(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna 
                    n. 202 del 30 dicembre 2009) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
    1. Dopo il comma 8-bis dell'art.  19  della  Legge  regionale  24
maggio   2004,   n.   11   (Sviluppo   regionale    della    societa'
dell'informazione) e' inserito il seguente: 
      «8-ter. L'agenzia puo' altresi' prestare i  propri  servizi  in
favore delle organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della
legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la  valorizzazione
delle  organizzazioni  di  volontariato.  Abrogazione   della   legge
regionale 2 settembre 1996, n. 37) iscritte nell'albo regionale o nei
registri provinciali delle organizzazioni di volontariato nonche' dei
centri di servizio al volontariato dell'Emilia-Romagna.». 
        
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. 
      Bologna, 30 novembre 2009 
 
                               ERRANI