(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 7 gennaio 2010) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 22 dicembre 1971,  n.  57  (Disposizioni
speciali in materia di finanza regionale)  e  in  particolare  l'art.
9-ter (Disciplina dei beni silvo-pastorali)  che  dispone  in  ordine
all'utilizzazione dei beni silvo-pastorali  di  proprieta'  regionale
attribuiti alla disponibilita', gestione e vigilanza della  Direzione
centrale risorse  agricole,  naturali,  forestali  e  montagna,  oggi
Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali; 
    Considerato che il comma 3 del medesimo art. 9-ter stabilisce che
l'uso temporaneo dei beni suddetti deve avvenire  solo  nel  rispetto
della loro destinazione ed e' disciplinato con  apposito  regolamento
regionale nel quale vengono fissati anche i criteri  per  il  calcolo
del corrispettivo che puo' essere  agevolato  a  favore  di  soggetti
portatori  di  pubblici   interessi   e   a   favore   di   personale
specificamente autorizzato dall'Amministrazione regionale; 
    Ritenuto  di  provvedere  con  la  predisposizione  di   apposito
regolamento; 
    Considerato che lo schema di regolamento di attuazione  dell'art.
9-ter, comma 3,  della  legge  regionale  22  dicembre  1971,  n.  57
(Disposizioni speciali in materia di finanza  regionale)  concernente
l'uso temporaneo dei beni  silvo-pastorale  di  proprieta'  regionale
attribuiti alla disponibilita', gestione e vigilanza della  Direzione
centrale risorse agricole, naturali e  forestali,  predisposto  dalla
competente struttura regionale e'  stato  inviato  in  diramazione  a
tutte le Direzioni centrali interessate in data 3 novembre 2009; 
    Visto il  testo  definitivo  del  regolamento  predisposto  dalla
Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e  ritenuto
di emanarlo; 
    Visto lo Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2917  del  22
dicembre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il  «Regolamento  di  attuazione  dell'art.  9-ter,
comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57  (Disposizioni
speciali  in  materia  di  finanza   regionale)   concernente   l'uso
temporaneo  dei  beni   silvo-pastorali   di   proprieta'   regionale
attribuiti alla disponibilita', gestione e vigilanza della  Direzione
centrale risorse agricole, naturali e forestali» nel  testo  allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO