(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna 
                    n. 204 del 30 novembre 2009) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
          Integrazione della legge regionale n. 20 del 2000 
 
    1. Nella  legge  regionale  24  marzo  2000,  n.  20  (Disciplina
generale sulla tutela e l'uso del territorio) dopo il Titolo III,  e'
inserito il seguente: 
 
                          «Titolo III-bis. 
 
 
               Tutela e valorizzazione del paesaggio. 
 
 
                            Art. 40-bis. 
   Principi generali per la tutela e valorizzazione del paesaggio 
 
    1.  Il  presente  Titolo,  nell'osservanza  dell'  art.  9  della
Costituzione e dei principi della Convenzione europea sul  paesaggio,
ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, e  in  attuazione  del
decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio  2002,  n.
137), di seguito indicato quale  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, persegue l'obiettivo  dell'integrazione  tra  la  primaria
esigenza della tutela  del  paesaggio  regionale  ed  i  processi  di
pianificazione territoriale e urbanistica. 
    2. Nel rispetto dei principi  di  sussidiarieta',  adeguatezza  e
differenziazione,  la  Regione,  gli   Enti   locali   e   le   altre
Amministrazioni  pubbliche,  ciascuna   nell'ambito   della   propria
competenza, contribuiscono alla tutela, alla  valorizzazione  e  alla
gestione sostenibile del paesaggio. 
    3. Il paesaggio e' componente essenziale  del  contesto  di  vita
della popolazione regionale, in quanto  espressione  della  identita'
culturale e dei valori storico-testimoniali, naturali, morfologici ed
estetici  del  territorio.  Pertanto,  le  Amministrazioni  pubbliche
assumono  la  tutela  e  la  valorizzazione   del   paesaggio   quale
riferimento  per  la  definizione   delle   politiche   a   incidenza
territoriale. 
    4. La  tutela  del  paesaggio  e'  garantita  dal  sistema  degli
strumenti  di  pianificazione  paesaggistica,  costituito  dal  Piano
Territoriale  Paesaggistico  Regionale  (PTPR),  nonche'  dai   Piani
Territoriali  di  Coordinamento  Provinciale  (PTCP)  e   dai   Piani
Strutturali Comunali (PSC) che diano attuazione al  piano  regionale,
in coerenza con i caratteri connotativi  dei  contesti  paesaggistici
locali. I PTCP specificano, approfondiscono e integrano le previsioni
del PTPR, senza derogare alle stesse, coordinandole con gli strumenti
territoriali e di settore incidenti sul territorio. 
 
                            Art. 40-ter. 
          Compiti della Regione e politica per il paesaggio 
 
    1.  La  Regione  esercita  le   proprie   funzioni   di   tutela,
valorizzazione e vigilanza del paesaggio sulla base di leggi e norme,
operando per una politica unitaria e condivisa. 
    2. La politica per il paesaggio ha l'obiettivo di  migliorare  la
qualita'  dei  paesaggi  regionali  tramite  la  salvaguardia  e   il
rafforzamento dei valori identitari e  la  gestione  sostenibile  del
paesaggio. In particolare, la politica per il paesaggio  si  sviluppa
attraverso le seguenti azioni: 
    a) la tutela del paesaggio, attuata dal PTPR, il  quale,  assieme
agli altri strumenti di pianificazione, ha il compito di governare  e
indirizzare le azioni di tutela, mediante la definizione delle regole
e degli obiettivi di qualita' del paesaggio regionale; 
    b)  la  valorizzazione  del  paesaggio,  attraverso  progetti  di
tutela, recupero e valorizzazione, finalizzati  all'attuazione  degli
obiettivi  e  delle  politiche  di   miglioramento   della   qualita'
paesaggistica fissati dal PTPR; 
    c) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni  amministrative  in
materia   di   paesaggio,   nonche'   il    monitoraggio,    mediante
l'Osservatorio   regionale   per   la   qualita'    del    paesaggio,
dell'attuazione   della   pianificazione   paesaggistica   e    delle
trasformazioni dei paesaggi regionali. 
    3. La Giunta regionale assicura l'integrazione e la concertazione
delle politiche  settoriali  e  di  sviluppo  che  producono  effetti
diretti o indiretti sul paesaggio ovvero sui singoli immobili o sulle
aree tutelate e promuove la partecipazione alle scelte relative  alla
tutela e alla valorizzazione del paesaggio, anche attraverso processi
partecipativi dei cittadini e loro associazioni  secondo  metodologie
trasparenti, paritetiche, rappresentative e inclusive che  permettano
il confronto dei punti di vista e la mediazione degli interessi. 
    4. Allo scopo di perseguire tale sviluppo coordinato  e  omogeneo
delle attivita' di tutela, valorizzazione e recupero  del  paesaggio,
l'Assemblea  legislativa  regionale  adotta  atti  di   indirizzo   e
coordinamento, direttive e linee guida in  materia,  ai  sensi  dell'
art. 16. 
 
                           Art. 40-quater. 
             Piano Territoriale Paesaggistico Regionale 
 
    1. Il PTPR, che costituisce parte tematica del Piano Territoriale
Regionale (PTR), definisce gli obiettivi e le politiche di  tutela  e
valorizzazione del paesaggio, con riferimento  all'intero  territorio
regionale,  quale  piano  urbanistico-territoriale  avente  specifica
considerazione  dei   valori   paesaggistici,   storico-testimoniali,
culturali, naturali, morfologici ed estetici. 
    2.   Il   PTPR,   in   considerazione    delle    caratteristiche
paesaggistiche,  naturali  e  culturali  del  territorio   regionale,
individua i sistemi, le zone e gli elementi  territoriali  meritevoli
di tutela, in  quanto  costituiscono  gli  aspetti  e  i  riferimenti
strutturanti del territorio, e stabilisce per  ciascuno  di  essi  la
normativa d'uso per la tutela dei caratteri distintivi. La disciplina
del PTPR e' integrata dalle specifiche prescrizioni di  tutela  degli
immobili e delle aree di notevole interesse pubblico. 
    3. Al fine di attuare la gestione  coordinata  e  omogenea  della
tutela, il PTPR definisce, inoltre, i  criteri  di  rappresentazione,
specificazione e  articolazione  dei  sistemi,  delle  zone  e  degli
elementi ai fini dell'elaborazione della cartografia dei PTCP  e  dei
PSC. 
    4. Il PTPR, sulla base del riconoscimento  e  della  condivisione
dei caratteri connotativi del territorio, nonche' delle dinamiche  di
sviluppo dello stesso, individua gli ambiti paesaggistici  costituiti
da un insieme eterogeneo di elementi, contesti e parti di  territorio
regionale unitariamente percepite, i quali  costituiscono  quadro  di
riferimento cogente,  per  assicurare  la  coerenza  delle  politiche
generali e settoriali, dei programmi  di  sviluppo,  dei  progetti  e
delle azioni per il governo del territorio con le caratteristiche dei
diversi paesaggi regionali. 
    5. Il PTPR individua per ciascun  ambito  obiettivi  di  qualita'
paesaggistica indirizzati a realizzare azioni di: 
    a) mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi
e delle morfologie dei luoghi sottoposti a tutela; 
    b)  individuazione  delle  linee  di  sviluppo  sostenibile   del
territorio, compatibili con i valori e i significati riconosciuti del
paesaggio; 
    c) valorizzazione, recupero e riqualificazione degli  immobili  e
delle aree compromessi o degradati, diretti a  reintegrare  i  valori
preesistenti ovvero a creare nuovi valori paesaggistici,  perseguendo
il miglioramento della  qualita'  complessiva  del  territorio  e  il
rafforzamento delle diversita' locali, assicurando, nel contempo,  il
minor consumo di territorio. 
    6. Il PTPR definisce i criteri per l' apposizione, la verifica  e
l'aggiornamento  dei  vincoli  paesaggistici,  con   l'obiettivo   di
identificare il sistema dei valori identitari, rappresentativi  della
diversita'    paesaggistica    e     culturale     del     territorio
emiliano-romagnolo. 
    7. Il PTPR, sulla base dei valori paesaggistici  indicati  e  dei
livelli di tutela definiti dalle norme nazionali e regionali e  delle
linee  guida  previste  dal  comma  10  dell'art.  12   del   decreto
legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387  (Attuazione  della  direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica  prodotta
da   fonti    energetiche    rinnovabili    nel    mercato    interno
dell'elettricita'), individua le aree del  territorio  regionale  non
idonee  alla  localizzazione  di  specifiche  tipologie  di  impianti
tecnologici di produzione e trasporto di energia e le aree sottoposte
a peculiari limitazioni. 
    8. Nelle more dell' adeguamento del PTPR di cui al  comma  7,  la
Giunta regionale,  sentita  la  Commissione  assembleare  competente,
emana un atto di ricognizione delle normative vigenti in  materia  di
tutela dell'ambiente,  di  tutela  del  paesaggio  e  del  patrimonio
storico artistico da osservare per  il  rilascio  dell'autorizzazione
unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387
del 2003, al fine di assicurare  il  rispetto  da  parte  degli  Enti
locali delle norme nazionali e regionali in materia. 
 
                         Art. 40-quinquies. 
                            Procedimento 
 
    1. Il  procedimento  disciplinato  dal  presente  articolo  trova
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione  delle  varianti  al
PTPR, nonche'  della  verifica  e  adeguamento  della  pianificazione
paesaggistica regionale di cui  all'art.  156  del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio. 
    2. Salvo quanto previsto dall'art. 135, comma 1,  terzo  periodo,
del Codice dei beni culturali e del paesaggio,  la  Giunta  regionale
puo' stipulare un accordo preliminare con il Ministero per i  beni  e
le attivita' culturali, finalizzato alla individuazione dei contenuti
del  piano  paesaggistico  da   elaborare   congiuntamente   e   alla
definizione dei tempi e delle modalita' di redazione dello stesso. 
    3. La Giunta regionale elabora un documento preliminare del piano
e lo comunica all'Assemblea legislativa.  Sulla  comunicazione  della
Giunta l'Assemblea legislativa si esprime  attraverso  l'approvazione
di  un  ordine  del  giorno.  Successivamente,  il  Presidente  della
Regione, per l'esame congiunto del documento preliminare, convoca una
conferenza di pianificazione  ai  sensi  dell'art.  14,  chiamando  a
parteciparvi, ai sensi dello stesso art. 14, comma 3, le Province, le
Autorita' di bacino e  gli  Enti  di  gestione  delle  aree  naturali
protette, nonche' gli organi periferici del Ministero per i beni e le
attivita' culturali. Entro il  termine  perentorio  di  durata  della
conferenza di pianificazione,  l'Osservatorio  per  la  qualita'  del
paesaggio pone in  essere  le  eventuali  forme  di  consultazione  e
partecipazione dei cittadini  e  loro  associazioni  stabilite  dalla
Giunta regionale con l'atto di approvazione del documento preliminare
e  predispone  la  sintesi  dei  pareri,  delle  proposte   e   delle
osservazioni avanzate. 
    4. A seguito della conclusione della  fase  della  conferenza  di
pianificazione,  l'Assemblea  legislativa  adotta  il  piano,  previo
parere del Consiglio delle Autonomie locali. Copia del piano adottato
e' trasmesso agli Enti indicati al comma 3. 
    5. Il piano adottato e' depositato presso le sedi  dell'Assemblea
legislativa e delle Province per sessanta giorni dalla  pubblicazione
nel Bollettino  ufficiale  della  Regione  dell'avviso  dell'avvenuta
adozione. 
    L' avviso contiene l'indicazione degli enti  presso  i  quali  il
piano e' depositato  e  dei  termini  entro  i  quali  chiunque  puo'
prenderne visione. L' avviso e'  pubblicato  altresi'  su  almeno  un
quotidiano a diffusione regionale. 
    6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui  al  comma  5
possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti: 
      a) gli enti e organismi pubblici; 
      b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per
la tutela di interessi diffusi; 
      c) i singoli cittadini nei confronti dei  quali  le  previsioni
del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti. 
    7. In sede  di  elaborazione  delle  varianti  al  PTPR  e  dell'
adeguamento dello stesso ai sensi dell'art. 156 del Codice  dei  beni
culturali e  del  paesaggio,  la  Giunta  stipula  l'accordo  di  cui
all'art. 135, comma 1, terzo periodo, del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, per la condivisione dei  contenuti  riferiti  ai  beni
paesaggistici e  per  la  definizione  del  termine  di  approvazione
dell'adeguamento stesso. 
    8. L'Assemblea legislativa, entro la scadenza del termine di  cui
al comma 7, decide sulle osservazioni e approva  il  piano.  Ai  fini
della predisposizione della proposta di atto deliberativo, la  Giunta
regionale  acquisisce  la   valutazione   ambientale   dell'autorita'
individuata ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge  regionale  13
giugno 2008, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione
ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 
    9. Copia integrale del  piano  approvato  e'  depositata  per  la
libera  consultazione  presso  la  Regione  ed  e'   trasmessa   alle
amministrazioni  di  cui  al  comma  3.  La  Regione  provvede   alla
pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  dell'avviso  dell'avvenuta
approvazione del piano. Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a
cura  dell'Amministrazione  regionale,  con  avviso  su   almeno   un
quotidiano a diffusione regionale. 
    10.  Il  piano  entra  in  vigore  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso dell'approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione,
ai sensi del comma 9. 
 
                           Art. 40-sexies. 
          Coordinamento della pianificazione paesaggistica 
              con gli altri strumenti di pianificazione 
 
    1. Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del Codice dei beni culturali
e del paesaggio, le disposizioni del  PTPR  non  sono  derogabili  da
parte di piani, programmi e progetti statali, regionali e  locali  di
sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti di  pianificazione
territoriale ed urbanistica e prevalgono sulle eventuali disposizioni
difformi previste dai medesimi strumenti di  pianificazione  e  dagli
atti   amministrativi   attuativi   posti   in   essere   da   Citta'
metropolitana, Province,  Comuni  e  Comunita'  montane.  Per  quanto
attiene alla tutela del paesaggio,  le  disposizioni  del  PTPR  sono
comunque  prevalenti  sulle  disposizioni  contenute  negli  atti  di
pianificazione ad incidenza territoriale, previsti dalle normative di
settore, ivi compresi  quelli  degli  enti  di  gestione  delle  aree
naturali protette. 
    2. Il PTPR prevede misure di coordinamento e di integrazione  con
le politiche e programmazioni  di  settore,  in  particolare  con  la
programmazione per il sistema regionale delle  aree  protette  e  dei
siti della Rete Natura 2000, nonche' con gli  strumenti  nazionali  e
regionali di sviluppo economico, incidenti sul territorio. 
    3. Le  Amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  entro  i  termini
stabiliti dal piano regionale e comunque non oltre due anni dalla sua
approvazione,  conformano  e   adeguano   i   propri   strumenti   di
pianificazione alle previsioni, alle disposizioni e  alle  misure  di
coordinamento del PTPR, introducendo, ove  necessario,  le  ulteriori
previsioni  che,  alla  luce  delle  caratteristiche  specifiche  del
territorio, risultino utili ad assicurare la salvaguardia dei  valori
paesaggistici individuati dallo stesso PTPR. I limiti alla proprieta'
derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo. 
    4.  Le  Amministrazioni  di  cui  al  comma   1   assicurano   la
partecipazione degli organi periferici del Ministero per i beni e  le
attivita' culturali alle conferenze  di  pianificazione  relative  al
procedimento  di  conformazione   e   adeguamento   degli   strumenti
territoriali e urbanistici alle previsioni del PTPR. 
    5. Le Province predispongono il  documento  preliminare  relativo
alla variante di adeguamento del PTCP  al  PTPR  in  accordo  con  la
Regione e gli organi  periferici  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali. La medesima variante  di  adeguamento  del  PTCP
contiene  la  proposta  di  verifica  e  aggiornamento  dei   vincoli
paesaggistici presenti sul territorio provinciale, comprensiva  delle
prescrizioni, delle  misure  e  dei  criteri  di  gestione  dei  beni
paesaggistici e  dei  relativi  interventi  di  valorizzazione.  Dopo
l'approvazione della variante di adeguamento, le Province trasmettono
la proposta di verifica e  aggiornamento  dei  vincoli  paesaggistici
alla Commissione regionale per  il  paesaggio,  di  cui  all'articolo
40-duodecies. 
 
