(Pubblicato nel Bollettino  ufficiale  della  Regione  Friuli-Venezia
                  Giulia n. 49 del 9 dicembre 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito
il Fondo di rotazione  regionale  per  gli  interventi  nel  comparto
agricolo, sue integrazioni e modifiche; 
    Visto l'art. 12-bis, comma 1-bis, della legge regionale  4  marzo
2005, n. 4 (Interventi per il  sostegno  e  lo  sviluppo  competitivo
delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.  Adeguamento
alla sentenza della Corte di giustizia  delle  Comunita'  europee  15
gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della  Commissione
delle Comunita' europee del 7 luglio 2004); 
    Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del  15
dicembre  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea n. L 379 del  28  dicembre  2006,  relativo  all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore
(de minimis); 
    Visto  il  regolamento  recante  criteri  e  modalita'   per   la
concessione di finanziamenti per  il  rafforzamento  della  struttura
finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione  di
prodotti agricoli previsti dall'art. 7, commi da 43 a 46 della  legge
regionale 23 gennaio 2007, n. 1,  approvato  con  proprio  decreto  5
aprile 2007, n. 088/Pres. ed abrogato dall'art.  3,  comma  67  della
legge regionale 30 dicembre  2008,  n.  17,  a  decorrere  dal  primo
gennaio 2009; 
    Visto  il  regolamento  recante  la  definizione   dei   comparti
produttivi di intervento, i criteri e le modalita' per la concessione
di finanziamenti per il  rafforzamento  della  struttura  finanziaria
delle imprese di trasformazione  e  commercializzazione  di  prodotti
agricoli di cui all'art. 7, commi da 43 a 46, della  legge  regionale
23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007) approvato con  proprio
decreto 29 settembre 2009, n. 0263/Pres.; 
    Visto  il  comma  4  dell'art.   6   del   proprio   decreto   n.
088/Pres./2007 secondo il quale  «Ulteriori  finanziamenti  agevolati
per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla
stessa impresa prima che siano trascorsi dieci anni  dall'erogazione,
da parte della banca, del primo finanziamento agevolato»; 
    Visto  il  comma  4  dell'art.   8   del   proprio   decreto   n.
0263/Pres./2009 secondo il quale  ulteriori  finanziamenti  agevolati
per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla
stessa impresa prima che siano trascorsi dieci anni  dall'erogazione,
da parte della Banca, del primo finanziamento agevolato eventualmente
concesso ai sensi del predetto proprio decreto n. 088/Pres./2007; 
    Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4  (Interventi  per  il
sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese  del
Friuli-Venezia Giulia,  adeguamento  alla  sentenza  della  Corte  di
giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99,  e
al parere motivato della Commissione delle Comunita'  europee  del  7
luglio 2004) e successive modificazioni; 
    Vista la comunicazione della commissione (Quadro  di  riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'accesso  al  finanziamento  nell'attuale  situazione  di   crisi
finanziaria  ed  economica)  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione Europea serie C n. 16/1 del 22 gennaio 2009; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3
giugno 2009 (Modalita'  di  applicazione  della  comunicazione  della
Commissione europea - quadro di  riferimento  temporaneo  comunitario
per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'accesso   al
finanziamento  nell'attuale  situazione  di  crisi   finanziaria   ed
economica); 
    Vista la decisione n. C(2009)4277 del 28  maggio  2009,  relativa
all'aiuto di Stato n. N 248/2009 - Italy, della Commissione europea; 
    Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti  in
materia di sviluppo economico  regionale,  sostegno  al  reddito  del
lavoratore e delle famiglie accelerazione di lavori pubblici); 
    Visto l'art.  12-bis,  comma  1-bis,  della  legge  regionale  n.
4/2005, predetto, per il quale «Per le finalita' di cui al comma 1  e
subordinatamente all'approvazione del regime di  aiuto  nazionale  da
parte della Commissione europea,  la  giunta  regionale  individua  i
canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di  cui  alla
comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008  (Quadro
di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale  situazione  di
crisi finanziaria ed economica), in  merito  alle  quali  puo'  darsi
corso a misure distinte in  relazione  alla  tipologia  di  incentivi
individuati dalla normativa regionale,  anche  con  riferimento  agli
interventi per il  credito  agevolato  alle  attivita'  economiche  e
produttivi relativi ... (omissis)  ...  al  Fondo  di  rotazione  per
interventi nel settore  agricolo  di  cui  alla  legge  regionale  n.
80/1982»; 
    Vista la deliberazione della giunta  regionale  n.  1433  del  24
giugno 2009, che individua, tra i canali  contributivi  ai  quali  si
applicano le condizioni di cui alla comunicazione  della  Commissione
europea del 17 dicembre 2008, la linea incentivante di cui al capo  I
della legge regionale n. 4/2005, con riserva  di  integrare  l'elenco
con ulteriori regimi; 
    Ritenuto  pertanto,  in  considerazione   della   necessita'   di
garantire  il  massimo  sostegno   finanziario   alle   imprese,   di
predisporre un nuovo regolamento che, nel tener conto del  quadro  di
riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato  a
sostegno dell'accesso al  finanziamento  nell'attuale  situazione  di
crisi finanziaria ed economica,  consenta  anche  alle  imprese  gia'
beneficiarie di  un  intervento  ai  sensi  del  proprio  decreto  n.
088/Pres./2007 l'accesso ai benefici di cui  al  proprio  decreto  n.
0263/Pres./2009; 
    Considerato che i suddetti finanziamenti sono concessi  a  titolo
di aiuto «de minimis» secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti d'importanza minore (de  minimis)  tenuto  altresi'  conto  del
disposto di cui agli articoli 2, 3, 8 e 9 del  predetto  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalita' di
applicazione della comunicazione della Commissione europea  -  quadro
di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale  situazione  di
crisi finanziaria ed economica); 
    Visto  il  regolamento  di  organizzazione   dell'amministrazione
regionale e degli enti regionali approvato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto  l'art.   42   dello   statuto   della   regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della giunta  regionale  n.  2661  del  26
novembre 2009 con  la  quale  la  giunta  medesima  ha  approvato  il
«Regolamento recante la definizione dei criteri e  modalita'  per  la
concessione di finanziamenti per  il  rafforzamento  della  struttura
finanziaria di imprese di  trasformazione  e  commercializzazione  di
prodotti agricoli in attuazione dell'art. 12-bis, comma 1-bis,  della
legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, in materia  di  piccole  e  medie
imprese del Friuli-Venezia Giulia»; 
    Considerato  che  con  la  medesima   deliberazione   il   citato
regolamento e' stato individuato come canale contributivo al quale si
applicano le condizioni della comunicazione della Commissione europea
del 17 dicembre 2008 (Quadro di  riferimento  temporaneo  comunitario
per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'accesso   al
finanziamento  nell'attuale  situazione  di  crisi   finanziaria   ed
economica); 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento recante la definizione dei  criteri
e modalita' per la concessione di finanziamenti per il  rafforzamento
della  struttura  finanziaria  di   imprese   di   trasformazione   e
commercializzazione di  prodotti  agricoli  in  attuazione  dell'art.
12-bis, comma i-bis, della legge regionale 4  marzo  2005,  n.  4  in
materia di piccole e medie imprese del  Friuli-Venezia  Giulia»,  nel
testo allegato al presente provvedimento  di  cui  costituisce  parte
integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della regione. 
 
                                TONDO