(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 202 del 30 dicembre 2009) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Dopo il comma 8-bis dell'art. 19 della Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione) e' inserito il seguente: «8-ter. L'agenzia puo' altresi' prestare i propri servizi in favore delle organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37) iscritte nell'albo regionale o nei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato nonche' dei centri di servizio al volontariato dell'Emilia-Romagna.». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 30 novembre 2009 ERRANI