                          Art. 40-septies. 
Progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio 
 
    1. I progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione  del
paesaggio costituiscono lo strumento attraverso il quale  la  Regione
persegue  il  miglioramento  della   qualita'   territoriale   e   il
rafforzamento delle diversita' locali, favorendo  il  recupero  delle
aree  compromesse  o  degradate  e  la  produzione  di  nuovi  valori
paesaggistici nei contesti identitari  che  connotano  il  territorio
regionale individuati dal PTPR. 
    2. Costituiscono aree  preferenziali  per  la  realizzazione  dei
progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio
i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse
pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei  beni  culturali  e
del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali  e
seminaturali protetti, individuati ai sensi della legge regionale  17
febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della  Rete
Natura 2000), per le finalita' di cui all'art. 40-sexies, comma 2. 
    3. Al  fine  della  predisposizione  dei  progetti  regionali  di
tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio, la Regione  promuove
la conclusione con gli Enti territoriali di accordi  territoriali  ai
sensi dell'art. 15,  anche  attraverso  il  confronto  con  le  parti
sociali e i portatori di  interessi  diffusi.  Agli  accordi  possono
partecipare anche gli organi periferici del Ministero per i beni e le
attivita' culturali ovvero altre amministrazioni statali interessate.
Gli accordi sono volti al perseguimento delle  finalita'  di  cui  al
comma 1. 
    4. Gli accordi territoriali stabiliscono, in particolare: 
      a) il contesto paesaggistico  oggetto  delle  azioni  previste 
dall' accordo e le misure dirette alla sua valorizzazione; 
      b) il programma di lavoro del progetto  con  l'indicazione  del
costo complessivo, dei tempi e delle modalita' di attuazione; 
      e)  le  forme   di   partecipazione   degli   enti   contraenti
all'attivita' di predisposizione del progetto di valorizzazione; 
      d) la valutazione degli effetti di miglioramento  del  contesto
paesaggistico di riferimento. 
    5. L'accordo impegna  gli  enti  sottoscrittori  a  conformare  i
propri atti di pianificazione e di programmazione ai suoi  contenuti,
indirizzando  1'allocazione  delle  risorse  comunitarie,  nazionali,
regionali e locali, anche settoriali e la progettazione dei  relativi
specifici interventi. 
    6. La Regione concorre al finanziamento dei progetti regionali di
tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio  attraverso  appositi
contributi, concessi nella misura massima  del  70  per  cento  della
spesa ritenuta ammissibile per l'elaborazione e 1'  attuazione  degli
stessi. 
 
                           Art. 40-octies. 
        Osservatorio regionale per la qualita' del paesaggio 
 
    1. La Regione istituisce l'Osservatorio regionale per la qualita'
del paesaggio nell' ambito delle proprie strutture, con il compito di
monitorare  1'  attuazione  della  pianificazione   paesaggistica   e
l'evoluzione delle trasformazioni del paesaggio regionale, a supporto
dell'esercizio da parte della Regione dei compiti di vigilanza  sulle
funzioni amministrative delegate ai Comuni  e  di  valutazione  delle
trasformazioni  incidenti  sui  beni  paesaggistici.  A  tale  scopo,
l'Osservatorio realizza studi, raccoglie dati conoscitivi  e  formula
proposte; inoltre, cura lo svolgimento dei processi di partecipazione
dei  cittadini  e  loro  associazioni,   ove   stabilite   ai   sensi
dell'articolo 40-quinquies, comma 3. 
    2.  L'Osservatorio  regionale  per  la  qualita'  del  paesaggio,
nell'esercizio  dei  propri  compiti,  collabora  con  l'Osservatorio
nazionale per la qualita' del paesaggio e con le Province, i  Comuni,
le Comunita' montane, gli Enti di gestione dei parchi e la  Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici del  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali, nonche', previo specifico accordo, con
le associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, con
gli altri soggetti istituzionali  cui  sono  attribuite  funzioni  di
vigilanza sul territorio e  con  l'Istituto  per  i  beni  artistici,
culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN). 
    3. La Giunta regionale presenta ogni tre anni il  rapporto  sullo
stato del paesaggio regionale. A tale scopo puo'  attivare  forme  di
collaborazione con i soggetti di cui al comma 2. 
    4, Per favorire la diffusione della conoscenza  sullo  stato  del
paesaggio e sulle politiche e attivita' di  tutela  e  valorizzazione
realizzate dalla Regione e  dalle  Autonomie  locali,  l'Osservatorio
regionale  per  la  qualita'  del  paesaggio  realizza  attivita'  di
informazione  ai  cittadini,  anche  tramite  l'utilizzo  di  sistemi
telematici. A tal fine puo' avvalersi dell'Archivio  regionale  della
pianificazione, istituito ai sensi dell' art. 51, comma 3-bis e dell'
IBACN. 
 
                           Art. 40-nonies. 
                       Compiti delle Province 
 
    1. In materia  di  tutela  e  valorizzazione  del  paesaggio,  la
Provincia, attraverso il PTCP: 
    a) attua i contenuti e le disposizioni del PTPR, specificandoli e
integrandoli  in  riferimento  alle  caratteristiche  paesaggistiche,
storiche e culturali del territorio provinciale; 
    b) fornisce la rappresentazione cartografica dei caratteri e  dei
valori paesaggistici locali, sulla base della metodologia fissata dal
PTPR; 
    c)  fornisce  la  rappresentazione   cartografica   dei   vincoli
paesaggistici presenti sul territorio; 
    d)  predispone  gli  strumenti  di   supporto   per   l'attivita'
conoscitiva  e  valutativa  del  territorio  per  le  amministrazioni
comunali. 
 
                           Art. 40-decies. 
                         Compiti dei Comuni 
 
    1. In materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, i Comuni,
attraverso i PSC, provvedono a specificare, approfondire e attuare  i
contenuti e le disposizioni dei PTPR e perseguono  gli  obiettivi  di
qualita' paesaggistica da questo individuati. I PSC, in  ragione  del
maggior livello  di  dettaglio  dei  propri  elaborati  cartografici,
possono rettificare le delimitazioni dei sistemi, delle zone e  degli
elementi operate dal PTPR e dal PTCP, fino a  portarle  a  coincidere
con le suddivisioni reali rilevabili sul territorio. 
    2. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative di cui agli
artt. 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 159, 167 e  181  del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio,  nonche'  le  funzioni  attinenti
alla  valutazione  di  compatibilita'   paesaggistica   delle   opere
edilizie, da svolgersi nell' ambito  dei  procedimenti  di  sanatoria
ordinaria  e  speciale.  I  Consigli  comunali  possono  delegare  le
medesime funzioni amministrative alle Unioni  di  comuni,  costituite
anche ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 30 giugno 2008,  n.
10   (Misure   per   il   riordino   territoriale,   l'   autoriforma
dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni). 
    3. In caso di persistente  inerzia  nel  compimento  di  un  atto
nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta  regionale  assegna
al Comune o all'Unione di Comuni un termine per provvedere,  comunque
non inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale  termine,
la  Regione  assume  i  provvedimenti  necessari  per  il  compimento
dell'atto, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta. 
    4. Nel caso di persistenti  e  gravi  violazioni  delle  leggi  o
direttive regionali o statali da parte di un Comune o di  una  Unione
di  Comuni,  la  Giunta  regionale  puo',  previa  formale   diffida,
apportare  le  eventuali  necessarie  modifiche   all'assetto   delle
funzioni delegate. 
 
