(Pubblicata nel S.O. n. 4 al Bollettino ufficiale della 
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 27 gennaio 2010) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n.  47  (Provvedimenti  a
favore  dell'industria  regionale   e   per   la   realizzazione   di
infrastrutture   commerciali)   e   successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
    Visti in particolare gli articoli 21, comma  1  e  22,  comma  1,
lettere a) e b) della citata legge  regionale  n.  47/1978,  come  da
ultimo sostituiti dagli articoli 8  e  9  della  legge  regionale  10
novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di  innovazione,
ricerca  scientifica  e  sviluppo  tecnologico),  i  quali  prevedono
interventi  per  l'innovazione  delle  strutture   industriali,   nel
rispetto della normativa comunitaria vigente; 
    Visto il proprio decreto 20 agosto  2007,  n.  0260  «Regolamento
concernente  condizioni,   criteri,   modalita'   e   procedure   per
l'attuazione  degli  interventi  per  l'innovazione  delle  strutture
industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma  1,
lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47,  e  dalla
programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del
comparto industriale)», emanato  in  attuazione  della  citata  legge
regionale; 
    Ritenuto opportuno  riconsiderare  le  disposizioni  relative  ai
soggetti beneficiari dei contributi a valere sul  citato  regolamento
per evitare duplicazioni contributive a favore dei medesimi, al  fine
di  garantire  un  piu'  diffuso  accesso  all'agevolazione  di   cui
trattasi; 
    Ravvisata pertanto la necessita'  di  modificare  il  regolamento
emanato con il citato  proprio  decreto.  n.  0260/2007  al  fine  di
conformarlo alle suesposte disposizioni; 
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso) e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto  l'art.  42  dello  Statuto  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia); 
    Vista la deliberazione della  Giunta  regionale  del  21  gennaio
2010, n. 52; 
    Ritenuto pertanto di  procedere  all'emanazione  del  regolamento
suddetto; 
 
                              Decreta: 
 
    1.  E'  emanato,  per  le  ragioni  espresse  in   premessa,   il
«Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
Regione 20 agosto 2007, n. 0260 "Regolamento concernente  condizioni,
criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi  per
l'innovazione delle  strutture  industriali  previsti  dall'art.  21,
comma 1, e dall'art. 22,  comma  1,  lettere  a)  e  b)  della  legge
regionale 3 giugno 1978, n. 47, e  dalla  programmazione  comunitaria
(Interventi per l'innovazione a favore del  comparto  industriale)"»,
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto e'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO