cui  sopra
all'INPS che, una volta  verificata  la  sussistenza  dei  requisiti,
eroga il trattamento fino all'esaurimento delle risorse  disponibili,
e il comma 7,  in  base  al  quale  con  regolamento  regionale  sono
determinati le modalita' di richiesta, i criteri e  le  modalita'  di
concessione del trattamento medesimo; 
    Ritenuto   pertanto   di   dare   attuazione   alla    previsione
dell'articolo 22, comma 7, della legge regionale n. 11/2009; 
    Sentita  la  Commissione  regionale  per  il   lavoro,   di   cui
all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005,  n.  18,  recante
«Norme regionali per I'occupazione,  la  tutela  e  la  qualita'  del
lavoro», che nella seduta del  16  settembre  2009  ha  esaminato  lo
schema di regolamento all'uopo predisposto  esprimendo  sul  medesimo
parere favorevole; 
    Visto  l'art.   42   dello   Statuto   della   Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Vista la legge regionale 18 giugno 2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2009, n.
2726, con  la  quale  e'  stato  approvato  il  «Regolamento  per  il
riconoscimento  di  un  trattamento  di  sostegno   al   reddito   ai
collaboratori a progetto, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale
4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico
regionale, sostegno al  reddito  dei  lavoratori  e  delle  famiglie,
accelerazione di lavori pubblici»; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  il
«Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di  sostegno  al
reddito ai collaboratori a progetto,  ai  sensi  dell'art.  22  della
legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti  in  materia  di
sviluppo economico regionale, sostegno al reddito  dei  lavoratori  e
delle  famiglie,  accelerazione  di  lavori  pubblici)»,  nel   testo
allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO