(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 23 dicembre 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13, recante «Interventi in materia di professioni» e sue successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1 della sopra citata legge regionale n. 13/2004, in base al quale l'Amministrazione regionale promuove interventi diretti a consentire alle professioniste ed ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternita' e della paternita'; VISTO l'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 13/2004 il quale prevede che con apposito regolamento siano da disciplinare tutti gli interventi previsti dalla citata legge regionale, sentita la competente Commissione consiliare; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2077 del 17 settembre 2009, con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento concernente misure, criteri e modalita' per la concessione di contributi a favore di professioniste e di professionisti al fine di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternita' e della paternita' per gli interventi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)»; Sentita, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 13/2004, la competente Commissione consiliare che nella seduta di data 21 ottobre 2009 ha esaminato il sopra citato regolamento esprimendo sul medesimo parere favorevole a maggioranza, condizionato all'accoglimento delle seguenti modifiche: dopo la lettera d), del comma 2, dell'art. 2 e' aggiunta la seguente: «e) non aver superato i quarantacinque anni di eta' alla data di presentazione della domanda di intervento contributivo.»; dopo il comma 2, dell'art. 3, e' aggiunto il seguente: «3. L'ammissione agli interventi di cui al comma 2 e' consentita qualora la situazione economica del nucleo familiare del richiedente il contributo non sia superiore al valore ISEE di 30.000,00 euro. In caso di famiglia monogenitoriale, il valore ISEE non puo' essere superiore a 20.000,00 euro.»; Atteso che la Commissione ha, inoltre, richiesto di modificare il regolamento in parola, inserendo altrettante disposizioni in base alle quali: sia sottolineato il carattere sperimentate degli interventi ivi previsti; venga istituito un meccanismo di monitoraggio sulle domande presentate e sulla loro tipologia; non sia consentita la cumulabilita' dei contributi previsti tra professionisti appartenenti allo stesso nucleo familiare; Ritenuto di accogliere le proposte formulate dalla competente Commissione consiliare; Visto il «Regolamento concernente misure, criteri e modalita' per la concessione di contributi a favore di professioniste e di professionisti al fine di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternita' e della paternita' per gli interventi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)» integrato, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con le proposte della Commissione consiliare; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2596 del 19 novembre 2009; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente misure, criteri e modalita' per la concessione di contributi a favore di professioniste e di professionisti al fine di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternita' e della paternita' per gli interventi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO