(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 21 ottobre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
    1. Le aree del demanio idrico costituiscono un bene  fondamentale
da conservare e tutelare per la salvaguardia delle aspettative e  dei
diritti anche delle generazioni future. 
    2. L'Amministrazione regionale e gli enti  locali  esercitano  le
funzioni amministrative  per  la  gestione  del  demanio  idrico  per
favorirne la fruizione a fini sociali e privati, nel  rispetto  degli
interessi pubblici ambientali e paesaggistici. 
    3. La presente legge disciplina le funzioni in materia di demanio
idrico trasferite dallo Stato con il decreto  legislativo  25  maggio
2001, n. 265  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della
Regione Friuli Venezia  Giulia  per  il  trasferimento  di  beni  del
demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse
idriche e di difesa del suolo), con eccezione  delle  concessioni  di
derivazione d'acqua e di estrazione di materiale  litoide,  ai  sensi
dell'articolo 4, n. 1) e  n.  1-bis)  dello  Statuto  speciale  e  in
attuazione  della  legge  regionale   27   novembre   2006,   n.   24
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli  enti  locali
in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione
territoriale e urbanistica,  mobilita',  trasporto  pubblico  locale,
cultura, sport).