(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 3 dicembre 2009) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 21 aprile 2006, n. 14; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-12668 del 30 novembre 2009; Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Disciplina dei canoni di imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente (Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14)». Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, in sede di prima attuazione dell'art. 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006) come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente), il canone di imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente, comprese le bibite confezionate con le suddette acque, di seguito denominate acque imbottigliate.