(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 
                     n. 50 del 17 dicembre 2009) 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
    Visti gli art. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
    Vista la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20; 
    Visto il regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-12791 del  14
dicembre 2009; 
 
                                Emana 
 
    il seguente regolamento: 
    Regolamento  regionale  recante:  «Modifiche   all'art.   8   del
regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R in materia  di  canoni
regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002,
n. 20)». 
                               Art. 1 
 
        Sostituzione del comma 2 dell'art. 8 del regolamento 
                 regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R 
 
    1. Il comma 2 dell'art. 8 del regolamento  regionale  6  dicembre
2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali  per  l'uso  di  acqua
pubblica «Legge regionale 5  agosto  2002,  n.  20»  e  modifiche  al
regolamento  regionale  29  luglio  2003,  n.  10/R  «Disciplina  dei
procedimenti di concessione di derivazione di  acqua  pubblica»),  e'
sostituito dal seguente: 
      «2. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  alle  utenze
assentite o legittimamente in atto alla data di entrata in vigore del
presente regolamento con decorrenza dal 1° gennaio 2011.».