(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 
                     n. 50 del 17 dicembre 2009) 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
    Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
    Viste le leggi 16 luglio 1997, n. 228, 19 ottobre 2004, n. 257  e
26 febbraio 2007, n. 17; 
    Visto l'art. 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44; 
    Visto il regolamento regionale 19 maggio 2008, n. 7/R; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 41-12818 del  14
dicembre 2009; 
      
 
                                Emana 
 
     il seguente regolamento: 
    Regolamento  regionale  recante:  «Modifiche   all'art.   2   del
regolamento regionale 19 maggio 2008, n. 7/R (Ulteriori  disposizioni
integrative in materia di agevolazioni alle imprese  ai  sensi  della
legge 16 luglio 1997, n. 228 e della legge 19 ottobre 2004, n. 257)». 
                               Art. 1 
 
           Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 
                       19 maggio 2008, n. 7/R 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 2 del  regolamento  regionale  19  maggio
2008,  n.  7R  (Ulteriori  disposizioni  integrative  in  materia  di
agevolazioni alle imprese ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228
e della legge 19 ottobre 2004, n. 257), e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le agevolazioni ai sensi  dell'art.  3-quinquies,  comma  1
della legge 26 febbraio 2007, n. 17, possono  essere  deliberate  dal
Comitato tecnico regionale competente, anche se prive della  delibera
di concessione del finanziamento bancario. In tal  caso  l'erogazione
del contributo e' subordinata all'acquisizione di copia del contratto
di finanziamento da parte dell'ente gestore.».