(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo, sue integrazioni e modifiche; Visto l'art. 12-bis, comma 1-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004); Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis); Visto il regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli previsti dall'art. 7, commi da 43 a 46 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, approvato con proprio decreto 5 aprile 2007, n. 088/Pres. ed abrogato dall'art. 3, comma 67 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, a decorrere dal primo gennaio 2009; Visto il regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'art. 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007) approvato con proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0263/Pres.; Visto il comma 4 dell'art. 6 del proprio decreto n. 088/Pres./2007 secondo il quale «Ulteriori finanziamenti agevolati per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla stessa impresa prima che siano trascorsi dieci anni dall'erogazione, da parte della banca, del primo finanziamento agevolato»; Visto il comma 4 dell'art. 8 del proprio decreto n. 0263/Pres./2009 secondo il quale ulteriori finanziamenti agevolati per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla stessa impresa prima che siano trascorsi dieci anni dall'erogazione, da parte della Banca, del primo finanziamento agevolato eventualmente concesso ai sensi del predetto proprio decreto n. 088/Pres./2007; Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004) e successive modificazioni; Vista la comunicazione della commissione (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C n. 16/1 del 22 gennaio 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalita' di applicazione della comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica); Vista la decisione n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, relativa all'aiuto di Stato n. N 248/2009 - Italy, della Commissione europea; Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito del lavoratore e delle famiglie accelerazione di lavori pubblici); Visto l'art. 12-bis, comma 1-bis, della legge regionale n. 4/2005, predetto, per il quale «Per le finalita' di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in merito alle quali puo' darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attivita' economiche e produttivi relativi ... (omissis) ... al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale n. 80/1982»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1433 del 24 giugno 2009, che individua, tra i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008, la linea incentivante di cui al capo I della legge regionale n. 4/2005, con riserva di integrare l'elenco con ulteriori regimi; Ritenuto pertanto, in considerazione della necessita' di garantire il massimo sostegno finanziario alle imprese, di predisporre un nuovo regolamento che, nel tener conto del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, consenta anche alle imprese gia' beneficiarie di un intervento ai sensi del proprio decreto n. 088/Pres./2007 l'accesso ai benefici di cui al proprio decreto n. 0263/Pres./2009; Considerato che i suddetti finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto «de minimis» secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis) tenuto altresi' conto del disposto di cui agli articoli 2, 3, 8 e 9 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalita' di applicazione della comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica); Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello statuto della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2661 del 26 novembre 2009 con la quale la giunta medesima ha approvato il «Regolamento recante la definizione dei criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in attuazione dell'art. 12-bis, comma 1-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, in materia di piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia»; Considerato che con la medesima deliberazione il citato regolamento e' stato individuato come canale contributivo al quale si applicano le condizioni della comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica); Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante la definizione dei criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in attuazione dell'art. 12-bis, comma i-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. TONDO