(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 
                     n. 50 del 17 dicembre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza 
 
    1. La Regione, in attuazione dell'art. 11, comma 2, dello Statuto
e nel rispetto delle competenze degli enti locali, istituisce, presso
il  Consiglio  regionale,  il  Garante  regionale  per  l'infanzia  e
l'adolescenza (di seguito denominato Garante), al fine di  assicurare
sul territorio regionale la piena  attuazione  dei  diritti  e  degli
interessi riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi e  alle
ragazze. 
    2. Il Garante svolge la propria attivita' in  piena  autonomia  e
con indipendenza di giudizio e valutazione e  non  e'  sottoposto  ad
alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.