(Pubblicata nel S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 18 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), disciplina con la presente legge e con il suo regolamento di attuazione la materia dell'attivita' edilizia, in conformita' alla Costituzione e all'ordinamento comunitario, al fine di promuovere: a) il miglioramento delle condizioni di sicurezza e del benessere dei cittadini; b) la diffusione dell'edilizia sostenibile e il miglioramento della qualita' architettonica attraverso la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e delle caratteristiche ambientali del territorio regionale; c) il contenimento dei consumi energetici degli edifici anche attraverso la promozione dell'uso di fonti energetiche rinnovabili e dell'edilizia sostenibile, nonche' la salvaguardia delle risorse naturali; d) lo sviluppo economico e il miglioramento della competitivita' dei settori interessati; e) la semplificazione delle procedure relative agli interventi edilizi, con preferenza per le soluzioni che producono la responsabilizzazione del costruttore, del progettista e del direttore dei lavori, con riduzione dei controlli amministrativi. 2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonche' le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.