(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 10/2007 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 16  maggio  2007,
n. 10 (Disposizioni in  materia  di  valorizzazione  nell'ambito  del
servizio sanitario regionale  delle  professioni  sanitarie  e  della
professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione
di studi clinici,  nonche'  in  materia  di  personale  operante  nel
sistema integrato di interventi e servizi sociali), e' sostituito dal
seguente: 
    «1. Al fine di promuovere e qualificare l'attivita' di ricerca  e
conduzione degli  studi  clinici,  in  via  sperimentale,  fino  alla
definizione nella categoria e nel profilo professionale  in  sede  di
contrattazione  collettiva  nazionale,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  le  aziende   sanitarie
regionali e gli istituti di ricovero e cura a  carattere  scientifico
pubblici possono  individuare  personale  gia'  in  servizio  o  gia'
assunto con rapporti di lavoro a tempo determinato,  ovvero  assumere
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con  l'incarico
di raccogliere, gestire e  archiviare  i  dati  relativi  agli  studi
clinici effettuati e di verificare la loro attendibilita'.». 
    2. Il comma 3 dell'art. 6 della legge  regionale  n.  10/2007  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. Le aziende sanitarie regionali e gli istituti di  ricovero  e
cura a carattere scientifico pubblici individuano ovvero assumono  il
personale di cui al comma  1  su  richiesta  del  responsabile  della
struttura operativa interessata,  previa  valutazione  del  numero  e
della rilevanza degli studi clinici osservazionali e/o  di  fase  tre
gestiti nel triennio precedente, anche  con  riferimento  all'impatto
economico e clinico dei  farmaci  utilizzati,  nonche'  dei  proventi
derivanti dall'attivita' di ricerca clinica. Le linee annuali per  la
gestione del servizio sanitario regionale, adottate con deliberazione
della giunta regionale, possono determinare  particolari  indicazioni
operative in relazione all'applicazione del presente comma.». 
    3. Il comma 4 dell'art. 6 della legge  regionale  n.  10/2007  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. L'assunzione di personale esterno avviene  con  concorso  per
titoli ed esami.». 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione. 
      Trieste, 3 dicembre 2009 
 
                                TONDO