(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma 
          Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 23 dicembre 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Premesso che l'art. 5 della legge regionale 7 marzo  2003,  n.  6
«Riordino  degli  interventi  regionali  in   materia   di   edilizia
residenziale  pubblica»  dispone  che  gli  interventi  di   edilizia
agevolata sono attuati dai privati e sono diretti  alla  costruzione,
all'acquisto o al recupero  di  abitazioni  posti  in  essere  con  i
benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da
disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali; 
    Visto il proprio decreto 13 aprile 2004, n.  0124/Pres.,  con  il
quale e' stato emanato il  «Regolamento  di  esecuzione  dell'art.  5
della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli  interventi
di edilizia agevolata», e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il  Capo  III  (Beneficiari)  del  citato  Regolamento  che
disciplina, tra l'altro, i requisiti dei beneficiari  del  contributo
regionale in regime di edilizia agevolata; 
    Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 18,  (Norme  per  la
valorizzazione della residenza e dell'attivita' lavorativa in  Italia
e in regione nell'accesso ai servizi  dello  stato  sociale)  con  la
quale all'art. 4 sono apportate delle  modifiche  all'art.  12  della
legge regionale n. 6/2003 e  all'articolo  s  sono  apportate  alcune
deroghe a favore dei corregionali all'estero e  del  personale  delle
Forze armate e delle Forze di Polizia; 
    Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003,  il
quale stabilisce, tra  l'altro,  che  i  regolamenti  sono  approvati
previo parere vincolante della Commissione consiliare competente; 
    Vista la deliberazione n. 2288 del 15 ottobre 2009, con la  quale
la Giunta regionale ha approvato in via  preliminare  il  regolamento
recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo s della
legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le  agevolazioni  per
l'edilizia  agevolata,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 13 aprile  2004,  n.  0124/Pres.»  e  ne  ha  disposto  la
contestuale trasmissione alla Commissione consiliare competente; 
    Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale
n. 6/2003, la IV Commissione consiliare, nella seduta n.  60  del  22
ottobre  2009,  ha  espresso  parere  favorevole  riguardo  al  testo
approvato in via preliminare dalla Giunta  regionale  con  la  citata
deliberazione n. 2288/2009; 
    Vista la deliberazione della Giunta  regionale  n.  2562  del  19
novembre 2009 che ha approvato in  via  definitiva  le  modifiche  da
apportare al regolamento concernente l'edilizia agevolata; 
    Ritenuto di adottare le «Modifiche al regolamento  di  esecuzione
dell'articolo s delle legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente
le agevolazioni per l'edilizia agevolata,  emanato  con  decreto  del
Presidente della Regione n. 13 aprile 2004, n. 0124/Pres.»; 
    Visto  l'art.   42   dello   Statuto   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Vista la legge regionale 18 giugno 2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2562  del  19
novembre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il Regolamento recante «Modifiche al regolamento di
esecuzione dell'art. 5 delle legge regionale  7  marzo  2003,  n.  6,
concernente le agevolazioni per  l'edilizia  agevolata,  emanato  con
decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  13  aprile   2004,   n.
0124/Pres.» nel testo  allegato  al  presente  provvedimento  di  cui
costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO