(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 5
                        del 2 febbraio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              promulga 
 
la seguente legge:  
                               Art. 1 
 
Sospensione  delle  rate  di  mutui  agevolati  previsti   da   leggi
                             regionali. 
     Articoli 3 e 4 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 
 
    1. Gli interventi  di  cui  agli  articoli  3  e  4  della  legge
regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure  regionali  straordinarie  ed
urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie  e  alle
imprese),  sono  prorogati,  alle  condizioni   ivi   previste,   con
riferimento alle rate dei mutui stipulati  al  26  febbraio  2010  in
scadenza dal 1° marzo 2010 e fino al 28 febbraio 2011. 
    2. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla
data del 26 febbraio  2010  rispetto  a  rate  di  mutuo  scadute,  a
condizione che non sia gia' iniziato il  procedimento  esecutivo  per
l'escussione delle relative garanzie. 
    3. I mutuatari possono richiedere la  sospensione  del  pagamento
delle rate di mutuo ai  sensi  del  presente  articolo  con  apposita
domanda da presentare alla Societa' finanziaria  regionale  (FINAOSTA
S.p.A.) o alle banche convenzionate entro il 26 febbraio 2010 per  le
rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile  2010  ed  entro  il  30
aprile 2010 per le rate con scadenza successiva.