(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 
                     n. 48 del 3 dicembre 2009) 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
    Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
    Vista la legge regionale 21 aprile 2006, n. 14; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-12668 del  30
novembre 2009; 
 
                                Emana 
 
  
il seguente regolamento: 
    Regolamento  regionale  recante:  «Disciplina   dei   canoni   di
imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente (Legge  regionale
21 aprile 2006, n. 14)». 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1.  Il  presente  regolamento  disciplina,  in  sede   di   prima
attuazione dell'art. 7 della legge regionale 21 aprile  2006,  n.  14
(Legge finanziaria per l'anno 2006) come sostituito dall'art. 4 della
legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3  (Disposizioni  collegate  alla
manovra  finanziaria  per  l'anno   2008   in   materia   di   tutela
dell'ambiente), il canone di imbottigliamento delle acque minerali  e
di sorgente, comprese le bibite confezionate con le  suddette  acque,
di seguito denominate acque imbottigliate.