(Pubblicata nel Bolletino ufficiale della 
       Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 24 novembre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 «Interventi  in
  materia di indennita' e previdenza  ai  Consiglieri  della  Regione
  autonoma  Trentino  Alto  Adige»,  come  modificata   dalla   legge
  regionale 28 ottobre 2004, n. 4, a sua volta modificata dalla legge
  regionale 30 giugno 2008, n. 4, e alla legge regionale 23  novembre
  1979, n. 5 «Determinazione delle  indennita'  spettanti  ai  membri
  della Giunta regionale». 
    1. L'art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1995,  n.  2,  come
modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, a  sua  volta
modificata dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 2 (Indennita' e diaria). - 1. L'indennita' di cui  all'art.
1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e la diaria di cui all'art.  2
della   medesima   legge   che   spetta   a   tutti   i   Consiglieri
indipendentemente dal luogo di residenza, sono  ridotte  alla  misura
pari all'80 per cento di quelle fissate  al  31  gennaio  2005,  come
rivalutate fino al periodo  di  riferimento  1°  gennaio  2008  -  31
dicembre 2008. 
    2. La rivalutazione della indennita' e della  diaria  di  cui  al
comma 1 riprende annualmente in base all'indice ISTAT,  con  base  1°
gennaio  2009,  a  partire  dall'avvenuto  assorbimento  della  somma
corrispondente  al  7,5  per  cento  complessivo  di  incremento  per
l'indice ISTAT non applicato. 
    3.  La  modalita'  di  rivalutazione  e   relativa   interruzione
stabilita dai commi 1 e 2 opera per tutti gli istituti,  laddove  sia
prevista una rivalutazione o  sia  previsto  un  incremento  in  base
all'indice ISTAT. 
    4. Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza  e'  corrisposta  una
indennita' di funzione costituita da una percentuale degli emolumenti
di cui al comma 1, nelle seguenti misure mensili lorde: Presidente 45
per cento, Vicepresidenti 22,5 per cento,  Segretari  questori  11,25
per cento. Le indennita' di funzione spettanti ai membri dell'Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale e della  Giunta  regionale  non
sono cumulabili con indennita' spettanti per  contemporanee  funzioni
svolte negli  Uffici  di  Presidenza  dei  Consigli  e  nelle  Giunte
provinciali.». 
    2. Al comma 8 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1995,
n. 2, come sostituito dal comma 1 dell'art. 2 della  legge  regionale
28 ottobre 2004, n. 4, le parole «l'attribuzione della quota  del  65
per cento dell'importo lordo del vitalizio  goduto  dal  Consigliere»
sono sostituite dalle parole «l'attribuzione della quota del  60  per
cento dell'importo lordo del vitalizio goduto dal Consigliere». 
    3. La riduzione dal 65 al 60 per cento  di  cui  al  comma  2  e'
altresi'  applicata   alla   misura   degli   assegni   vitalizi   di
reversibilita' da attribuire ai destinatari di  cui  alla  disciplina
regolamentare previgente alla XI Legislatura. 
    4. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale  23  novembre
1979, n. 5 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Ai membri della Giunta regionale e' attribuita una indennita'
di funzione costituita da una percentuale degli emolumenti  spettanti
ai Consiglieri regionali, ai sensi del  comma  1  dell'art.  2  della
legge regionale 26  febbraio  1995,  n.  2  e  successive  modifiche,
determinata nelle seguenti misure: 
      a) al Presidente della Regione il 45 per cento; 
      b) agli Assessori effettivi il 27 per cento; 
      c) agli Assessori supplenti il 18 per cento.».