(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento  del
bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli  anni  2009-2011  ai
sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007); 
    Visto in  particolare  il  comma  18  dell'art.  15  della  legge
regionale n. 12/2009, il quale prevede che la  regione  disciplina  e
rende pubbliche le procedure comparative per  il  conferimento  degli
incarichi individuali, con contratti di lavoro  autonomo,  di  natura
occasionale o coordinata e continuativa; 
    Visto  il  regolamento  di  organizzazione   dell'amministrazione
regionale e degli enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto  l'art.   42   dello   statuto   della   regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della giunta  regionale  n.  2608  del  26
novembre 2009 con  la  quale  la  giunta  medesima  ha  approvato  il
«Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento
di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 15, comma
18, della legge regionale 23 luglio 2009,  n.  12  (Assestamento  del
bilancio 2009)»; 
 
                              Decreta: 
 
    1.  E'  emanato  il   «Regolamento   concernente   le   procedure
comparative  per  il  conferimento  di  incarichi  individuali,   con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale  o  coordinata  e
continuativa ai sensi dell'art. 15, comma 18, della  legge  regionale
23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del  bilancio  2009)»  nel  testo
allegato  al  presente  provvedimento  quale   parte   integrante   e
sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della regione. 
 
                                TONDO