(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche; Visto, in particolare, l'art. 161 della citata legge regionale n. 2/2002, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per la realizzazione di infrastrutture turistiche, secondo le diverse modalita' previste rispettivamente nei commi 1 e 4 dello stesso art. 161; Visti gli articoli 152, comma 2, 153 e 161, comma 2, della legge regionale n. 2/2002, i quali prevedono che siano disciplinati con regolamento regionale, su parere conforme della competente commissione consiliare, gli ambiti di intervento, le priorita', i massimali di intervento, i criteri e le modalita' di concessione degli incentivi previsti dal titolo X della legge regionale n. 2/2002 e, in particolare, dall'art. 161; Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici); Visto l'art. 1 (Semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubbliche) della sopraccitata legge regionale n. 11/2009, con il quale vengono apportate modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e in particolare agli articoli 56 (Concessione del finanziamento a enti pubblici) e 68 (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni) della legge; Visto inoltre l'art. 5 della sopraccitata legge regionale n. 11/2009, il quale autorizza, in via di interpretazione autentica dell'art. 161, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, l'amministrazione regionale a concedere contributi anche a favore di altri enti a carattere privato diversi dalle associazioni senza fine di lucro, ma che appartengono alla categoria delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), cosi' come definite dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale), e purche' l'investimento proposto persegua la finalita' dell'accrescimento del patrimonio pubblico; Dato atto che con proprio decreto 2 febbraio 2007, n. 022/Pres. e' stato emanato il «Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorita', nonche' dei criteri e delle modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'art. 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche»; Ritenuto di dover adeguare alla normativa regionale sopra richiamata il regolamento di cui al proprio decreto n. 022/Pres/2007, concernente i contributi di cui all'art. 161 della legge regionale n. 2/2002; Rilevato che in sede di applicazione del regolamento citato e' emersa l'esigenza di semplificare e chiarificare alcune fasi procedimentali ivi disciplinate e di introdurre modifiche con particolare riferimento al capo II; Ritenuto pertanto opportuno prevedere un nuovo testo regolamentare recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorita', nonche' dei criteri e delle modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 161 della legge regionale n. 2/2002, con contestuale abrogazione del regolamento emanato con proprio decreto n. 022/Pres/2007; Visto il nuovo testo regolamentare predisposto dalla direzione centrale attivita' produttive, al fine di dare attuazione alle leggi sopraccitate e di soddisfare le esigenze manifestatesi in sede di applicazione del regolamento emanato con proprio decreto n. 022/Pres/2007; Preso atto che il predetto regolamento e' stato approvato, in via preliminare, con propria deliberazione n. 2400 in data 29 ottobre 2009 e trasmesso alla commissione consiliare competente per l'acquisizione del parere conforme, ai sensi degli articoli 152, comma 2, e 153 della legge regionale n. 2/2002, sopra richiamati; Preso atto che e' stato acquisito il parere favorevole della II commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi il giorno 11 novembre 2009 e comunicato alla direzione competente con nota datata 11 novembre 2009, prot. n. 7924/P; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso; Richiamato l'art. 42 dello statuto d'autonomia della regione; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2632 del 26 novembre 2009, di approvazione definitiva del nuovo testo regolamentare; Decreta: 1. E' emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorita', nonche' dei criteri e delle modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'art. 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. 3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. TONDO