(Pubblicata nel Bollettino ufficiale Straordinario della 
             Regione Abruzzo n. 11 del 2 dicembre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
      Disposizioni urgenti per la stagione venatoria 2009/2010 
 
    1. In via  eccezionale,  limitatamente  alla  stagione  venatoria
2009/2010, visto il parere obbligatorio dell'Istituto  superiore  per
la protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  e'  disposto  il
prelievo venatorio delle specie appresso elencate fino alle  date  di
seguito indicate: 
      a) Lepre comune (lepus europeas) fino al 10 dicembre 2009; 
      b) Fagiano (phaisanus colchicus) fino al 10 dicembre 2009; 
      c) Beccaccia(scolopax rusticola) fino al 15 gennaio 2010. 
    2. Per la stagione venatoria  2009/2010,  successivamente  al  15
dicembre 2009 e' consentito l'uso dei  cani  da  ferma  e  da  cerca,
mentre e' precluso  l'utilizzo  dei  cani  da  seguita,  fatto  salvo
l'utilizzo di questi ultimi per l'esercizio della caccia alla volpe e
al cinghiale in squadre autorizzate secondo  le  modalita'  stabilite
dagli ATC e da questi adottate entro e non oltre il 10 dicembre 2009. 
    3. In via  eccezionale,  per  la  salvaguardia  delle  produzioni
agricole, per la stagione venatoria 2009/2010 il  prelievo  venatorio
al cinghiale e' prorogato fino al 15 gennaio 2010. 
    4. Nelle aree dove e' presente la  specie  lepre  italica  (lepus
corsicanus) cosi' come individuate dal «Piano d'Azione Nazionale  per
la lepre italica» predisposto dall'ISPRA,  ricadenti  nei  comuni  di
Anversa degli Abruzzi e frazione Casale di Cocullo, qualora  non  sia
precluso  l'esercizio  venatorio  in  virtu'   di   altre   leggi   o
disposizioni, e' comunque vietato l'esercizio della caccia alla lepre
europea(lepus europeas). I vigenti atti  amministrativi  inerenti  il
territorio della provincia di L'Aquila  che  precludono  il  prelievo
venatorio alla lepre europea per la  salvaguardia  delle  popolazioni
della Lepre  Italica  in  aree  diverse  da  quelle  individuate  dal
menzionato piano d'azione nazionale decadono  all'entrata  in  vigore
della presente legge. 
    5. La presente legge e' priva di  oneri  a  valere  sul  bilancio
regionale.