(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
          Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 23 dicembre 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista  la  legge  regionale  22  aprile  2004,  n.  13,   recante
«Interventi in materia di professioni» e sue successive modificazioni
ed integrazioni; 
    Visto, in particolare, l'art. 10,  comma  1  della  sopra  citata
legge regionale  n.  13/2004,  in  base  al  quale  l'Amministrazione
regionale   promuove   interventi   diretti   a    consentire    alle
professioniste ed ai professionisti di conciliare le  esigenze  della
professione con quelle della maternita'  e  della  paternita';  VISTO
l'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 13/2004 il quale prevede
che  con  apposito  regolamento  siano  da  disciplinare  tutti   gli
interventi  previsti  dalla  citata  legge  regionale,   sentita   la
competente Commissione consiliare; 
    Vista la deliberazione della Giunta  regionale  n.  2077  del  17
settembre 2009, con la quale e' stato approvato in via preliminare il
«Regolamento  concernente  misure,  criteri  e   modalita'   per   la
concessione  di  contributi  a  favore   di   professioniste   e   di
professionisti al fine di conciliare le  esigenze  della  professione
con quelle della maternita' e della  paternita'  per  gli  interventi
previsti dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004,
n. 13 (Interventi in materia di professioni)»; 
    Sentita, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale n.
13/2004, la competente Commissione consiliare  che  nella  seduta  di
data 21  ottobre  2009  ha  esaminato  il  sopra  citato  regolamento
esprimendo sul medesimo parere favorevole a maggioranza, condizionato
all'accoglimento delle seguenti modifiche: 
      dopo la lettera d), del comma 2, dell'art.  2  e'  aggiunta  la
seguente: «e) non aver superato i quarantacinque anni  di  eta'  alla
data di presentazione della domanda di intervento contributivo.»; 
      dopo il comma 2, dell'art. 3,  e'  aggiunto  il  seguente:  «3.
L'ammissione agli interventi di cui al comma 2 e' consentita  qualora
la situazione economica  del  nucleo  familiare  del  richiedente  il
contributo non sia superiore al valore ISEE  di  30.000,00  euro.  In
caso di famiglia monogenitoriale, il  valore  ISEE  non  puo'  essere
superiore a 20.000,00 euro.»; 
    Atteso che la Commissione ha, inoltre, richiesto di modificare il
regolamento in parola, inserendo  altrettante  disposizioni  in  base
alle quali: 
      sia sottolineato il carattere sperimentate degli interventi ivi
previsti; 
      venga istituito un meccanismo  di  monitoraggio  sulle  domande
presentate e sulla loro tipologia; 
      non sia consentita la cumulabilita' dei contributi previsti tra
professionisti appartenenti allo stesso nucleo familiare; 
    Ritenuto di accogliere le  proposte  formulate  dalla  competente
Commissione consiliare; 
    Visto il «Regolamento concernente misure, criteri e modalita' per
la  concessione  di  contributi  a  favore  di  professioniste  e  di
professionisti al fine di conciliare le  esigenze  della  professione
con quelle della maternita' e della  paternita'  per  gli  interventi
previsti dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004,
n. 13 (Interventi in materia di professioni)»  integrato,  nel  testo
allegato al presente decreto di cui costituisce  parte  integrante  e
sostanziale, con le proposte della Commissione consiliare; 
    Visto  l'art.   42   dello   Statuto   della   Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2596  del  19
novembre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato  il  «Regolamento  concernente  misure,  criteri  e
modalita' per la concessione di contributi a favore di professioniste
e  di  professionisti  al  fine  di  conciliare  le  esigenze   della
professione con quelle della maternita' e della  paternita'  per  gli
interventi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge  regionale  22
aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)», nel testo
allegato  al  presente  provvedimento  di   cui   costituisce   parte
integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO