(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali. Articoli 3 e 4 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), sono prorogati, alle condizioni ivi previste, con riferimento alle rate dei mutui stipulati al 26 febbraio 2010 in scadenza dal 1° marzo 2010 e fino al 28 febbraio 2011. 2. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 26 febbraio 2010 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia gia' iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle relative garanzie. 3. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla Societa' finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.) o alle banche convenzionate entro il 26 febbraio 2010 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2010 ed entro il 30 aprile 2010 per le rate con scadenza successiva.