(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge  regionale  16  gennaio  2002,  n.  2  (Disciplina
organica del turismo) e successive modifiche; 
    Visto, in particolare, l'art. 161 della citata legge regionale n.
2/2002,  che  autorizza  l'amministrazione  regionale   a   concedere
contributi a favore di enti pubblici e  associazioni  senza  fini  di
lucro per la realizzazione di infrastrutture turistiche,  secondo  le
diverse modalita' previste rispettivamente nei  commi  1  e  4  dello
stesso art. 161; 
    Visti gli articoli 152, comma 2, 153 e 161, comma 2, della  legge
regionale n. 2/2002, i quali prevedono  che  siano  disciplinati  con
regolamento  regionale,   su   parere   conforme   della   competente
commissione consiliare, gli ambiti di  intervento,  le  priorita',  i
massimali di intervento, i criteri  e  le  modalita'  di  concessione
degli incentivi previsti dal titolo X della legge regionale n. 2/2002
e, in particolare, dall'art. 161; 
    Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti  in
materia di sviluppo economico  regionale,  sostegno  al  reddito  dei
lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici); 
    Visto l'art. 1 (Semplificazione delle procedure  contributive  in
materia di opere pubbliche) della  sopraccitata  legge  regionale  n.
11/2009, con il quale vengono apportate modifiche e integrazioni alla
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori
pubblici)  e  in  particolare  agli  articoli  56  (Concessione   del
finanziamento  a  enti  pubblici)  e  68  (Termini  di  inizio  e  di
ultimazione dei lavori e delle espropriazioni) della legge; 
    Visto inoltre l'art. 5  della  sopraccitata  legge  regionale  n.
11/2009, il quale autorizza,  in  via  di  interpretazione  autentica
dell'art.  161,  comma  1,   della   legge   regionale   n.   2/2002,
l'amministrazione regionale a concedere contributi anche a favore  di
altri enti a carattere privato diversi dalle associazioni senza  fine
di lucro, ma che appartengono alla categoria delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS), cosi' come definite  dall'art.
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460  (Riordino  della
disciplina  tributaria   degli   enti   non   commerciali   e   delle
organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale),   e   purche'
l'investimento proposto persegua la finalita' dell'accrescimento  del
patrimonio pubblico; 
    Dato atto che con proprio decreto 2 febbraio 2007,  n.  022/Pres.
e' stato emanato il «Regolamento recante la disciplina  degli  ambiti
di  intervento  e  delle  priorita',  nonche'  dei  criteri  e  delle
modalita' per  la  concessione  e  l'erogazione  dei  contributi  per
infrastrutture turistiche, di cui all'art. 161 della legge  regionale
16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e  successive
modifiche»; 
    Ritenuto  di  dover  adeguare  alla  normativa  regionale   sopra
richiamata il regolamento di cui al proprio decreto n. 022/Pres/2007,
concernente i contributi di cui all'art. 161 della legge regionale n.
2/2002; 
    Rilevato che in sede di applicazione del  regolamento  citato  e'
emersa  l'esigenza  di  semplificare  e  chiarificare   alcune   fasi
procedimentali  ivi  disciplinate  e  di  introdurre  modifiche   con
particolare riferimento al capo II; 
    Ritenuto   pertanto   opportuno   prevedere   un   nuovo    testo
regolamentare recante la disciplina  degli  ambiti  di  intervento  e
delle priorita',  nonche'  dei  criteri  e  delle  modalita'  per  la
concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art.  161  della
legge  regionale  n.  2/2002,   con   contestuale   abrogazione   del
regolamento emanato con proprio decreto n. 022/Pres/2007; 
    Visto il nuovo testo regolamentare  predisposto  dalla  direzione
centrale attivita' produttive, al fine di dare attuazione alle  leggi
sopraccitate e di soddisfare le esigenze  manifestatesi  in  sede  di
applicazione  del  regolamento  emanato  con   proprio   decreto   n.
022/Pres/2007; 
    Preso atto che il predetto regolamento e' stato approvato, in via
preliminare, con propria deliberazione n. 2400  in  data  29  ottobre
2009  e  trasmesso  alla  commissione   consiliare   competente   per
l'acquisizione del parere conforme,  ai  sensi  degli  articoli  152,
comma 2, e 153 della legge regionale n. 2/2002, sopra richiamati; 
    Preso atto che e' stato acquisito il parere favorevole  della  II
commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi il giorno  11
novembre 2009 e comunicato alla direzione competente con nota  datata
11 novembre 2009, prot. n. 7924/P; 
    Vista la legge  regionale  20  marzo  2000,  n.  7  e  successive
modifiche, in materia di procedimento  amministrativo  e  diritto  di
accesso; 
    Richiamato l'art. 42 dello statuto d'autonomia della regione; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2632  del  26
novembre  2009,  di   approvazione   definitiva   del   nuovo   testo
regolamentare; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  il
«Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle
priorita', nonche' dei criteri e delle modalita' per la concessione e
l'erogazione dei contributi per  infrastrutture  turistiche,  di  cui
all'art. 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2  (Disciplina
organica del turismo) e successive modifiche», nel testo allegato  al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
    3. Il presente decreto e'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della regione. 
 
                                TONDO