                          Art. 40-undecies. 
                    Autorizzazione paesaggistica 
 
    1. Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e'  disciplinato
dagli artt. 146 e 147 del Codice dei beni culturali e del  paesaggio,
fatto salvo quanto stabilito dall'art. 159 dello stesso Codice. 
    2. I Comuni e le Unioni di Comuni assicurano  l'adeguato  livello
di competenze tecnico-scientifiche e garantiscono la differenziazione
tra 1' attivita' di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni
amministrative  in  materia  urbanistico-edilizia,   secondo   quanto
stabilito  dall' art. 146, comma 6, del Codice dei beni  culturali  e
del paesaggio. 
    3. La Giunta regionale, accerta l'inadempienza di un Comune o  di
una Unione di Comuni a  quanto  previsto  dal  comma  2,  apportando,
previa  formale  diffida,  le  eventuali   necessarie   modificazioni
all'assetto delle funzioni delegate, ai sensi dell'art. 159, comma 1,
del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
    4.  I  Comuni  e  le  Unioni  di  Comuni  richiedono,  a  corredo
dell'istanza di autorizzazione, la  documentazione  per  la  verifica
della  compatibilita'  paesaggistica   degli   interventi   proposti,
stabilita ai sensi dell'art.  146,  comma  3,  del  Codice  dei  beni
culturali e  del  paesaggio  ovvero  la  documentazione  semplificata
definita dalla normativa vigente. 
    5.  Ai   fini   dell'esercizio   della   funzione   di   rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica da parte dei Comuni e delle  Unioni
di Comuni, negli ambiti territoriali individuati  dall'art.  142  del
Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  gli  strumenti   di
pianificazione  paesaggistica  costituiscono  primario  parametro  di
valutazione per il rilascio delle  autorizzazioni  paesaggistiche  di
cui agli art.  146,  147  e  159  del  Codice  stesso.  Negli  ambiti
territoriali interessati da vincoli paesaggistici,  di cui all'  art.
136 del suddetto Codice e al presente Titolo,  un ulteriore parametro
ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e'  costituito
dalle specifiche normative e indicazioni degli elementi meritevoli di
tutela,  definite  dall'atto  di  apposizione   o   di   verifica   e
aggiornamento del vincolo paesaggistico, di cui al comma 6  dell'art.
40-duodecies. 
    6. La relazione tecnica illustrativa che il Comune e l'Unione  di
Comuni deve inviare alla competente  Soprintendenza  ai  sensi  dell'
art. 146, comma 7, del Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,
riporta  il  parere  espresso  dalla  Commissione  per  la   qualita'
architettonica e per il paesaggio  di  cui  all'art.  3  della  legge
regionale n. 31 del 2002. 
    7. L'autorizzazione e' atto autonomo  e  presupposto  del  titolo
abilitativo edilizio e  i  lavori  non  possono  essere  iniziati  in
difetto di essa. L'autorizzazione e' vigente per un periodo di cinque
anni dalla sua emanazione,  trascorso  il  quale  l'esecuzione  degli
interventi deve essere sottoposta  a  nuova  autorizzazione.  Per  le
opere temporanee e stagionali,  l'autorizzazione  puo'  abilitare  la
reiterazione dei medesimi interventi nei cinque anni successivi. 
    8. Presso ogni Comune e Unione di Comuni e' istituito  un  elenco
delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni
e liberamente consultabile, anche  per  via  telematica,  in  cui  e'
indicata la data di  rilascio  di  ciascuna  autorizzazione,  con  la
annotazione sintetica del  relativo  oggetto.  Copia  dell'elenco  e'
trasmessa  trimestralmente  alla  Regione   e   alla   Soprintendenza
competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle  funzioni  di
vigilanza. 
    9. Al fine di definire  ambiti  ottimali  per  l'esercizio  delle
proprie funzioni, i Comuni e le Unioni di Comuni hanno la facolta' di
istituire Commissioni per la qualita' architettonica e  il  paesaggio
per  ambiti   territoriali   sovracomunali,   attraverso   le   forme
associative previste dalla legislazione vigente. I Comuni interessati
da ambiti intercomunali individuati ai sensi dell'art. 13,  comma  3,
della presente legge, sono  tenuti  all'istituzione  e  gestione,  in
forma  associata,   di   un'unica   Commissione   per   la   qualita'
architettonica e il paesaggio. 
 
