(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 7 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all'art. 10 della Legge regionale n. 23/2003 1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), e' sostituito dal seguente: «2. L'esenzione di cui al comma 1 e' estesa alle persone con handicap psichico e mentale, in possesso di indennita' di accompagnamento e alle persone non vedenti e ipovedenti gravi, come classificate all'art. 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici) o sordomute assolute». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dall'anno solare 2009.