(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 17 dicembre 2009) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli art. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20; Visto il regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-12791 del 14 dicembre 2009; Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)». Art. 1 Sostituzione del comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R 1. Il comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica «Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20» e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R «Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica»), e' sostituito dal seguente: «2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle utenze assentite o legittimamente in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento con decorrenza dal 1° gennaio 2011.».