                         Art. 40-duodecies. 
               Commissione regionale per il paesaggio 
 
    1. In attuazione dell'art. 137 del Codice dei  beni  culturali  e
del  paesaggio,  e'  istituita  la  Commissione  regionale   per   il
paesaggio. 
    2. La Commissione regionale per il paesaggio e' composta: 
      a) dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici
dell'Emilia-Romagna del Ministero per i beni e le attivita' culturali
o un suo delegato; 
      b) dal Soprintendente  per  i  beni  architettonici  e  per  il
paesaggio competente per territorio o un suo delegato; 
      c) dal Soprintendente per i beni  archeologici  competente  per
territorio o un suo delegato; 
      d) da  un  rappresentante  della  Regione,  responsabile  degli
uffici preposti alla tutela del paesaggio o un suo delegato; 
      e)  da  un   rappresentante   della   Provincia,   responsabile
dell'ufficio preposto  alla  tutela  del  paesaggio,  competente  per
territorio, o un suo delegato; 
      f) da tre esperti in materia  di  paesaggio  individuati  dalla
Giunta  regionale  tra  soggetti  di   qualificata,   pluriennale   e
documentata professionalita' ed esperienza nella materia della tutela
del  paesaggio,  eventualmente  scelti  nell'  ambito   delle   terne
designate dalle Universita' aventi sede in Regione, dalle  fondazioni
aventi per statuto finalita' di promozione e  tutela  del  patrimonio
culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi. 
    3. La Giunta regionale designa il  Presidente  della  Commissione
regionale per il paesaggio, scegliendolo tra i componenti di cui alle
lettere d) e f) del comma 2. 
    4. Alle sedute partecipano, senza diritto  di  voto,  il  Sindaco
competente per territorio, nonche',  nei  casi  in  cui  la  proposta
riguardi boschi, foreste, filari, alberate o alberi  monumentali,  un
rappresentante del competente Comando regionale del  Corpo  forestale
dello Stato, e, ove  esistente,  un  rappresentante  della  Comunita'
montana competente per territorio. 
    5. La Commissione regionale per  il  paesaggio  e'  nominata  con
decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni e ha
sede presso la Regione. 
    6.  La  Commissione  regionale  per  il  paesaggio,  di   propria
iniziativa  ovvero  su  istanza  presentata  dalla   Regione,   dalla
Provincia,  dal  Comune  o  dai  Comuni  interessati,  dal  Direttore
regionale per i beni culturali  e  paesaggistici  dell'Emilia-Romagna
del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  provvede  a
proporre: 
      a)   la   dichiarazione   di   notevole   interesse    pubblico
paesaggistico, di cui all'art. 140 del Codice dei  beni  culturali  e
del paesaggio specificando le prescrizioni, le misure e i criteri  di
gestione  degli  ambiti  individuati  e  i  relativi  interventi   di
valorizzazione; 
      b) la verifica e aggiornamento della dichiarazione di  notevole
interesse pubblico paesaggistico,  qualora  siano  venute  a  mancare
ovvero siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene; 
      c) l'integrazione delle  dichiarazioni  di  notevole  interesse
pubblico di cui all'art. 141-bis del Codice dei beni culturali e  del
paesaggio di competenza regionale. 
    7. La Commissione regionale per il paesaggio puo',  su  richiesta
del Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali,  esprimere  il
proprio parere anche in merito alle proposte  di  integrazione  delle
dichiarazioni  di   notevole   interesse   pubblico   di   competenza
ministeriale, di cui all'art. 141-bis del Codice dei beni culturali e
del paesaggio. 
 
                         Art. 40-terdecies. 
                  Procedimenti di competenza della 
               Commissione regionale per il paesaggio 
 
    1.  Per  le  dichiarazioni   di   notevole   interesse   pubblico
paesaggistico e le verifiche e aggiornamenti delle  stesse,  proposte
dalla Commissione regionale per  il  paesaggio,  ai  sensi  dell'art.
40-duodecies,   comma   6,   trova   applicazione   il   procedimento
disciplinato dagli art. 138 e seguenti del Codice dei beni  culturali
e del paesaggio. 
    2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 146  del  Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, le specifiche prescrizioni, misure  e
criteri di gestione degli immobili e delle aree di notevole interesse
pubblico di cui al comma  1,  integrano  la  disciplina  generale  di
tutela  e  valorizzazione  del  paesaggio  dettata  dal  PTPR,   come
specificato e integrato dai PTCP. 
    3. Il parere di cui agli artt. 138, comma 3, del Codice dei  beni
culturali e del paesaggio,  e'  espresso  dalla  Regione  sentita  la
Commissione regionale per il paesaggio. La  Commissione  comunica  la
propria valutazione entro quindici giorni dalla richiesta,  trascorsi
i quali la Giunta regionale esprime il proprio parere.».