(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 
                      n. 1 del 7 gennaio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Modifica all'art. 10 della Legge regionale n. 23/2003 
 
    1. Il comma 2 dell'art. 10 della  legge  regionale  23  settembre
2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse  automobilistiche),  e'
sostituito dal seguente: 
      «2. L'esenzione di cui al comma 1 e' estesa  alle  persone  con
handicap  psichico  e  mentale,  in   possesso   di   indennita'   di
accompagnamento e alle persone non vedenti e ipovedenti  gravi,  come
classificate  all'art.  4  della  legge  3  aprile   2001,   n.   138
(Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive  e  norme
in materia di accertamenti oculistici) o sordomute assolute». 
    2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano  a  partire
dall'anno solare 2009.