(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 7 gennaio 2010) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) e in particolare l'art. 9-ter (Disciplina dei beni silvo-pastorali) che dispone in ordine all'utilizzazione dei beni silvo-pastorali di proprieta' regionale attribuiti alla disponibilita', gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, oggi Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali; Considerato che il comma 3 del medesimo art. 9-ter stabilisce che l'uso temporaneo dei beni suddetti deve avvenire solo nel rispetto della loro destinazione ed e' disciplinato con apposito regolamento regionale nel quale vengono fissati anche i criteri per il calcolo del corrispettivo che puo' essere agevolato a favore di soggetti portatori di pubblici interessi e a favore di personale specificamente autorizzato dall'Amministrazione regionale; Ritenuto di provvedere con la predisposizione di apposito regolamento; Considerato che lo schema di regolamento di attuazione dell'art. 9-ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) concernente l'uso temporaneo dei beni silvo-pastorale di proprieta' regionale attribuiti alla disponibilita', gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, predisposto dalla competente struttura regionale e' stato inviato in diramazione a tutte le Direzioni centrali interessate in data 3 novembre 2009; Visto il testo definitivo del regolamento predisposto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e ritenuto di emanarlo; Visto lo Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2917 del 22 dicembre 2009; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di attuazione dell'art. 9-ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) concernente l'uso temporaneo dei beni silvo-pastorali di proprieta' regionale attribuiti alla disponibilita', gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO